Incarto n. 11.2008.65
Lugano, 20 giugno 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.1 (azione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 gennaio 2005 da
AO 1 (PA 1)
contro
AP 1 () (già patrocinato dall'avv.,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 maggio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è venuta alla luce il 29 aprile 2003 da __________ nata __________ (1965). Il 3 gennaio 2005 la sua curatrice ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona perché, conferito alla pupilla il beneficio dell'assistenza giudiziaria, fosse accertata la paternità di AP 1 (1951). Nella sua risposta del 19 agosto 2005 quest'ultimo ha postulato il rigetto della petizione. L'attrice ha replicato il 12 settembre 2005, confermando la richiesta di giudizio. Il convenuto ha duplicato il 12 ottobre 2005, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.
B. L'udienza preliminare si è tenuta il 1° dicembre 2005 e l'istruttoria, cominciata immediatamente con la nomina del perito incaricato di eseguire l'analisi del DNA, è terminata il 14 aprile 2008. I tentativi di eseguire la perizia si sono tuttavia rivelati infruttuosi, data la residenza all'estero del convenuto. Il dibattimento finale è stato indetto per il 9 maggio 2008. Il 25 aprile 2008 l'attrice ha presentato un memoriale di conclusioni scritte in cui ha sollecitato una volta di più l'accoglimento della petizione e l'accertamento della paternità. Il convenuto si è limitato a inviare una lettera del 2 maggio 2008 nella quale ha dichiarato di essere disposto a sottoporsi “al test del DNA presso un laboratorio specializzato”. Il dibattimento finale è andato deserto.
C. Statuendo con sentenza del 14 maggio 2008, il Pretore ha accolto la petizione e ha accertato la paternità del convenuto, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio della sua curatrice. La sentenza è giunta per raccomandata al convenuto il 20 maggio 2008.
D. Il 9 giugno 2008 AP 1 ha fatto pervenire alla Pretura del Distretto di Bellinzona il seguente scritto, che è stato trasmesso al Tribunale d'appello per competenza:
Con riferimento alla comunicazione in oggetto, ricevuta in data 5 giugno 2008, con la presente sono a informarVi che faccio appello alla sentenza del 14 maggio 2008 e comunico che sono disposto a sottopormi al test del DNA, unica prova che può dichiarare la paternità di AO 1, per poi assumermi, qualora l'esame risultasse positivo, le responsabilità a me attribuite.
Lo scritto non è stato intimato alla curatrice di AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che a norma dell'art. 262 cpv. 1 CC “la paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita”. Ciò premesso, egli ha accertato che in concreto __________, ammonita a dire la verità sotto comminatoria dell'art. 307 CP, aveva dichiarato in giudizio di avere avuto concubito con il convenuto – e con lui solo – negli ultimi giorni di vacanza durante l'estate del 2002 trascorsi all'Hotel __________ di __________, dove AP 1 aiutava i figli nella conduzione dell'albergo. Inoltre con sentenza del 24 novembre 2003 il giudice unico del Tribunale distrettuale di __________, adito dal marito di __________, aveva accertato in base all'analisi del DNA che l'attore non era padre della bambina. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che, dandosi la presunzione legale dell'art. 262 cpv. 1 CC, più non occorresse esperire indagini sul DNA del convenuto. Onde l'accoglimento dell'azione.
2. Che la lettera inviata il 9 giugno 2008 da AP 1 alla Pretura del Distretto di Bellinzona possa essere considerata alla stregua di un formale appello è praticamente escluso, lo scritto mancando di tutti i requisiti prescritti dall'art. 309 cpv. 2 CPC. L'attuale sentenza potrebbe esaurirsi quindi in una mera dichiarazione di irricevibilità (art. 309 cpv. 5 CPC). Per di più, ci si potrebbe domandare se la consegna di un appello l'ultimo giorno utile a un ufficio postale estero basti per rispettare il termine d'impugnazione in virtù dell'art. 131 cpv. 4 CPC, ancorché non sia chiaro a quale successiva “comunicazione del 5 giugno 2008” si riferisca l'appellante in quello scritto. Ad ogni buon conto, si volesse pur transigere nella fattispecie sulle esigenze di forma preposte all'introduzione di un appello, niente muterebbe. A parere dell'interessato la perizia eredobiologica con analisi del DNA sarebbe infatti l'“unica prova che può dimostrare la paternità di AO 1”. Egli non contesta però l'applicabilità dell'art. 262 cpv. 1 CC al caso in esame, né mette in dubbio quanto ha dichiarato __________ in giudizio il 14 aprile 2008, né tanto meno discute l'apprezzamento di quella deposizione da parte del Pretore. Ora, un fatto confortato da una presunzione legale non dev'essere ulteriormente suffragato. L'assunto del convenuto circa l'“unica prova che può dimostrare la paternità di PA 1” cade dunque nel vuoto. Inconcludente, l'appello risulta destinato all'insuccesso già per questo motivo.
