Incarto n. 11.2008.69
Lugano, 14 febbraio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 101.2007/R.26.2007 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 e AP 2 ora in (patrocinati dall'avv. PA 1)
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona per quanto riguarda la nomina dell' avv. CO 2, a curatore della figlia AP 1 (2006);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 28 aprile 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 agosto 2006 AP 1 (1965) ha dato alla luce una bambina, A__________, che è stata riconosciuta da AP 2 (1960). Il 5 settembre 2006 la Commissione tutoria regionale 8 ha informato i genitori di voler nominare alla figlia un curatore per salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC), precisando che avrebbe rinunciato alla misura se essi si fossero sposati a breve oppure avessero firmato una convenzione alimentare. La Commissione tutoria regionale ha ribadito le proprie intenzioni il 19 settembre 2006, convocando i genitori. Questi hanno comunicato il 9 ottobre 2006 di non voler partecipare all'incontro per questioni di privatezza. La Commissione tutoria regionale ha insistito, ma senza esito.
B. Con decisione del 7 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di A__________ una curatela, designando in qualità di curatore l'CO 2 con l'incarico di far valere i diritti della minorenne al mantenimento. Contro tale decisione AP 1 e AP 2 hanno ricorso il 9 marzo 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Invitati a completare
l'esposto, essi hanno ottemperato il 26 marzo 2007. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale si è confermata nella propria decisione. Statuendo il 28 aprile 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico dei ricorrenti.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del
19 maggio 2008 in cui chiedono che la decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere il loro ricorso, di annullare la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale e di porre gli oneri processuali a carico del Cantone Ticino, tenuto a rifondere loro fr. 5000.– per ripetibili. Essi postulano inoltre la condanna del Cantone Ticino al pagamento degli oneri di appello e di ripetibili per fr. 4000.–. Invitati a esprimersi, la Commissione tutoria regionale e l'CO 2 sono rimasti silenti. In pendenza di appello, il 31 luglio 2010, AP 1 e AP 2 si sono trasferiti insieme con la figlia a __________, nel Canton __________.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Gli appellanti producono in questa sede la dichiarazione fiscale 2006 della stessa AP 1. Il mezzo di prova è ammissibile (l'art. 424a cpv. 2 CPC ticinese). Non sono proponibili invece le generiche richieste di prova (“doc.”, “testi”) posposte dagli appellanti a ogni punto del memoriale. Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio non è una petizione, nel senso che gli interessati avrebbero dovuto indicare con un minimo di precisione quali fatti intendessero dimostrare e con quali prove. Quanto al richiamo dell'incarto fiscale degli appellanti dall'Ufficio circondariale di tassazione, il carteggio appare superfluo per il giudizio. Sotto questo profilo la documentazione agli atti – che comprende il fascicolo integrale dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e quello della Commissione tutoria regionale – è senza dubbio sufficiente ai fini della decisione.
3. Il 31 luglio 2010 gli appellanti si sono trasferiti da __________ a __________. Ora, l'art. 315 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure protettrici del figlio sono le autorità al domicilio di quest'ultimo. In applicazione dell'art. 25 CC il domicilio del figlio corrisponde a quello dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che detiene la custodia parentale (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315a/315b). Decisivo è il domicilio all'apertura del procedimento. Successivi cambiamenti non influiscono sulla competenza per territorio dell'autorità (Breitschmid, op. cit., n. 18 agli art. 315/315a/315b CC; Meier in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 315/315a/315b). Il fatto che in pendenza di appello gli interessati abbiano lasciato il Cantone Ticino non rende quindi senza oggetto il procedimento a protezione del figlio. Se mai spetterà all'autorità del nuovo domicilio eseguire, ove fosse confermata, la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale 8 (Breitschmid, loc. cit.).
4. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che, dandosi genitori non sposati, la Commissione tutoria regionale è tenuta a sollecitare la stipulazione di un contratto di mantenimento in favore del figlio. Se un genitore rifiuta, essa ne salvaguarda i diritti attraverso la nomina di un curatore in virtù dell'art. 308 cpv. 2 CC. A tale nomina essa può soprassedere solo qualora risulti chiaro che la madre, detentrice dell'autorità parentale, è in grado di rappresentare adeguatamente il figlio e di provvedere da sé al sostentamento. Nel caso in esame – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle tutele – i genitori hanno rifiutato alla Commissione tutoria regionale ogni collaborazione, sicché la nomina di un curatore si rendeva inevitabile. Per l'Autorità di vigilanza sulle tutele “non cambia nulla” il fatto che AP 1, titolare di una fiduciaria finanziaria e della proprietà per piani in cui vive, sia in grado di rappresentare debitamente la figlia e di assicurarne il sostentamento. Tale circostanza avrebbe potuto “mutare gli eventi”, secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, se fosse stata addotta davanti alla Commissione tutoria regionale, a uno degli incontri andati deserti. La Commissione tutoria regionale non avendo ottenuto dai genitori alcun riscontro, nella fattispecie il ricorso contro la nomina del curatore andava quindi respinto.
5. Da quest'ultima motivazione, manifestamente erronea, va subito sgombrato il campo. L'art. 57 cpv. 1 LPAmm, applicabile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele per il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dispone che in un ricorso possono essere allegati fatti nuovi, possono essere invocati nuovi mezzi di prova e può essere censurato ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie. Tale norma è in logica coerenza con il principio inquisitorio che informa la procedura amministrativa. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva quindi respingere il ricorso per avere, AP 1, invocato il fatto nuovo di essere titolare di una fiduciaria finanziaria e della proprietà per piani in cui vive, sostenendo di poter rappresentare debitamente la figlia e di assicurarne il sostentamento. Essa poteva tenere conto se mai a livello di spese processuali della circostanza che i ricorrenti avrebbero potuto far valere le loro ragioni già davanti alla Commissione tutoria regionale, evitando una via di ricorso, ma non poteva rifiutarsi di considerare l'argomentazione addotta. Ciò premesso, una decisione non va annullata solo perché è motivata in modo erroneo. Determinante è il risultato. Se esso è corretto, l'autorità superiore procede a una sostituzione dei motivi.
6. Nell'appello i genitori affermano di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, né AP 2 ha mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina. Non si giustificava quindi la nomina di alcun curatore, tanto meno considerando che il loro concubinato è stabile e accudiscono insieme A__________. In realtà – essi soggiungono – l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto chiarire i fatti d'ufficio, non sanzionarli per avere disatteso le convocazioni della Commissione tutoria regionale. Per di più, l'intervento di un curatore che salvaguardia il diritto del minorenne al mantenimento è discriminatorio nei confronti di coppie non sposate, come discriminatorio è l'art. 298a CC che impone l'approvazione dell'autorità tutoria per ottenere in simili circostanze l'autorità parentale in comune. Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto quindi astenersi dal designare un curatore e l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata.
7. L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze (art. 309 cpv. 1 CC). Di regola il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 in principio ad art. 308 CC), nel qual caso ci si trova di fronte a una curatela combinata (art. 309 e 308 cpv. 2 CC), sicché il curatore può promuovere un'azione di paternità combinata con un'azione di mantenimento (art. 280 cpv. 3 CC). Poco importa che la madre nubile viva sola o in concubinato: la curatela di paternità va designata per legge “tosto che l'autorità tutoria sia informata del parto”, ove per “tosto” si intende – secondo una prassi invalsa a livello nazionale – il lasso di un mese (Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. 309 con richiami), che taluni autori vorrebbero vedere portato a due o tre mesi (Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 309 con rinvii di dottrina). Il concubinato della madre non garantisce al figlio, in effetti, gli stessi diritti che ha il figlio di genitori sposati (a cominciare dalla presunzione di paternità secondo gli art. 255 segg. CC).
