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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2012 11.2009.146

22. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,576 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Contestazione di un riconoscimento di paternità avvenuto all'estero: diritto applicabile

Volltext

Incarto n. 11.2009.146

Lugano 22 marzo 2012/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.27 (contestazione di riconoscimento di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 16 gennaio 2002 dal

AO 1, (rappresentato dal Municipio e patrocinato da  PA 1 )  

contro

AP 1 AP 2 (già rappresentata dal curatore .  , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2009 presentato da AP 3, AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 29 luglio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 3 (1975), attinente di __________, e __________ (1969), cittadina colombiana, si sono sposati a __________ il 21 agosto 2000. Al momento del matrimonio la moglie era già madre di due figli, AP 1 (28 febbraio 1987) e AP 2 (24 ottobre 1994), entrambi nati a __________ (Colombia). Avendoli riconosciuti, dal 10 gennaio 2001 AP 3 è iscritto come padre dei ragazzi negli atti dello stato civile colombiano. Nel settembre del 2001 egli ha chie­sto così la trascrizione di

                                         AP 1 e AP 2 nel registro delle famiglie di __________. Il 18 dicembre 2001 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ordinato l'iscrizione, comunicando nondimeno ai Comuni di __________, dove AP 3 era domiciliato, e di __________ che il riconoscimento andava contestato.

                                  B.   Il Comune di __________ ha promosso causa il 16 gennaio 2002 contro AP 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contestando i due riconoscimenti di paternità. Su invito del Pretore, il 20 febbraio 2002 esso ha convenuto anche AP 1 e AP 2. Nella loro risposta del 2 ottobre 2002 costoro hanno postulato il rigetto della petizione, facendo valere anzitutto che il Comune non era abilitato a stare in lite e che l'azione era prescritta. Il 4 ottobre 2002 anche AP 3 ha proposto di respingere l'azione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. Il Pretore ha poi trasmesso la causa, il 7 gennaio 2003, al Pretore della sezione 4. Il 1° aprile 2003 si è tenuta l'udienza preliminare, limitata alle contestazioni d'ordine. Statuendo il 12 giugno 2003, il Pretore ha dichiarato la petizione nulla. Adita dal Comune di __________, con sentenza del 14 settembre 2006 questa Camera ha riformato tale giudizio, respingendo le contestazioni d'ordine (RtiD I-2007 pag. 746 n. 22c).

                                  C.   Il 16 gennaio 2007 ha avuto luogo l'udienza preliminare di merito e con ordinanza del 22 febbraio 2007 il Segretario assessore ha respinto tutte le prove offerte, citando le parti al dibattimento finale del 24 aprile 2007. In tale occasione il Comune ha confermato la propria azione, mentre AP 1 e AP 2 hanno ribadito il loro punto di vista. Con sentenza dell'8 agosto 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto la petizione, ha accertato che AP 1 e AP 2 non sono figli di AP 3 e ha ordinato la corrispondente rettifica dei registri dello stato civile del Comune di __________. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere al Comune di __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili. Su appello dei convenuti, il 2 aprile 2009 questa Camera ha tuttavia annullato tale sentenza per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse la lite egli medesimo (inc. 11.2007.131). Statuendo il 29 luglio 2009, il Pretore ha emesso una sentenza identica a quella del Segretario assessore.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 3, AP 1 e AP 2 sono insorti il 1° settembre 2009 a questa Camera per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2009 il Comune di Lugano conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le azioni di contestazione della filiazione erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, secondo la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese (art. 419 cpv. 3 CPC ticinese). A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 29 luglio 2009 ed è giunta ai convenuti l'indomani, durante le ferie giudiziarie (art. 133 lett. b CPC ticinese). Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle medesime (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Diversamente dall'appello presentato il 27 agosto 2007, nel quale AP 2 (minorenne) era rappresentata dal curatore __________, l'appello in esame è firmato dalla medesima unitamente alla madre __________. Ora, secondo l'art. 38 cpv. 3 CPC ticinese i minorenni capaci di discernimento potevano esercitare i diritti di cui potevano liberamente disporre. La contestazione di paternità è un diritto strettamente personale, che un figlio può far valere da sé (FF 1974 II pag. 30 in basso). In concreto la figlia quasi quindicenne poteva quindi procedere autonomamente (art. 19 cpv. 2 CC). Sia come sia, giusta l'art. 260a cpv. 3 CC l'azione di contestazione della filiazione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, i quali formano un

                                         litisconsorzio necessario (Schwenzer in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 260a CC; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ª edizione, pag. 67 n. 126). E nel quadro di un litisconsorzio necessario i litisconsorti diligenti si presumevano in ogni modo rappresentare gli altri, anche in appello (art. 46 cpv. 2 CPC ticinese).

