Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2012 11.2008.95

13. April 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,319 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Protezione della personalità

Volltext

Incarto n. 11.2008.95

Lugano 13 aprile 2012/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.74 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 18 luglio 2007 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 1 );

giudicando ora sul decreto del 18 luglio 2008 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di provvedimenti cautelari presentata da AP 1 il 18 luglio 2007;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il dispositivo III del decreto cautelare emesso il 18 luglio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2008 di AO 1 contro il dispositivo II del medesimo decreto;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è stato assunto il 26 luglio 1999 dalla __________ (__________) quale segretario generale e direttore della scuola esercenti. Il 17 febbraio 2000 egli è stato iscritto nel registro di commercio come “direttore”. AO 1 è presidente della federazione. Durante una riunione del consiglio d'amministrazione della __________, tenutasi l'11 dicembre 2006, AO 1 ha mosso a AP 1 pesanti rimproveri, fino a interrogarsi sul possibile rilievo penale di taluni suoi comportamenti, chiedendo che egli desse disdetta o fosse licenziato. Quello stesso giorno AP 1 si è dimesso con effetto immediato e il 2 febbraio 2007 ha sporto querela contro AO 1 per le affermazioni proferite durante la riunione. Con decreto d'accusa del 30 marzo 2009 il sostituto Procuratore pubblico ha dichiarato AO 1 autore colpevole di diffamazione per avere incolpato o reso sospetto AP 1 di condotta disonorevole.

                                  B.   Nel frattempo, con petizione del 18 luglio 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di cessare la divulgazione di false informazioni sulle sue capacità professionali e offese alla sua reputazione, perché gli ingiungesse di non reiterare affermazioni lesive della sua perso­nalità e del suo onore, obbligandolo a rifondergli fr. 30 000.– in risarci­mento del danno e in riparazione del torto morale. Identiche ri­chieste (salvo quelle pecuniarie) egli ha avanzato già in via cau­telare. All'udienza del 27 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere

                                         l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito, contestando la ricevibilità delle domande e la propria legittimazione passiva.

                                         Iniziata il 9 novembre 2007, l'istruttoria cautelare è terminata il

                                         31 gennaio 2008. Al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 marzo 2008 AP 1 ha ribadito l'istanza. Nel proprio, del 28 febbraio 2008, AO 1 ha chiesto una volta ancora di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.

                                  C.   Nel frattempo, il 17 ottobre 2007, AO 1 ha presentato la risposta alla petizione con la quale ha postulato il rigetto del­l'azio­ne in ordine, subordinatamente nel merito, oltre a contestare una volta di più la ricevibilità delle domande e la sua legittimazione passiva. AP 1 ha replicato il 20 novembre 2007, confermando la petizione. Il convenuto ha duplicato il 7 gen­naio 2008, ribadendo le argomentazioni della risposta. All'udienza preliminare del 12 marzo 2008 AO 1 ha invitato il Pretore a decidere anzitutto le richieste cautelari, statuendo sulla ricevibilità delle domande e sulla sua legittimazione passiva. In seguito le parti hanno notificato le prove di merito, sulla cui ammissibilità il Pretore ha giudicato seduta stante.

                                  D.   Con decreto del 18 luglio 2008 il Pretore ha accertato la legittimazione passiva del convenuto (dispositivo I) e la ricevibilità delle domande (dispositivo II), ma ha respinto l'istanza cautelare (dispositivo III). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del primo dispositivo sono state poste a carico di AO 1, condannato a rifondere a AP 1 fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del secondo dispositivo sono state poste anch'esse a carico di AO 1, condannato a rifondere a AP 1 altri fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese del terzo dispositivo sono state poste invece a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2200.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il rigetto dell'istanza cautelare AP 1 è insorto con un appello del 30 luglio 2008 a questa Camera per ottenere che l'istanza in questione sia accolta e il dispositivo III del decreto impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'im­pugnazione e con appello del giorno stesso ha chiesto di accertare l'irricevibilità delle domande avversarie, respingendo la petizione e riformando in tal senso il dispositivo II del decreto impugnato. All'appello il Pretore ha conferito effetto sospensivo il 5 settembre 2008. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2008 AP 1 propone di respingere l'appello di AO 1.

