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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.2010 11.2009.132

12. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·628 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem. Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Volltext

Incarto n. 11.2009.132

Lugano 12 maggio 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.532 (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 aprile 2009 da

AO 1 (patrocinata da PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato da PA 1);

                                         premesso che nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 28 aprile 2009 nei confronti del marito AP 1 (1978), AO 1 (1979) ha postulato una provvigione ad litem di fr. 6000.–;

                                         ricordato che l'obbligo impartito a un coniuge di erogare una provvigione di causa all'altro coniuge privo dei mezzi per sostenere le spese del processo è una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC;

                                         accertato che con decreto cautelare del 7 agosto 2009 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie una provvigione di fr. 5000.– in due rate di fr. 2500.–, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 31 ottobre 2009;

                                         appurato che la tassa di giustizia e le spese (fr. 500.– complessivi) sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili;

                                         rilevato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 13 agosto 2009 per ottenere il rigetto della provvigione ad litem e la corrispondente riforma del decreto pretorile;

                                         considerato che nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         preso atto che con lettera del 27 aprile 2010 l'appellante ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di ritirare l'appello;

                                         constatato che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

                                         ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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