Incarto n. 11.2008.57
Lugano 15 marzo 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.27 (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 febbraio 2004 da
AO 1 , e AO 2 (patrocinate dall' PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 maggio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 maggio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e la sorella AO 2 sono comproprietarie, metà ciascuno, della particella n. 938 RFD di __________, su cui sorge una casa unifamiliare. Il fondo confina a est con la particella n. 941, sulla quale si trova una casa d'abitazione con piscina, appartenente a AP 1. Lungo i confini sud e ovest di quest'ultima proprietà è stata posta a dimora una siepe di laurocesaro. Il 30 luglio 2003 AO 1 ha chiesto al Comune di __________ il permesso di costruire un edificio destinato a sovrastare la piscina con la realizzazione di servizi accessori (servizi, sauna, spogliatoio, palestra, solarium) e di un appartamento per gli ospiti. Il Comune ha rilasciato la licenza edilizia il 10 dicembre 2003, respingendo un'opposizione inoltrata AO 1 e AO 2. Adito dalle opponenti, con risoluzione del 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale risoluzione è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 25 ottobre 2004 (inc. 52.2004.304).
B. Nel frattempo, il 24 febbraio 2004, AO 1 e AO 2 hanno introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud una petizione perché fosse ordinato a AP 1 di arretrare di 50 cm la siepe posta a confine tra le due particelle, riducendola inoltre all'altezza di 1.25 m, di mondare la siepe a valle della sua proprietà (o, in via subordinata, di versare loro fr. 10 000.– in risarcimento del danno per la minor vista) e di spostare un acero esistente sul suo fondo alla distanza legale dal confine (o, subordinatamente, di abbatterlo o, in via ancor più subordinata, di versare loro fr. 10 000.– in risarcimento del danno per il minor valore del fondo). Le attrici hanno chiesto altresì che a AP 1 fosse vietata l'edificazione delle
opere previste nella licenza edilizia o, in via subordinata, che AP 1 fosse condannato a versar loro fr. 50 000.– in risarcimento del danno. Nella sua risposta del 10 maggio 2004 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 9 giugno 2004 le attrici hanno ribadito le loro domande. Il convenuto ha duplicato il 17 agosto 2004, confermando la sua posizione.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 settembre 2004 e l'istruttoria, iniziata lo stesso giorno, è terminata il 18 giugno 2007. Nel loro memoriale conclusivo del 3 settembre 2007 le attrici hanno poi riaffermato le loro domande, salvo rinunciare allo spostamento dell'acero (nel frattempo abbattuto), ma chiedendo che al convenuto fosse vietato privare il loro fondo della vista mediante qualsiasi tipo di piantagione o costruzione, con obbligo di versar loro fr. 2800.– in risarcimento del danno per la presenza dell'acero tra il 2001 e il 2005, come pure fr. 2000.– per il maggior costo di elettricità causato dalla siepe a confine tra il 2001 e il 2007. Nel suo memoriale conclusivo del 4 settembre 2007 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Al dibattimento finale del 10 settembre 2007 le attrici hanno chiesto inoltre di condannare AP 1 a corrispondere loro una cifra da determinare dal Pretore a titolo di indennizzo per la perdita temporanea della vista e per i disagi causati dal procedimento, mentre il convenuto ha proposto di respingere anche tale domanda.
D. Statuendo con sentenza del 2 maggio 2008, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato al convenuto – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di potare la siepe a confine con la proprietà delle attrici fino all'altezza di 1.25 m, di mantenerla tale mediante regolare potatura, di potare la siepe a valle della sua proprietà fino all'altezza di 1.25 m “calcolati facendo astrazione del rialzamento eseguito a mezzo di mattoni di tipo verduro”, di mantenerla tale mediante regolare potatura e di arretrarla di 50 cm dal confine. AP 1 è stato condannato inoltre a risarcire alle attrici fr. 2000.– per le immissioni causate dall'acero. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per quattro quinti a carico del convenuto e per il resto a carico delle attrici, cui il convenuto è stato obbligato a rifondere fr. 3600.– complessivi per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 maggio 2008 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere le richieste di potare e arretrare la siepe a valle della sua proprietà, come pure il preteso risarcimento di fr. 2000.–. Nelle loro osservazioni del 2 luglio 2008 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 50 000.– (sentenza impugnata, consid. 8), che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei venti giorni successivi alla notifica della sentenza impugnata, l'appello è altresì tempestivo.