Considerando

in diritto:                   I.   In ordine

                                   1.   Fino al 31 dicembre 2010 le istanze cautelari erano trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 segg. CPC e i decreti emessi dai Pretori dopo il contraddittorio erano appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC ticinese) entro 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 314 e 384bis CPC ticinese). D'indole cautelare, il dispositivo III del decreto in esame andava impugnato entro quel termine. Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata notificata all'istante il 21 luglio 2008. Presentato il 30 luglio seguente, l'appello di AP 1 è pertanto tempestivo.

                                   2.   Fino al 31 dicembre 2010 i Pretori statuivano sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC ticinese). Nelle cause appellabili un decreto era impugnabile entro il termine applicabile alla procedura nell'ambito della quale era stato emanato: trattandosi di procedura ordinaria, l'appello era esperibile entro 20 giorni (art. 96 cpv. 2 e 4 con rinvio all'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese); trattandosi di procedura sommaria, l'appello era esperibile – come si è appena visto – entro 10 giorni non sospesi dalle ferie. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso inoltre esso era trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese), sempre che l'appellante confermasse allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC ticinese).

                                         In concreto il Pretore ha accertato la ricevibilità delle richieste di giudizio sia ai fini del decreto cautelare sia ai fini della sentenza di merito. L'appellante impugna solo la ricevibilità delle richieste di giudizio ai fini della sentenza di merito (né avrebbe interesse ad appellare la ricevibilità delle richieste di giudizio ai fini del decreto cautelare, che è stato respinto). Il dispositivo II era appellabile perciò entro 20 giorni dalla sua notificazione. Presentato il 20° giorno dopo la fine delle ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'appello di AO 1 è tempestivo. Munito dal Pretore di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC ticinese), esso può essere vagliato senza indugio.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                   3.   L'appello di AO 1 si riferisce – come si è appena accennato – alla causa di merito. Fossero irricevibili per vizio di forma le richieste della petizione (come egli pretende), l'azione andrebbe respinta in ordine, ciò che farebbe decadere già di per sé il procedimento cautelare, rendendo senza interesse l'appello di AP 1. Giova quindi trattare tale rimedio giuridico per primo.

                                   4.   L'appellante fa valere che l'attore non ha descritto in modo sufficientemente preciso né con la petizione né con la replica il comportamento che intenderebbe far cessare a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC. Tale lacunosità gli impedirebbe di difendersi ade­guatamente in sede istruttoria. Tanto meno – soggiunge il convenuto – il comportamento che dovrebbe formare oggetto di divieto è concretato nelle richieste di giudizio, le quali in simili condizioni nem­meno potrebbero essere eseguite. Un'indeterminatezza del genere rende l'azione improponibile. A torto il Pretore riterrebbe pertanto che respingere la petizione in ordine costituirebbe un formalismo eccessivo.

                                   5.   In materia di protezione della personalità la parte attrice non può limitarsi a richieste di carattere generale: deve precisare quale comportamento della parte convenuta il giudice debba sanzionare o quale misura d'esecuzione debba imporre (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 30 marzo 1993, consid. 3a con rinvii di dottrina). Tranne casi speciali (si pensi all'ipotesi di molestie non previamente definibili, ad esempio da parte di querulomani: I CCA, sentenza inc. 62/91 del 29 maggio 1992, consid. 4a con richiamo di dottrina), tale principio vale per tutte le azioni di astensione (Unterlassungsklagen): il giudice non può, in altre parole, impartire diffide indeterminate, lasciando poi all'autorità penale il compito di definire se un certo comportamento violi o no la comminatoria dell'art. 292 CP (DTF 97 II 93; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 120 n. 556). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati, egli sollecita l'attore a specificare le richieste.

                                   6.   Chiamato dal convenuto a statuire sull'esistenza di “domande formulate in termini precisi e distinti” (art. 165 lett. g CPC ticinese, cui rinviava anche l'art. 175 cpv. 2 sulla replica) conformi a quanto il diritto federale prescrive per l'applicazione dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC, il Pretore ha statuito con decreto, accertandole come formalmente sufficienti. Ora, nella petizione la richiesta di giudizio era così redatta:

                                         È fatto ordine al signor AO 1 di cessare la divulgazione a terzi di false informazioni concernenti le capacità professionali e la reputazione del signor AP 1, rispettivamente di non più proferire affermazioni che ledo­no la personalità, l'onore e la stima personali e professionali di quest'ultimo.

