Incarto n. 11.2008.86
Lugano, 22 agosto 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 70.2008/R.22.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1 per quanto riguarda l'istituzione di una curatela educativa affidata a __________, Lugano, in favore di B__________ (2000), Pregassona, figlio dell'appellante e di CO 2
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 2 (1980) e AP 1 (1979), cittadini turchi, si sono sposati a Pregassona il 14 gennaio 1999. Dal matrimonio è nato B__________, il 13 marzo 2000. I coniugi si sono separati nel luglio del 2002. Vistosi revocare il permesso di dimora, il marito è rientrato in patria nell'agosto del 2003. Il figlio è rimasto con la madre a Pregassona. Mediante sentenza del 6 maggio 2004 il Tribunale civile di prima istanza di G__________ (Turchia), adito da CO 2 ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre. Mai esercitato, tale diritto è stato sospeso a tempo indeterminato con decisione provvisionale del 9 gennaio 2007 emessa senza contraddittorio dal presidente della CO 1, confermata dalla Commissione – dopo il contraddittorio – il 15 febbraio 2007.
B. In seguito a vari incontri con operatori sociali, con docenti, con l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Viganello e con il Servizio medico-psicologico di Viganello, la CO 1 ha prospettato a AP 1 l'istituzione di una curatela educativa in favore del figlio. Davanti alla Commissione l'interessata ha comunicato il 24 gennaio 2008 di non opporsi per principio alla misura e il 27 febbraio 2008 ha dichiarato, sempre dinanzi alla Commissione, di accettare lo psicologo __________ in qualità di curatore, ma ha sollevato riserve sui costi del provvedimento.
C. Con decisione del 31 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di B__________ una curatela educativa e ha designato in qualità di curatore __________ incaricato di prestare sostegno educativo alla madre e di intraprendere il necessario per inserire il figlio in esternato nell'istituto per minorenni “Casa Primavera” di Lugano, facendo capo se necessario al Servizio medico-psicologico e all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. A un eventuale ricorso contro tale decisione o a un'eventuale opposizione alla persona del curatore la Commissione tutoria regionale ha tolto effetto sospensivo.
D. Il 10 marzo 2008 AP 1 ha ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che – restituito al suo rimedio effetto sospensivo – la decisione appena citata fosse “annullata in ogni suo aspetto”. La Commissione tutoria regionale ha rinunciato a osservazioni, confermandosi il 14 marzo 2008 nel proprio operato. CO 2 è rimasto silente. Statuendo il 3 giugno 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Insorta il 24 giugno 2008 a questa Camera, AP 1 chiede una volta di più che – restituito al suo appello effetto sospensivo – “la decisione impugnata sia annullata in ogni suo aspetto”. L'istanza volta alla restituzione dell'effetto sospensivo è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 21 luglio 2008. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. L'Autorità di vigilanza ha ritenuto necessaria la curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), nella fattispecie, dopo avere accertato che già nel 2002 il figlio era stato segnalato dal Servizio ortopedagogico itinerante al Servizio medico-psicologico di Viganello per ritardo nel linguaggio e comportamenti aggressivi. Il bambino era poi stato seguito dallo stesso Servizio medico-psicologico per “comportamenti impulsivi-aggressivi reattivi sia alla conflittualità familiare e alle angosce della madre, sia a carenze socio-educative (mancanza di contenimento)”. Sta di fatto che nel 2006/07, durante il primo anno di scuola, B__________ si è contraddistinto per “comportamenti preoccupanti”, ripetutisi all'inizio del secondo anno scolastico, al punto che per moderarne gli eccessi è stato necessario affiancare alla docente di classe un altro insegnante. Quanto alla madre del ragazzo – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – la sua collaborazione con il Servizio medico-psicologico è risultata poco fruttuosa, se non insufficiente, senza dimenticare che davanti alla Commissione tutoria regionale essa ha dichiarato di non opporsi all'istituzione della curatela.
Per quel che riguarda l'inserimento del figlio come esterno nella “Casa Primavera”, in particolare, l'Autorità di vigilanza ne ha ravvisato l'esigenza per i notevoli problemi manifestati dal ragazzo “sia a livello di apprendimento, sia a livello di sostegno e contenimento”, onde le “non poche difficoltà” da lui dimostrate “nel relazionarsi con gli adulti ed i compagni”. Date le evidenti lacune nell'istruzione (B__________ non conosce i giorni della settimana né tanto meno i mesi dell'anno), l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che il minorenne va aiutato nello sviluppo personale e nell'apprendimento, ciò che la “Casa Primavera” è in grado di promuovere garantendo un'adeguata esecuzione dei compiti scolastici, un'idonea assistenza nello studio e un conveniente appoggio nel ricupero formativo. Anche in tale misura l'Autorità di vigilanza ha riscontrato quindi opportuna proporzionalità.
Relativamente infine ai costi del provvedimento, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'essi saranno contenuti se la collaborazione della madre permetterà un rapido miglioramento del ragazzo. Le spese inoltre saranno commisurate alla situazione finanziaria dei genitori, sicché in concreto soccorrerà lo Stato (art. 94 del regolamento della legge per le famiglie, del 15 settembre 2003), con anticipi elargiti – dandosene i presupposti – dalla Commissione tutoria regionale (art. 19 cpv. 2 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e le curate, art. 17 del relativo regolamento). Al bene del figlio non ostano pertanto – ha concluso l'Autorità di vigilanza – questioni finanziarie.
