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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2011 11.2008.55

7. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·736 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale. Stralcio per ritiro dell'appello

Volltext

Incarto n. 11.2008.55

Lugano 7 marzo 2011/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.684 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2006 da

AP 1 (già patrocinato da PA 2)  

contro  

AO 1 (patrocinata da PA 1);

                                         premesso che AP 1 (1958) e AO 1 (1958) si sono sposati a Chiasso l'11 ottobre 1985 e che dal matrimonio sono nate S__________, il 27 gennaio 1989, e S__________, il 24 settembre 1990;

                                         accertato che in esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale con sentenza del 15 maggio 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5800.– mensili dal maggio del 2005 al dicembre del 2006, di fr. 1850.– nel gennaio del 2007, di fr. 3385.– mensili dal febbraio all'ottobre del 2007 e di fr. 5025.– mensili in poi, oltre a un contributo alimentare di fr. 1535.– mensili per la figlia S__________ dal maggio del 2005 al gennaio del 2007 e a un contributo alimentare di fr. 1535.– mensili per la figlia S__________ dal gennaio del 2007 in poi;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 maggio 2008 inteso a ottenere la riduzione del contributo per la moglie a un importo compreso tra fr. 1386.– e fr. 3994.50 mensili (fr. 2586.45 mensili dall'ottobre del 2008), come pure la riduzione del contributo per S__________ e S__________ a fr. 1200.– mensili ognuna dal gennaio del 2007 fino alla maggiore età;

                                         rammentato che con decreto del 29 maggio 2008 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 3 luglio 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         appurato che con lettera del 28 febbraio 2011 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

                                         rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         ritenuto che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

                                         stabilito che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni all'appello formulate da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,  

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a.

                                         Comunicazione:

                                         – AP 1,

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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