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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 11.2008.85

26. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,071 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Legittimazione di terzi a impugnare decisioni in materia di tutele o curatele

Volltext

Incarto n. 11.2008.85

Lugano, 26 novembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 34/2008/R.10.2008 della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

AP 1 (D) (patrocinata dalla lic. iur. __________, studio PA 1)  

alla  

 Commissione tutoria regionale 15,

   per quanto riguarda l'istituzione di una curatela a carico di    CO 2 ora in __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2008 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 29 gennaio 2008 la AP 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 15 perché istituisse una curatela combinata (art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC) a carico di CO 2. Nei confronti di quest'ultimo essa si doleva di non riuscire a proseguire in via di pignoramento un'ese­cuzione di fr. 297 943.– con interessi, pur avendo ottenuto il 29 marzo 2007 il rigetto definitivo dell'opposizione che CO 2 aveva presentato al precetto esecutivo notificatogli il 28 aprile 2005. Secondo l'istante, l'escusso non solo si rendeva irreperibile, ma da oltre un anno entrava e usciva “reiteratamente e pressoché ininterrottamente dalle cliniche del nostro Cantone”, seguendo “verosimilmente” cure di disintossicazione dall'alcol.

                                  B.   Con decisione del 30 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza. Dopo avere ricordato che l'art. 392 n. 1 CC prevede l'istituzione di una curatela qualora “un maggiorenne, per malattia, assenza od altro simile impedimento, non sia in grado di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a qualche caso urgente”, essa ha rilevato che nella fattispecie non si ravvisava urgenza alcuna, trattandosi unicamente di continuare un'esecuzione per debiti. Quanto all'art. 393 n. 2 CC, esso dispone la nomina di un curatore verificandosi “incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all'amministrazione della propria sostanza od a scegliersi un rappresentante”. Non risultava però – ha soggiunto la Commissione tutoria – che CO 2 fosse incapace di amministrarsi. Onde la reiezione della richiesta, con addebito all'istante della tassa di giustizia (fr. 500.–).

                                  C.   Contro la decisione appena citata la AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'accoglimento della propria istanza e l'istituzione della curatela litigiosa o – in subordine – l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Invitata a esprimersi, la Commissione tutoria regionale si è confermata il 20 febbraio 2008 nella propria decisione. Nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2008 CO 2 ha contestato i presupposti per l'istituzione di una curatela. Statuendo il 3 giugno 2008, l'Autorità ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione attiva, senza prelevare tasse né spese.

                                  D.   La AP 1 ha impugnato il 16 giugno 2008 la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti a questa Camera, sollecitando una volta ancora l'istituzione della curatela combinata o – in subordine – l'annullamento della decisione appellata e il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Né la Commissione tutoria regionale né CO 2 hanno formulato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Consegnato alla posta il                  16 giugno 2008, l'appello in esame è tempestivo.

                                   2.   L'appellante chiede che si assumano tre testimoni (l'avv. __________, l'avv. __________ e __________, dell'Ufficio esecuzioni e dei fallimenti del Distretto di Bellinzona), che si indica un interrogatorio formale, che si conduca un'“ispezione URF/URC/ UT”, che si disponga una non meglio precisata perizia, che si richiamino dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti il carteggio della procedura a carico di CO 2, l'incarto EF.2005.537 della Pretura del Distretto di Bellinzona, l'incarto DI.2005.97 relativo all'inventario dei beni appartenuti a __________ (già convivente di CO 2) e l'incarto inerente al rilascio del certificato ere­ditario riguardante quest'ultimo. In realtà non si vede – né l'appellante indica – quale sarebbe l'utilità di simili prove. Che nei confronti di CO 2 l'appellante abbia avviato una procedura esecutiva per l'ammontare di fr. 297 943.– con interessi e spese è pacifico, che in seguito essa abbia ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione è indubbio e che essa abbia postulato la continuazione dell'esecuzione in via di pignoramento è assodato. Quali altre circostanze l'appellante intenda dimostrare con le prove offerte non è dato di sapere. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio al­l'emanazione del giudizio.

                                   3.   L'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, nella fattispecie, perché a norma dell'art. 420 cpv. 1 CC la legittimazione a impugnare atti dell'autorità tutoria compete solo a terzi che invochino legittimi interessi della persona bisognosa di protezione o che si valgano di diritti propri. In concreto – ha rilevato l'Autorità di vigilanza – la ricorrente mira solo a che l'Ufficio di esecuzione attui un pignoramento, mentre non una parola dedica agli interessi di CO 2. Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, non sussistono nel caso specifico le premesse per l'istituzione di una curatela, non riscontrandosi urgenza di sorta, sicché il provvedimento richiesto non rispetterebbe il principio della proporzionalità. Comunque fosse, l'Autorità di vigilanza ha incaricato la Commissione tutoria regionale di verificare d'ufficio se CO 2 non sia debitore di altre somme considerevoli e se lo stato di salute di lui non richieda eventuali misure di protezione.