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che AP 3 ha riconosciuto AP 1 e AP 2 in Colombia, ma non ne è il padre, come egli medesimo ha ammesso davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________ e davanti a una funzionaria dell'ambasciata svizzera a Bogotá. Anzi, davanti al capo dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile egli ha confermato che i ragazzi sono nati da una precedente relazione della moglie. Secondo il Pretore, inoltre, al momento in cui AP 1 è nato (1987) AP 3 aveva solo 12 anni e non poteva esserne il padre. Che questi abbia avuto modo di procedere al riconoscimento in Colombia poco importa, le parti essendo di cittadinanza svizzera e domiciliate in Svizzera. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione e il conseguente ordine di rettificare i registri.

                                   4.   Gli appellanti sottolineano che la fattispecie denota risvolti internazionali, giacché la procedura che ha instaurato la paternità è iniziata e si è conclusa in Colombia sulla base di una legge colombiana. Ciò premesso, alla fattispecie si applicano a mente loro gli art. 72 e 73 LDIP, con gli effetti che il riconoscimento di paternità dev'essere riconosciuto in Svizzera poiché valido secondo il diritto colombiano. La contestazione del riconoscimento, poi, dev'essere giudicata secondo lo stesso diritto applicabile al riconoscimento. Gli appellanti affermano infine che l'art. 260a CC permette di contestare il riconoscimento di paternità, ma non

                                         l'iscrizione del riconoscimento nel registro delle famiglie.

                                   5.   Che un riconoscimento estero di paternità ritenuto valido in Svizzera possa essere oggetto – come in concreto – di un'azione di contestazione in Svizzera è fuori dubbio (Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 62, n. 174). In tali casi l'art. 72 cpv. 3 LDIP prevede che la contestazione sia regolata dal diritto svizzero (art. 72 cpv. 3 LDIP), sempre che non sussistano trattati internazionali in materia. Tra la Svizzera e la Repubblica di Colombia non risultano convenzioni particolari. L'art. 72 cpv. 3 LDIP torna dunque applicabile. Rimane la questione di sapere se – ed è la tesi degli appellanti – tale norma valga solo per la contestazione di riconoscimenti avvenuti in Svizzera o anche per quella di riconoscimenti avvenuti all'estero.

                                         a)   Non consta che il Tribunale federale abbia avuto modo finora di dirimere la questione. Secondo Schwander l'art. 72 cpv. 3 LDIP dichiara applicabile esclusivamente il diritto svizzero, quand'anche il riconoscimento sia avvenuto in base a un diritto estero o all'estero, riservato l'art. 15 cpv. 1 LDIP (Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 24 e 25 ad art. 72 LDIP). Bucher è della medesima opinione, rilevando che la contestazione serve a ristabilire la verità biologica (art. 260b CC)

                                               e assume così carattere d'ordine pubblico (op. cit., pag. 61 n. 168; Commentaire romand, LDIP, Basilea 2011, n. 20 ad art. 72; v. anche Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 260a). Siehr reputa a sua volta che l'art. 72 cpv. 3 LDIP conferisca agli art. 260a–260c CC valen­za d'ordine pubblico, a meno che un diritto estero appaia più strettamente connesso alla fattispecie (art. 15 cpv. 1 LDIP) o che il riconoscimento all'estero possa essere contestato solo secondo il diritto straniero (Zür­cher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 7 e 21 ad art. 72 LDIP; Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 95). Anche secondo Schwenzer, infine, alla contestazione di un riconoscimento si applica il diritto svizzero (Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 260a CC).