2. Controversa è anzitutto la potatura e l'arretramento della siepe a valle della proprietà del convenuto. Il Pretore ha accertato che, sebbene sia alta 2.50 m, essa non è a confine con il fondo delle attrici, onde l'inapplicabilità degli art. 139 segg. LAC. Egli ha esaminato così se la siepe sia fonte di immissioni eccessive nel senso dell'art. 684 CC. A tal fine egli ha appurato, sulla scorta di una perizia, che la siepe a confine con la proprietà delle attrici e quella a valle della proprietà del convenuto occludono quasi completamente la vista dalla particella n. 938 verso il lago di __________ e che ciò deprezza il fondo di fr. 50.–/m². A suo avviso “secondo criteri oggettivi, mettendosi al posto di un uomo ragionevole mediamente sensibile e soppesando i reciproci interessi del proprietario accusato di abusare del suo diritto e del vicino che si lamenta dell'eccesso, si può concludere che il danno causato dalle immissioni negative provenienti dalla siepe a valle sia tale da far ritenere le stesse eccessive e che possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 684 CC”. Egli ha ordinato pertanto al convenuto di mondare la siepe a un'altezza di 1.25 m “calcolati facendo astrazione del rialzamento eseguito a mezzo di mattoni di tipo verduro”, di mantenerla tale mediante potatura e di arretrarla a 50 cm dal confine a valle. Quanto al risarcimento del danno, il primo giudice ha ritenuto che si dovesse riparare unicamente il pregiudizio cagionato dall'acero posto a insufficiente distanza dal confine, pregiudizio da lui stimato in fr. 2000.– complessivi per il maggior costo di pulizia della piscina e per la raccolta delle foglie sul fondo delle attrici.
3. L'appellante reputa che le attrici abbiano inammissibilmente mutato l'azione (art. 74 CPC), giacché con la petizione esse chiedevano di mondare la siepe in modo tale da non privarle delle vista sul lago (o, in subordine, di risarcir loro fr. 10 000.–), mentre con il memoriale conclusivo esse hanno postulato l'arretramento della siepe a 50 cm dal confine e la potatura della medesima all'altezza di 1.25 m calcolata dal livello del terreno non modificato (o, in via subordinata, il risarcimento di fr. 72 000.–), domande che a suo parere sono finanche sfuggite al contraddittorio. L'appellante contesta poi gli estremi di immissioni eccessive causate dalla siepe, sostenendo che la perdita di valore del fondo stimata dal perito non si fonda su un preciso ragionamento tecnico-scientifico. Per di più, il deprezzamento di fr. 50.–/m² prospettato dal perito non consente di stabilire in che misura la sola siepe a valle privi le attrici dalla vista a lago e sia fonte di immissioni eccessive. Anzi, il perito stesso ammette che il minor valore non è dovuto unicamente alla privazione della vista verso il lago, ma anche verso un'altra direzione. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che permetta di stabilire se e in che misura la nota siepe ostacoli la vista dal fondo delle vicine, ciò che esclude eventuali immissioni eccessive.
4. L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. Come ha ricordato il Pretore, l'art. 684 CC comprende anche la protezione da cosiddette immissioni “negative”, come la privazione della luce, della vista o l'ombreggiamento (DTF 126 III 454 consid. 2). La competenza legislativa riservata ai Cantoni dall'art. 688 CC in materia di piantagioni non osta quindi, per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono una garanzia minima di diritto federale contro le immissioni (DTF 126 III 460 consid. 3d). Benché rispettosa delle norme cantonali sulle distanze, una piantagione può di conseguenza, dandosene gli estremi, essere fonte di immissioni eccessive.
Sapere poi se le immissioni siano davvero eccessive, dipende dall'intensità delle medesime, che dipende da criteri oggettivi. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi frangenti. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami).