                                         Nel memoriale di replica l'attore si è limitato a chiedere “di giudicare come esposto nell'allegato di petizione”. Lo stesso Pretore riconosce che “la richiesta di petizione è formulata, almeno parzialmente, in termini generici” (decreto impugnato, consid. 2 in fine). In realtà essa è completamente vaga: l'attore non indica quali “false informazioni concernenti le sue capacità professionali e la sua reputazione” AO 1 non dovrebbe ripetere né quali “affermazioni che ledano la personalità, l'onore e la stima personali e professionali” di lui dovrebbero essere proibite. È vero che i comportamenti in questione potrebbero verosimilmente essere elencati, desumendoli dalla petizione e dalla replica. È altrettanto vero però che ciò non giustifica richieste di giudizio indeterminate, cui il giudice debba porre rimedio egli medesimo con la sentenza. Ne segue che, contrariamente all'opinione del Pretore, le richieste di giudizio avanzate dall'attore non meritano tutela. Ma ciò non significa ancora, contrariamente all'opinione del convenuto, che la petizione vada respinta in ordine.

                                         L'art. 99 cpv. 3 CPC ticinese stabiliva che, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale suscettibile di essere sanata, il giudice assegnava alla parte “un breve termine” per rimediare. Tale precetto sgorgava dal divieto del formalismo eccessivo, il quale osta a un'applicazione rigorosa di norme processuali fine a sé stessa, non giustificata da interessi degni di protezione (DTF 130 V 183 consid. 5.4.1, 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb). Nel caso in esame nulla induce a supporre che, impartendo all'attore un breve termine, non sia possibile riparare l'insufficienza di forma denotata dalle richieste di giudizio. E dichiarare la petizione irricevibile per costringere l'attore a ricominciare il processo sulla base di domande emendate trascenderebbe sicuramente nel formalismo eccessivo. Nel decreto impugnato il primo giudice, constatato il difetto di forma, avrebbe dovuto assegnare all'attore perciò un breve termine per circostanziare le domande. Ciò posto, l'appello del convenuto va parzialmente accolto in tal senso e il decreto del Pretore riformato di conseguenza.

                                  III.   Sull'appello di AP 1

                                   7.   Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, reputando verosimile alla luce delle testimonianze raccolte che il convenuto si fosse limitato a riferire al consiglio d'amministrazione della __________ , “come d'altronde era suo dovere, fatti relativi all'operato di un dipendente”. “In caso di dubbio su specifici comportamenti” – ha continuato il primo giudice – “il presidente ha inoltre espressamente indicato che i fatti sarebbero stati da verificare. Il suo resoconto appare limitato all'essenziale, dallo stesso non risultano informazioni false o giudizi di valore lesivi della personalità del direttore, che è stato sentito in occasione della stessa seduta, dove gli è stata offerta la possibilità di prendere posizione su tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dal presidente”. “Da un esame della fattispecie limitato alla verosimiglianza” – ha concluso il Pretore – “sulla base di quanto è finora oggettivamente emerso dagli atti, non è possibile, per il momento ravvisare un comporta­mento illecito del convenuto suscettibile di provocare una lesione della personalità dell'attore” (decreto impugnato, consid. 4 in fine).

                                   8.   Nell'appello AP 1 sostiene che AO 1 non si è limitato a recriminare durante la riunione del consiglio d'amministrazione, ma ha espresso critiche nei suoi confronti anche in altre circostanze, prima e dopo la riunione. Secondo l'appellante inoltre gli addebiti del convenuto sono “manifesti ed ingiuriosi giudizi di valore”, basati su “informazioni assolutamente false”. Per di più, quelli a lui mossi durante la riunione del consiglio d'amministrazione non sono stati presentati come rimproveri da accertare, bensì come fatti appurati e certi. Fatti che in realtà sono, per l'appellante, assolutamente inveritieri, in particolare per quanto riguarda asserite “perdite finanziarie occasionate a __________”, “lacune gestionali”, “doppie casse e incassi al nero”, “mandati di contabilità esterni” e “presenza e orari di lavoro del segretario cantonale”.