                                         b)   Di avviso contrario è Dutoit, richiamato dagli appellanti, il quale dubita che gli art. 260a–260c CC abbiano natura d'ordine pubblico e per il quale la contestazione di un riconoscimento va risolta in base allo statuto dal quale il riconoscimento dipende, invocata essendo di principio la violazione di tale diritto, fatti salvi i riconoscimenti di compiacenza. A parer suo l'art. 72 LDIP concerne solo i riconoscimenti di paternità che avvengono in Svizzera, mentre ai riconoscimenti esteri si applica l'art. 73 LDIP. La locuzione “in Svizzera” sarebbe stata dimenticata all'art. 72 cpv. 3 LDIP, mentre l'art. 73 LDIP trascurerebbe l'ipotesi – rara – in cui un riconoscimento intervenuto all'estero sarebbe contestato in Svizzera, fattispecie cui l'autore reputa applicabile il diritto straniero (Le nouveau droit international privé suisse, Travaux des Journées d'études organisées par le Centre du droit de l'entreprise les 9 et 10 octobre 1987, Losanna 1989, pag. 48 seg.; Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 ad art. 72 LDIP).

                                         c)   Visto quanto precede, l'orientamento della dottrina maggioritaria è quello di applicare l'art. 72 cpv. 3 LDIP – e dunque la legge svizzera – all'azione di contestazione indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il riconoscimento. A tale indirizzo conviene attenersi. Lo stesso Dutoit riserva del resto il caso di riconoscimenti eseguiti per compiacenza, ammettendo che qualora un riconoscimento abbia avuto luogo all'estero in base a una legge che non segue il principio della verità biologica può sempre essere invocato l'ordine pubblico svizzero (art. 17 LDIP), sicché il giudice svizzero applica il diritto svizzero alla contestazione del riconoscimento (Droit international privé suisse, op. cit., n. 9 ad art. 72 LDIP).

                                         d)   In concreto il riconoscimento di paternità è avvenuto in virtù di un decreto governativo colombiano 0999 del 23 maggio 1988 (art. 1), che modificando l'art. 50 di un decreto legge 1260 del 1970 autorizza l'iscrizione di una nascita nei registri dello stato civile, dopo il termine prescritto, sulla base di dichiarazioni giurate rese davanti all'ufficiale da due testimoni che hanno assistito all'evento o che hanno avuto notizie dirette e affidabili dello stesso, indicando i dati necessari per la registrazione (www.registraduria.gov.co/IMG/doc/iden_decr_ 999_1988.doc). Gli appellanti tuttavia non negano che – come ha accertato il Pretore – AP 3 ha riferito all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________ e a una funzionaria dell'ambasciata svizzera a Bogotá di non essere il padre dei ragazzi, né contestano che AP 3 abbia dichiarato davanti al capo dell'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile che i ragazzi sono nati da una precedente relazione della moglie. Il riconoscimento litigioso risulta contrario perciò al principio della verità biologica, senza dimenticare che al momento della nascita di AP 1 (28 febbraio 1987) AP 3 aveva 12 anni, dato di per sé inoppugnabile. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

                                   6.   Per quanto riguarda gli effetti della contestazione, essi consistono nell'invalidare le conseguenze giuridiche del riconoscimento, ovvero il rapporto di paternità, senza mettere in discussione la validità del riconoscimento come tale (Burgat/Guillod, Les actions tendant à la destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité, in: Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 16; Meier/Stettler, op. cit., pag. 62 n. 112; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 260a CC). Mediante la comunicazione della decisione definitiva che annulla il riconoscimento di paternità (sotto, consid. 9), in concreto il registro andrà modificato di conseguenza dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 e 4 CPC), solidalmente responsabili nella loro qualità di litisconsorti necessari (sopra, consid. 2). Il Comune attore, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la contestazione di un riconoscimento di paternità può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_492/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 III 593).

                                   9.   Al suo passaggio in giudicato l'attuale sentenza sarà comunicata in estratto all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile e all'autorità tutoria del luogo di domicilio della figlia minorenne (art. 40 cpv. 1 lett. h combinato con l'art. 43 cpv. 1, cpv. 4 lett. a e cpv. 5 OSC). La comunicazione avviene anche all'Ufficio federale dello stato civile, all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia, il quale può presentare ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale (art. 90 cpv. 5 OSC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr. 750.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 800.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         – Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale dello stato civile, Berna;

                                        – Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Bellinzona (dopo il passaggio in giudicato);

                                        – Commissione tutoria regionale 5, Massagno (dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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