5. Nella fattispecie è vero che le richieste avanzate dalle attrici nella petizione non coincidono appieno con quelle enunciate nel memoriale conclusivo. A parte il fatto però che “mondare” è sinonimo di “potare” (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. X, pag. 776, e vol. XIII, pag. 1096) e che le richieste figuranti nel memoriale conclusivo appaiono semplici modifiche di quelle originali (consentite dall'art. 75 CPC), per loro indole le
azioni fondate sull'art. 679 CC e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono – come ha rilevato il Pretore – una formulazione precisa delle domande. Basta che l'attore definisca le cause e gli effetti della molestia. Spetta poi al giudice determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.149 del 13 agosto 2007, consid. 9 con richiamo a DTF 102 Ia 96 e Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230 n. 1922a; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 124 ad art. 679 CC). Spetta quindi al giudice apprezzare liberamente gli interessi in gioco, evitando sproporzioni tra i vantaggi che derivano all'attore e gli oneri imposti al proprietario responsabile dell'eccesso pregiudizievole (cfr. DTF 111 II 445 consid. 15b). In concreto l'appellante non tenta nemmeno di contestare tale giurisprudenza. Per di più, nella petizione le attrici chiedevano esplicitamente che fossero adottate misure nei confronti del convenuto “in maniera tale da non privare le qui istanti della pregevole vista sul lago di __________ e dintorni”. Per porre fine alla molestia non v'era dunque ragione che il Pretore ignorasse le richieste intese a ridurre l'altezza della siepe e ad arretrarla. Contrariamente a quanto asserisce nell'appello, poi, il convenuto ha avuto modo di esprimersi su tali domande al dibattimento finale.
6. Altra è la questione di sapere se le attrici abbiano dimostrato immissioni eccessive e se il Pretore non abbia ecceduto nella sua latitudine d'apprezzamento. Per quel che riguarda le immissioni, l'appellante censura gli accertamenti che il Pretore ha tratto dalla perizia, definita inattendibile. Ora, che quel referto possa dispiacere al convenuto è comprensibile, ma ciò non basta per rimproverare al primo giudice un eccesso d'apprezzamento, tanto meno ove si consideri che un giudice può scostarsi dalle risultanze di una perizia solo qualora le conclusioni dell'esperto appaiano smentite da fatti ed elementi concreti o qualora nel referto si riscontrino contraddizioni manifeste (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253 CPC; appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 253 CPC). Presupposti del genere sono lungi dal ravvisarsi in concreto.
Certo, in concreto la perizia non precisa in che misura la (sola) siepe a valle tolga la vista alla proprietà delle attrici e, dunque, costituisca un'immissione eccessiva. Ma poco importa, poiché nel caso in esame la molestia è dovuta all'insieme delle due siepi. Premesso che “è notoriamente considerato pregiato in questa zona il fatto di poter vedere il lago di __________”, il perito ha accertato che “la siepe lungo il confine fra i due terreni e quella che si trova a valle della proprietà AP 1 ostacolano la visuale del mappale 938 in direzione di __________ e pregiudicano quasi completamente la vista sul lago” (perizia del 19 maggio 2006, pag. 4). E che l'altezza della siepe a valle, di 2.50 m (verbale di sopralluogo del 17 giugno 2004, pag. 2), occluda la vista sul lago è confermato da __________ (deposizione del 9 dicembre 2004: verbali, pag. 2). La sola potatura della siepe a confine tra le due proprietà ordinata dal Pretore (dispositivo n. 1 della sentenza impugnata) non basterebbe dunque a togliere l'incomodo. Per il resto l'appellante non fa valere alcuna sproporzione tra oneri e vantaggi derivanti dall'arretramento e dalla potatura della siepe. Né egli spiega perché la misura impostagli dal primo giudice non sarebbe idonea a conseguire lo scopo. Su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
7. Per quel che concerne il risarcimento del danno, l'appellante sostiene che solo nel memoriale conclusivo le attrici hanno lamentato maggiori costi per la pulizia della piscina e la raccolta del fogliame dal loro fondo, mentre negli allegati preliminari esse si dolevano solo di immissioni negative. Ora, nella petizione le attrici chiedevano di ordinare al convenuto lo spostamento dell'acero alla distanza legale dal confine “e in posizione tale da non arrecare danno alla [loro] proprietà” o, in via subordinata, l'abbattimento del medesimo “qualora l'albero non possa ragionevolmente essere posato altrove”. In via ancor più subordinata esse postulavano la condanna di AP 1 a pagare “un importo di almeno fr. 10 000.– a titolo di risarcimento danno per il minor valore del fondo”. Tali richieste sono state reiterate con la replica del 9 giugno 2004. Nel memoriale conclusivo del 3 settembre 2007 le attrici, preso atto che nel frattempo l'acero era stato tagliato, hanno chiesto di condannare il convenuto “a pagare fr. 2800.– a titolo di risarcimento danni per maggiori costi dovuti alla presenza dell'acero dal 2001 al 2005 compresi”. Al dibattimento finale del 10 settembre 2008 il convenuto si è opposto alle nuove domande formulate dalle attrici nelle conclusioni scritte.