8. Ove invece il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre, l'autorità tutoria si adopera direttamente per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a sottoscrivere un contratto di mantenimento. Se non riesce o i genitori non collaborano essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di mantenimento”: Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo taluni autori l'autorità tutoria deve usare riserbo nella nomina di un curatore se i genitori vivono in concubinato stabile e intendono ottenere l'autorità parentale in comune sul figlio (art. 298a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento possa essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 con rinvii). Tale non sembra essere l'orientamento della giurisprudenza (DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come sia, il mero fatto che la madre versi in ottime condizioni finanziarie ancora non dispensa l'autorità tutoria dal promuovere un contratto di mantenimento, giacché il figlio ha un diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di lei, ma di entrambi i genitori (Breitschmid, op. cit., n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi inutile la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima nei confronti del padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità tutoria deve rinunciare alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato attentamente la situazione (Breitschmid, loc. cit.).
9. Nella misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, sottolineando che AP 2 non ha mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina, gli appellanti si valgono – dopo quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti di entrambi i genitori. E se i genitori dovessero separarsi egli si troverebbe svantaggiato rispetto a un figlio di genitori sposati, poiché il concubinato è una semplice relazione di fatto e nessun giudice interviene a quel momento. Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità occorre dunque un contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria (art. 287 CC) o dal giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi contributi alimentari (DTF 111 II 6 consid. 2b). Contrariamente a quanto crede l'Autorità di vigilanza sulle tutele, anche nel caso di genitori concubini che versano in ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in favore del figlio e adoperarsi per la firma di un contratto di mantenimento. Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile dovrebbe evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si possa soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma perché di regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a equiparare la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori sposati (cfr. Breitschmid, op. cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi allora a disciplinare il mantenimento del figlio in caso di separazione. Se i genitori tuttavia rifiutano di regolare il mantenimento del figlio, la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa inevitabile (Meier, op. cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC).
10. Nella fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche l'autorità parentale sulla figlia risulti detenuta dalla sola madre. Il problema è ch'essi rifiutano ogni contratto di mantenimento e la madre non ha alcuna intenzione – a maggior ragione – di agire essa medesima nei confronti del padre. Entrambi gli appellanti invocano la loro privatezza, la difesa della loro personalità e la parità di trattamento nei confronti di coppie sposate, ma sulla protezione di A__________ non spendono una parola. Eppure la figlia ha un suo proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo della madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta nel caso in cui i genitori si separino. La stessa corrente di dottrina che vede nel concubinato stabile dei genitori un motivo per evitare l'intervento dell'autorità tutoria ammette, del resto, che qualora i genitori rifiutino di regolare il mantenimento del figlio la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa inevitabile. Ne segue che, seppure per motivi diversi da quelli addotti nella decisione impugnata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, nel caso specifico la Commissione tutoria regionale ha agito correttamente. Quanto non ha più senso oggi è designare un curatore ticinese, gli appellanti risiedendo ormai nel Canton __________, dove andrà promossa l'eventuale azione di mantenimento in favore della figlia (art. 26 CPC). Conviene quindi annullare il dispositivo n. 2 della decisione emanata dalla Commissione tutoria regionale, la quale valuterà se non sia il caso di demandare la scelta del curatore all'autorità tutoria per il Comune di __________, cui incomberà altresì di eseguire la decisione (sopra, consid. 3 in fine).
11. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Nulla muta l'annullamento del dispositivo n. 2 della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, che non si deve a errori di quest'ultima, ma alla circostanza che in pendenza di appello gli interessati hanno essi medesimi cambiato domicilio. Non si pone invece problema di ripetibili, il curatore non avendo formulato osservazioni all'appello.
12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformata:
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione emanata il 7 marzo 2007 dalla Commissione tutoria regionale 8 è annullato.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
–; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona; –.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.