3. La presunzione dell'art. 262 cpv. 1 CC non è invero assoluta. Al contrario: l'art. 262 cpv. 3 CC precisa espressamente ch'essa viene meno “se il convenuto dimostra che la sua paternità è
esclusa o meno verosimile di quella altrui”. E il convenuto può indubbiamente recare tale prova mediante una perizia eredobiologica con analisi del DNA. Nella fattispecie simile mezzo istruttorio era stato finanche chiesto dall'attrice all'udienza preliminare del 1° dicembre 2005 ed era stato ammesso dal Pretore supplente, che aveva nominato seduta stante il dott. __________ di __________ in qualità di perito. Se non che, il convenuto aveva scritto al Pretore il 20 marzo 2006 di non volersi sottoporre al prelievo del DNA. Con ordinanza del 21 marzo 2006 il Segretario assessore gli aveva impartito così, in luogo e vece del Pretore, un ultimo termine di 10 giorni (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) per ottemperare all'ingiunzione. Il convenuto ha reagito il
27 marzo 2006 con un certificato medico che attestava la sua impossibilità a viaggiare per causa di chemioterapia. Il Segretario assessore ha ordinato allora al medico curante del convenuto, il 28 marzo 2006, di procedere egli medesimo al prelievo, ma il professionista ha comunicato di non essere in grado di assolvere il compito. Interpellato telefonicamente, il convenuto si è dichiarato disposto nondimeno a raggiungere il dott. __________ a __________ non appena avesse terminato le cure.
Appurato che nulla era intervenuto dopo di allora, con ordinanza del 22 gennaio 2007 il Pretore ha impartito a AP 1 un ultimo termine fino al 31 marzo 2007 per sottoporsi al prelievo, nuovamente sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Con lettera del 9 febbraio 2007 il convenuto ha ripetuto che avrebbe rispettato l'ingiunzione non appena avesse terminato le cure, documentando che il 17 maggio 2006 la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili presso l'Azienda U.S.L. di __________ lo aveva riconosciuto “persona handicappata”. Il 16 marzo 2007 poi egli ha sollecitato una proroga del termine “almeno fino a metà settembre 2007”. Con ordinanza del 22 marzo 2007 il Segretario assessore gli ha accordato “un'ultima proroga del termine fino al 30 settembre 2007”, non senza avvertirlo che in caso contrario sarebbe stata disposta l'esecuzione forzata dell'ordine. Preso atto il 17 ottobre 2007 che AP 1 non si era attivato in alcun modo, il Pretore ha ordinato l'accompagnamento del convenuto in una struttura competente, invitando quest'ultima a trasmettere il prelievo per l'analisi del DNA al dott. __________. Inviata al Tribunale civile e penale di __________, sede distaccata di __________, la commissione rogatoria è stata tuttavia ritornata inevasa perché l'ordinamento italiano “sancisce l'inviolabilità della libertà personale e non consente alcuna forma di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non nei casi e modi espressamente previsti dalla legge”.
Nelle circostanze descritte appare evidente che lo stesso convenuto ha rifiutato la prova peritale suscettibile di sovvertire la presunzione dell'art. 262 cpv. 1 CC. Certo, a suo sgravio egli ha invocato motivi di salute, ma dopo il certificato (senza data) del suo medico curante trasmesso al Pretore il 27 marzo 2006 in cui si attestava l'impossibilità di viaggiare (si ignora per quanto tempo), nulla ha più reso verosimile impedimento di sorta. È quanto del resto lo stesso convenuto riconosce in una lettera inviata al Pretore dopo avere ricevuto la sentenza, il 21 maggio 2008, nella quale chiedeva di sottoporsi al prelievo del DNA giustificando il suo comportamento previo con le “precarie condizioni di salute”, ma anche con la circostanza che “essendo cittadino italiano, e poiché il fatto è avvenuto in Italia, mi attengo alle leggi del mio Stato, che in caso di rifiuto non obbligano le parti a sottoporsi all'esame del DNA a differenza del vostro statuto, che invece mi attribuisce automaticamente la paternità della bambina applicandomi l'art. 262 cpv. 1 CC”. In realtà la cittadinanza del convenuto o il luogo del concubito non sono di alcun rilievo ai fini del giudizio. Ne segue che, il convenuto medesimo essendosi precluso l'esecuzione della perizia, l'appello si rivela manifestamente infondato.
4. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC). Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico la riscossione di tali
oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico. Commerciante in proprio di automobili usate (doc. 3) senza dipendenti e – apparentemente – senza alcuna particolare struttura aziendale, l'appellante medesimo ha lamentato la sua mancanza di risorse in una lettera al Pretore del 2 agosto 2008. Tanto vale ragionevolmente, in simili frangenti, soprassedere a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili all'attrice, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una sentenza conseguente a un'azione di paternità può – trattandosi di una causa di stato – formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74 LTF).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–(); –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.