3. L'appellante sostiene che in concreto il bene del figlio non è minacciato. Afferma che il ragazzo vive “serenamente” con lei e con i suoi genitori, che la situazione di B__________ “è tutto sommato migliore di quelle famiglie in cui i figli sono lasciati a loro stessi, senza nemmeno l'appoggio dei nonni” e ch'essa non si è opposta alla curatela educativa credendo trattarsi di un aiuto meramente psicologico. L'appellante rileva di essersi rivolta al Servizio medico-psicologico in seguito a “una sorta di minaccia da parte della scuola”, la quale esigeva l'intervento di uno psicologo. Se non che, il Servizio medico-psicologico si è rivelato di scarso ausilio. Anzi, lo psicologo ha constatato che B__________ è atterrito dall'idea di dover frequentare la “Casa Primavera”. Per di più, se non sono bastati i docenti di sostegno pedagogico e uno psicologo a “contenere” e educare il ragazzo, epiloga l'appellante, poco potranno giovare altre misure.
Censura altresì, l'interessata, “un atteggiamento di avversione nei nostri confronti da parte della scuola”, il figlio essendo costretto – essa sottolinea – a mettere per scritto in guisa di punizione le sue malefatte, mentre quando si comporta bene le notizie giungono direttamente da un maestro. In definitiva l'appellante ribadisce di potersi occupare del figlio “nel miglior modo possibile”, anche grazie all'aiuto dei genitori. Non occorrerebbe, quindi, né curatela educativa né iscrizione alla “Casa Primavera”.
4. Come si evince dagli argomenti testé riepilogati, con le motivazioni dell'Autorità di vigilanza l'appellante si confronta poco o punto. Che il figlio viva “serenamente” con lei e con i suoi genitori, ovvero che la situazione di B__________ sia “tutto sommato migliore di quelle famiglie in cui i figli sono lasciati a loro stessi” non è revocato in dubbio nemmeno dall'Autorità di vigilanza, la quale ha considerato esplicitamente – anzi – “la volontà del minore di restare vicino alla madre” limitando la frequentazione della “Casa Primavera” all'esternato, con possibilità “di rientrare a casa la sera e di continuare a beneficiare del rapporto con lei” (decisione appellata, pag. 8 in fondo). Che cosa poi l'appellante si aspettasse rivolgendosi al Servizio medico-psicologico poco importa, determinante essendo il bene del figlio. E il bene del figlio è messo a repentaglio nella fattispecie da “comportamenti preoccupanti”, da notevoli problemi manifestati “sia a livello di apprendimento, sia a livello di sostegno e contenimento”, come pure dalle “non poche difficoltà” da lui dimostrate “nel relazionarsi con gli adulti ed i compagni”. Tali difficoltà sono minimizzate dall'appellante, se non passate sotto silenzio con la semplice assicurazione che nulla occorre.
All'atto pratico si constata invece un disagio annoso (rapporto
15 gennaio 2007 del dott. __________, negli atti della Commissione tutoria regionale), una situazione psicologica del minorenne inquietante (lettera 31 gennaio 2007 del Servizio medico-psicologico, negli atti della Commissione tutoria regionale) e una condizione scolastica ai limiti del disadattamento (lettera 4 ottobre 2007 del direttore dell'Istituto scolastico comunale zona Monte Brè, negli atti della Commissione tutoria regionale). Su tutto ciò l'appellante non spende una parola. Obietta che il Servizio medico-psicologico si è rivelato di scarso ausilio, che B__________ è atterrito dall'idea di dover frequentare la “Casa Primavera” e che se non sono bastati i docenti di sostegno pedagogico con uno psicologo a “contenere” e educare il ragazzo, poco potranno giovare altre misure. In realtà l'appellante dimentica che la scarsa efficacia del Servizio medico-psicologico è dovuta al suo stesso comportamento, il responsabile di tale istituto essendo riuscito a incontrarla ben poche volte (lettera citata, del direttore dell'Istituto scolastico comunale zona Monte Brè, negli atti della Commissione tutoria regionale). Al rimprovero di insufficiente collaborazione mosso dall'Autorità di vigilanza, del resto, l'interessata nulla eccepisce.
L'appellante non può nemmeno essere seguita laddove opina che, se non sono bastati i docenti di sostegno pedagogico e uno psicologo a “contenere” e educare B__________, tanto vale lasciare le cose come stanno. A parte il fatto che poco possono per un figlio docenti e psicologi quando il genitore rifiuta la realtà e insiste nel supporre il ragazzo vittima di discriminazioni da parte degli insegnanti, l'atteggiamento rinunciatario dell'appellante lede con tutta evidenza gli interessi del minorenne, il quale non può semplicemente essere lasciato a sé stesso. Può darsi che il ragazzo sia turbato di fronte alla prospettiva di vedersi “contenere” nei suoi eccessi da educatori e personale specializzato, può darsi che sia inquieto al pensiero di dover affrontare situazioni che richiederanno serio impegno e perseveranza, può darsi che sia rammaricato all'idea di dover rinunciare a videogiochi (anche violenti: decisione appellata, pag. 8 in alto) e perditempo, ma ciò è nel di lui interesse scolastico, personale e socio-formativo.
Nessuno addebita all'appellante – infine – di essere “una madre degenerata”, che abbandona il figlio al suo destino (memoriale, secondo foglio in alto). Le misure a protezione del figlio non sono sanzioni in odio dei genitori né, tanto meno, dipendono da una loro responsabilità. Sono provvedimenti intesi a tutelare il bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC). La nomina di un curatore educativo, in particolare, è intesa ad assistere i genitori (art. 308 cpv. 1 CC). Si tratta di un intervento ambulatoriale e continuo mirato a sanare lacune educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 308). È proprio di quanto abbisogna B__________ nel caso in esame.
5. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è votato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alla protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo, trattandosi dell'istituzione di una curatela educativa, a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– –.
Comunicazione:
–;
–
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.