                                   9.   A norma dell'art. 28c cpv. 1 vCC chi rendeva verosimile l'esisten­za di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, poteva chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo era di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombeva di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponesse esigenze troppo severe – che il convenuto ledeva in quel momento o stava per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, era tenuto a recare – ove non negasse le proprie intenzioni – una giustificazione che rendesse verosimile la legittimità del suo comportamento. Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto sia degno di protezione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.38 del 27 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti).

                                         a)   L'art. 28c cpv. 1 vCC presupponeva – dopo quanto si è spiegato – che al momento del giudizio cautelare la lesione fosse ancora in atto o apparisse imminente, cioè concreta e attuale. Se a quel momento il rischio più non sussisteva oppure la lesione si era già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittimava. Il requisito dell'imminenza andava apprezzato con un certo rigore: l'istante doveva rendere verosimile che la lesione poteva prodursi o si sarebbe potuta ripetere in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c; v. anche DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Prima di domandarsi – come ha fatto il Pretore – se in concreto si ravvisasse, a un sommario esame, un comporta­mento del convenuto suscettibile di offendere la personalità dell'attore occorreva analizzare pertanto se la lesione apparisse ancora imminente e attuale.

                                         b)   L'appellante afferma che le voci false fatte circolare da AO 1 “vengono ancora oggi ripetute e passano di bocca in bocca in tutto il Cantone” (appello, pag. 6 e 14). L'asserzione non trova però conforto agli atti. Che al momento dell'appello l'eco della vicenda non si fosse ancora spenta è possibile. __________, che aveva partecipato quel 16 gennaio 2007 all'assemblea della __________ nel corso della quale AO 1 aveva rimproverato a AP 1 “una miriade di manchevolezze in merito al suo modo di operare”, ha dichiarato di essere stato interpellato “ancora recentemente” da un esercente della __________ circa le asserite malversazioni dell'attore (deposizione del 9 novembre 2007, verbali pag. 16 in alto). Ma a parte il fatto che l'episodio precede l'appello di almeno nove mesi, nulla rendeva verosimile che gli strascichi della vicenda continuassero a essere alimentati da AO 1, o perché questi ripetesse le accuse o in altro modo. Nemmeno l'appellante, del resto, indica quali risultanze suffragassero l'ipotesi che le voci false sul conto dell'attore “vengono ancora oggi ripetute”. Ne segue che il requisito dell'imminenza richiesto dall'art. 28c cpv. 1 vCC per l'emanazione di provvedimenti cautelari non era adempiuto e che già per questa ragione il decreto impugnato resiste all'appello.

                                 IV.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello presentato da AO 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il convenuto ottiene causa vinta sul fatto che le richieste di giudizio avanzate dall'attore devono essere riformulate, ma non che la petizione debba essere respinta in ordine. Si giustifica così, equitativamente, di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. Gli oneri dell'appello introdotto da AP 1 vanno invece a carico di quest'ultimo, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nella fattispecie l'azione principale in materia di protezione della personalità non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a, con rinvio), diversamente dall'azione intesa al risarcimento del danno e alla riparazione del torto morale (RtiD II-2005 pag. 680 in basso; DTF 102 II 163 consid. 1), la quale in concreto raggiunge per altro il valore minimo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Onde, comunque si esamini la questione, la proponibilità di un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo II del decreto impugnato è così riformato:

                                         1. A AP 1 è impartito un termine di 10 giorni per precisare le sue richieste di petizione, specificando concretamente quali “false informazioni concernenti le sue capacità professionali e la sua reputazione” AO 1 non dovrebbe ripetere e quali “affermazioni che ledano la personalità, l'onore e la stima personali e professionali” di lui dovrebbero essere vietate.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico delle parti nella ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr. 450.–

                                         b)  spese                         fr.   50.–

                                                                                  fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   L'appello di AP 1 è respinto e il dispositivo III del decreto impugnato è confermato.

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico del'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.95 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2012 11.2008.95 — Swissrulings