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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.08.2009 11.2009.130

20. August 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,600 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Privazione provvisoria della custodia parentale e collocamento del figlio

Volltext

Incarto n. 11.2009.130

Lugano, 20 agosto 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.58, 59, 60 e 61/2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1 (con tutela volontaria affidata a , )  

alla  

 Commissione tutoria regionale 8, Pregassona    per quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale sul figlio    CO 2 (2009),  (rappresentato dalla tutrice  RA 1 ),   come pure l'istituzione di una tutela in favore di quest'ultimo, il collocamento di lui, l'accertamento della paternità e il diritto di visita;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 agosto 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   La Commissione tutoria regionale 8 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, affidata a PI 1, del Servizio di accompagnamento sociale __________ (decisione n. 7468). Il 30 giugno 2009 RI 1 ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato civile come W__________). In esito a ciò la Commissione tutoria regionale ha preso le seguenti decisioni:

                                         –   quello stesso giorno ha privato provvisoriamente RI 1 della custodia parentale sul figlio e ha disposto il trattenimento del nascituro nel reparto di pediatria dell'Ospedale Regionale di __________ (decisione n. 7833);

                                         –   il 2 luglio 2009 ha privato la madre dell'autorità parentale sul figlio e ha istituito in favore di quest'ultimo una tutela, affidata a RA 1, del Servizio di accompagnamento sociale della __________(decisione n. 8003);

                                         –   il giorno medesimo ha collocato il bambino nella Casa __________ di __________ e ha regolato il diritto di visita della madre in tre incontri settimanali di un'ora e mezzo ognuno, sotto sorveglianza (decisione n. 8004);

                                         –   sempre il 2 luglio 2009 ha incaricato la tutrice del figlio di promuovere i necessari accertamenti sulla paternità del pupillo, salvaguardandone il diritto al mantenimento e alle relazioni personali (decisione n. 8005).

                                  B.   Contro le quattro decisioni appena citate RI 1 ha introdotto il 4 e 5 luglio 2009 una dichiarazione di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Accertata la totale mancanza di motivi a sostegno delle dichiarazioni, con decisione unica del 14 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza ha dichiarato i ricorsi irricevibili, senza prelevare spese e senza attribuire ripetibili.

                                  C.   Il 3 agosto 2009 RI 1 ha impugnato la decisione predetta davanti a questa Camera, contestandola. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata a RI 1 il 14 luglio 2009, giorno in cui è stata emessa. Date le ferie giudiziarie intercorse dal 15 luglio al 15 agosto (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in rassegna è senz'altro tempestivo.

                                   2.   L'Autorità di vigilanza ha constatato che nella fattispecie i quattro ricorsi presentati da RI 1 non adempivano il requisito minimo di una “sufficiente motivazione” previsto dall'art. 42 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, onde la loro irricevibilità. A ben vedere ci si potrebbe domandare se, data la sua natura provvisionale, la decisione n. 7833 con cui la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente RI 1 della custodia parentale fosse impugnabile, non risultando come né quando sia avvenuto il “contraddittorio” previsto dall'art. 26 cpv. 2 della legge citata. Comunque sia, nell'appello RI 1 non nega che le sue dichiarazioni di ricorso fossero totalmente prive di motivazione. Con quanto ha addotto l'Autorità di vigilanza sulle tutele nella decisione appellata, in altre parole, essa non si confronta. Ne segue che, insufficientemente motivato, l'appello dev'essere a sua volta dichiarato irricevibile per carenza di presupposti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   3.   Per la prima volta, in sede di appello l'interessata chiede che si consideri una procura da lei conferita alla madre il 14 novembre 2008. Essa insorge poi contro la privazione provvisoria della custodia parentale, rimproverando alla Commissione tutoria regionale di avere così deciso senza valutare le di lei capacità genitoriali. Soggiunge di essere stata separata dal bambino contro la sua volontà e si duole di poter esercitare il diritto di visita solo quattro ore e mezzo la settimana. Infine essa contesta la privazione dell'autorità parentale, adducendo di ricevere solo una rendita completiva AI “da studentessa”, e lamenta che la Commissione tutoria regionale le faccia pesare i suoi trascorsi senza “guardare al futuro”. Sull'ammissibilità di tali argomentazioni nuo­ve in appello si può opinare. Ad ogni buon conto, si volesse anche vagliarne la fondatezza, l'esito del giudizio non muterebbe.

                                         a)   Per quanto riguarda anzitutto la procura che l'appellante ha rilasciato alla madre, non è dato di capire che cosa essa intenda desumere da quel documento. Al riguardo l'impugnazione cade dunque nel vuoto.

                                         b)   La privazione provvisoria della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC) è stata motivata dalla Commissione tutoria regionale con l'argomento che l'interessata “non dimostra di rendersi conto della sua genitorialità” e “dev'essere per lo meno accompagnata, almeno fintanto che non saranno note le risultanze sulle sue capacità genitoriali” (decisione n. 7833, pag. 1 in fondo). Proprio in funzione di ciò la Commissione tutoria regionale ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________, il 7 maggio 2009, di valutare le capacità parentali dell'interessata. Se non che, un primo incontro previsto il 25 giugno 2009 è caduto perché RI 1 afferma di avere scordato l'appuntamento (lettera 25 giugno 2009 del Servizio medico-psicologico alla Commissione tutoria regionale, nel fascicolo di quest'ultima). Quando asserisce che la Commissione tutoria regionale non guarda al futuro, l'appellante dimentica perciò che la cura e l'educazione del figlio non possono essere lasciate all'azzardo o affidate alla stregua di una cambiale in bianco. Tocca anzitutto a lei comparire dinanzi agli specialisti, rendendo verosimili le sue risorse e le sue capacità genitoriali.

                                         c)   Quanto al diritto di visita l'appellante trascura che, dovendo gli incontri con il figlio avvenire sotto sorveglianza (circostanza in sé non contestata), occorre far capo al personale della Casa __________. Che i responsabili dell'istituto abbia­no maggiori disponibilità di tempo o possano valersi di altri addetti l'interessata non pretende. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

                                         d)   Relativamente infine alla privazione dell'autorità parentale, la decisione n. 8003 della Commissione tutoria regionale non faceva che ripetere quanto già prevede la legge, secondo cui “i minorenni e gli interdetti non hanno l'autorità parentale” (art. 296 cpv. 2 CC). Ove la madre sia interdetta, “l'autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio” (art. 298 cpv. 2 CC). Nella fattispecie è stata istituita in favore di RI 1, il 12 marzo 2009, una tutela volontaria (art. 372 CC). Finché tale provvedimento sussiste l'interessata non può quindi esercitare l'autorità parentale. Potrà ottenere la custodia del figlio, ma ciò presuppone – come detto –che se ne accerti l'idoneità. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante risultando sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un legale, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di tasse o spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   5.   Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il collocamento di un figlio tolto alla custodia del genitore e la regolamentazione del diritto di visita possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –  ; –   .

                                         Comunicazione:

                                         –  , ;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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