Ora, l'art. 684 cpv. 2 CC non distingue tra immissioni positive e negative. Non fa dubbio tuttavia che in concreto le due domande di risarcimento sono ancorate a presupposti diversi. Quella iniziale si fondava sul minor valore del fondo per l'ombreggiamento e l'oscuramento provocati dall'albero, quella successiva sui maggiori costi dovuti alla caduta di fogliame. Tant'è che il Pretore
aveva respinto le domande peritali delle attrici “incentrate sulle conseguenze per gli impianti (piscina e scarico) e per la casa AO 1AO 2 determinate dalla vegetazione del vicino” proprio perché “queste domande sono riferite a un tipo di immissione ben diverso da quello lamentato negli allegati di causa e costituiscono perciò un'estensione delle allegazioni, non ammissibile oltre i limiti previsti dall'art. 78 CPC” (decreto di nomina peritale del 21 giugno 2005, pag. 2).
È vero che nella sua delucidazione del 12 giugno 2007 il perito ha stimato in fr. 280.– l'anno il maggior costo dovuto agli “effetti della presenza dell'aceto sull'impianto della piscina e sul sistema di evacuazione delle acque meteoriche della casa AO 1AO 2” (pag. 2, ad 1). La risposta però esulava completamente dal quesito, che era così formulato: “Quale è stata l'influenza dell'acero sui diversi elementi richiesti con le domande 8, 9 e 10 del questionario?” (decreto per completazione perizia del 13 aprile 2007, pag. 2). La domanda n. 8 verteva sulle “conseguenze di una minor insolazione sul mappale di proprietà delle signore AO 1AO 2 dovuta alla presenza dell'acero”, la domanda n. 9 sui “danni al manto erboso (…) sulla proprietà dovuti alla minor insolazione e all'ombreggiatura cagionate dalla presenza e dall'altezza dell'acero”, la domanda n. 10 sul “maggior consumo elettrico nell'abitazione delle signore AO 1AO 2 dovuto alla minor insolazione e all'ombreggiatura provocati dalla presenza e dall'altezza delle siepi e dell'acero”. Di spese dovute alla caduta di foglie dell'acero non v'è cenno fino al memoriale conclusivo. Né si può ritenere – contrariamente a quanto affermano le attrici – che la nuova domanda possa sorreggersi all'art. 75 lett. c CPC. L'abbattimento dell'albero ha sì modificato la situazione, ma non ha provocato la perdita dell'oggetto litigioso, ipotesi cui si riferiscono le previsioni di quella norma. In proposito l'appello si rivela dunque fondato e la sentenza del Pretore va riformata.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittorioso sul risarcimento dei danni, ma soccombe sulla potatura e l'arretramento della siepe. Equitativamente si giustifica così che egli sopporti i quattro quinti dei costi e rifonda alle controparti un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale sentenza impone altresì una modifica dell'analogo pronunciato di prima sede, nel senso gli oneri processuali vanno posti per tre quarti a carico del convenuto e l'indennità per ripetibili ridotta a fr. 3400.–.
9. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il Pretore ha stabilito in fr. 46 000.– il danno dovuto alla perdita della vista causata dalla siepe a confine da quella a valle della proprietà del convenuto (consid. 3). In appello rimaneva contesa però una sola delle due siepi, di modo che il valore litigioso potrebbe non più raggiungere la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Spetterà all'interessato, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che il valore litigioso è tuttora di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
1.3 La richiesta di risarcimento danni formulata dalle attrici è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un quarto a carico delle attrici in solido e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà alle attrici fr. 3200.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico delle controparti in solido, alle quali l'appellante rifonderà fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.