                                   4.   Il pupillo capace di discernimento “ed ogni interessato” possono

                                         impugnare le decisioni dell'autorità tutoria entro dieci giorni davanti all'Autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC combinato con il cpv. 1). La facoltà di ricorso di “ogni interessato” non è tuttavia senza limiti. La possibilità di adire l'Autorità di vigilanza serve, in primo luogo, ad assicurare un comportamento dell'autorità tutoria conforme alla legge e a garantire la salvaguardia degli interessi di coloro che tale autorità è chiamata a proteggere. Legittimato a ricorrere è, di conseguen­za, chi veglia agli interessi del pupillo oppure chi lamenta la violazione di diritti propri o ha un interesse personale a ricorrere (DTF 121 III 3 consid. 2a con richiami). Non è sufficiente però un interesse qualsiasi, giacché di regola un interesse personale va fatto valere in una causa civile. Per legittimare un terzo a ricorrere, l'interesse personale deve poter essere salvaguardato attraverso la misura di protezione (DTF 103 II 73 consid. 2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014a; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 193 segg.). Proprio per tale ragione, del resto, in simili casi l'autorità tutoria deve prendere in considerazione tale interesse d'ufficio (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 31 ad art. 420).

                                   5.   Nella fattispecie l'appellante non invoca diritti propri nella procedura volta all'istituzione della curatela. Fa valere il suo interesse personale a proseguire l'esecuzione in via di pignoramento per fr. 297 943.– con interessi nei confronti di CO 2. Che ciò basti ai fini dell'art. 420 cpv. 1 e 2 CC, ovvero che una curatela sia necessaria perché l'appellante possa ottenere il pignoramento, appare a dir poco dubbio. Basti pensare che, nonostante la difficile reperibilità del debitore, la AP 1 è pur sempre riuscita a far notificare il precetto esecutivo e a conseguire il rigetto definitivo dell'opposizione davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona. Non si revoca in dubbio che CO 2 sia solito cambiare domicilio (ancorché l'appellante non adduca alcuna indicazione concreta sulla frequenza dei cambiamenti), ma ciò accade non di rado nell'ipotesi di debitori escussi, né l'istituzione di una curatela è una condizione perché in circostanze del genere il creditore possa far valere i suoi diritti. Sicuramente la nomina di un curatore agevolerebbe l'appellante nel caso specifico, ma ciò non basta per ravvisare un interesse legittimo sotto il profilo dell'art. 420 cpv. 1 e 2 CC. Al proposito la decisione appellata merita dunque conferma.

                                   6.   Sostiene l'appellante che l'autorità tutoria deve verificare i presupposti di una curatela in virtù del principio inquisitorio illimitato, tant'è che nella fattispecie la Commissione tutoria regionale è stata invitata dall'Autorità di vigilanza ad appurare d'ufficio se CO 2 non sia debitore di altre notevoli somme o se la salute di lui non abbisogni di protezione. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica di non poter vantare nei confronti di CO 2 alcun interesse personale degno di salvaguardia attraverso una misura di protezione e di non essere legittimata perciò a pretendere che l'autorità tutoria proceda verso di lui. Diverso sarebbe il caso qualora l'appellante censurasse la violazione di diritti propri o rendesse verosimile un interesse proprio del pupillo a misure di protezione. Il solo fatto però che questi cambi reiteramente domicilio ancora non denota l'incapacità di amministrare la propria sostanza o di scegliersi un rappresentante (art. 393 n. 2 CC). Quanto all'affermazione ch'egli entra ed esca da cliniche “dove segue verosimilmente delle cure di disintossicazione dall'alcool”, l'asserto rimane tale. La circostanza che CO 2 si sottopon­ga a terapie cliniche indizia, anzi, la consapevolezza di lui nel doversi curare e provvedere di conseguenza. Non rende verosimile, in ogni modo, ch'egli sia incapace di agire o di scegliersi un rappresentante per ragioni di salute (art. 392 n. 1 CC).

                                         Si aggiunga che l'istituzione di una curatela per malattia “o altro simile impedimento” presuppone  la necessità di sbrigare “qualche caso urgente” (art. 392 n. 1 CC). L'Autorità di vigilanza ha negato che in concreto soccorrano estremi in tal senso (decisione appellata, pag. 3 in basso). L'appellante sottolinea l'esigenza di portare a termine l'esecuzione in via di pignoramento “entro termini ragionevoli” (memoriale, pag. 6 in basso) e ripete che CO 2 “non può essere consultato nel termine impartito” (pag. 7 in fondo), sempre per il fatto di rendersi irreperibile. Essa non pretende tuttavia che la pratica sia di un'urgenza tale per cui l'asserita alcolemia impedisca a CO 2 di presenziare al pignoramento. Al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   7.   Ne segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a CO 2, che non ha formulato osservazioni al ricorso, né alla Commissione tutoria regionale, che sarebbe intervenuta ad ogni modo nel quadro delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'istituzione o il rifiuto di una curatela può formare oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a problemi di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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