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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2012 11.2008.48

29. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,988 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Divorzio, accordo parziale sulla liquidazione del regime dei beni, competenza del giudice svizzero

Volltext

Incarto n. 11.2008.48

Lugano 29 agosto 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.23 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 30 giugno 2004 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro  

AO 1 ora in () (ora patrocinata dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1968) e AO 1 (1970), cittadina italiana, si sono sposati a __________ (__________) il 18 maggio 1996. Dal matrimonio sono nati N__________, il 17 ottobre 1996, e F__________, il 26 luglio 2000. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2002. A quel momento il marito riscuoteva indennità di disoccupazione e una mezza rendita AI, che diventerà rendita piena dal 1° maggio 2006. Durante la vita comune AO 1 non ha esercitato attività lucrativa, dedicandosi esclusivamente ai figli e al governo della casa. Il 20 giugno 2004 essa ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale (particella n. 779 RFD di __________, proprietà del marito) per trasferirsi, insieme con i figli, a __________ (__________).

                                  B.   Il 30 giugno 2004 AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di dare atto che il regime matrimoniale era liquidato nel senso che ogni coniuge sarebbe rimasto proprietario esclusivo dei beni in suo possesso e responsabile per i debiti da lui contratti, di attribuire a lui l'abitazione coniugale, di rinunciare alla divisione della sua prestazione d'uscita della previdenza professionale e di affidare N__________ e F__________ – sui quali egli postulava l'autorità parentale congiunta – alla madre, riservato il suo diritto di visita. Per ogni figlio AP 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili.

                                  C.   Nella sua risposta del 17 maggio 2005 AO 1 ha aderito al divorzio, ma ha proposto – previa concessione dell'assisten­za giudiziaria – di respingere la petizione per il resto. In via ricon­venzionale essa ha chiesto che l'autorità parentale sui figli fosse attribuita a lei sola, che il marito fosse tenuto a versare un contributo alimentare per N__________ di fr. 1620.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e di fr. 1790.– fino alla maggiore età, oltre a un contributo per F__________ di fr. 1660.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno, di fr. 1620.– fino al 12° compleanno e di fr. 1790.– fino alla maggiore d'età, con obbligo di assumere metà delle spese straordinarie per la salute, la scuola e la formazione professionale dei figli. In liquidazione del regime matrimoniale AO 1 ha chiesto il versamento di fr. 247 900.– oltre al plusvalore dell'immobile di __________ (da accertare mediante perizia) o, in subordine, il versamento di fr. 123 950.– oltre al plusvalore del citato fondo e a un'indennità di fr. 10 000.– per l'arredamento e il mobilio domestico rimasto nell'abitazione coniugale o, in via di ulteriore subordine, il versamento di fr. 133 950.– con interessi dal 17 maggio 2005. Essa ha rivendicato infine metà della prestazione d'uscita acquisita da AP 1 in costanza di matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale.

                                  D.   Il Pretore ha trattato l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 22 agosto 2005 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sui punti contestati. Trascorso il termine bimestrale di riflessione, essi hanno ribadito la loro volontà di divorziare, la moglie il 24 ottobre 2005 e il marito il giorno seguente. Il Pretore ha così assegnato loro un termine di 10 giorni entro cui formulare per scritto le rispettive conclusioni e motivazioni sui punti contestati con le notifiche di prova. Nel suo allegato del 28 novembre 2005 AP 1 ha riaffermato le richieste di petizione, salvo aumentare l'offerta di contributo alimentare per ogni figlio a fr. 350.– mensili. Nel proprio memoriale del 25 no­vembre 2005 AO 1 ha reiterato le sue domande ricon­venzionali.

                                  E.   L'udienza preliminare sui punti contestati si è tenuta il 12 gennaio 2006. Esperita l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 13 luglio 2007 AP 1 si è riconfermato nelle sue domande, salvo portare l'offerta di contributo alimentare per N__________ e F__________ a fr. 716.– mensili ciascuno, pari alla rendita completiva per ogni figlio erogata dall'Assicurazione Invalidità. Nel proprio allegato di quello stesso 13 luglio 2007 AO 1 ha ribadito le sue domande riconvenzionali, postulando un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 400.– mensili in aggiunta alle rendite completive stanziate direttamente ai figli dall'Assicurazione Invalidità.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 9 aprile 2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha regolato il diritto di visita del padre, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per N__________ e F__________ di fr. 250.– mensili ognuno in aggiunta alle rendite completive dell'Assicurazione Invalidità, ha condannato lo stesso AP 1 a corrispondere alla moglie fr. 122 800.– con interessi in liquidazione del regime matrimoniale dietro attribuzione della particella n. 779 RFD di __________ in sua proprietà esclusiva, più fr. 6079.– equivalenti alla metà del valore di riscatto di una sua polizza di libero passaggio presso la __________. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 470.– sono state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui il marito è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assisten­za giudiziaria.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 aprile 2008 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di ridurre il contributo per i figli all'ammontare della rendita completiva riconosciuta loro dall'Assicurazione Invalidità, di attribuirgli in liquidazione del regime matrimoniale l'esclusiva proprietà del fondo di __________ senza obbligo di versare conguagli alla moglie e di annullare la spettanza di quest'ultima per la metà del valore di riscatto della polizza “di libero passaggio” presso la __________, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. AO 1 è stata invitata a esprimersi solo sulla competenza internazionale del giudice svizzero in materia di filiazione, al che essa si è rimessa il 17 febbraio 2012 al prudente giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese cui soggiacevano tutte le sentenza di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza im­pugnata è stata intimata il 9 aprile 2008 ed è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle ferie pasquali (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese), il 30 aprile 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo.

                                   2.   Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, la spettanza della moglie per la metà del valore di riscatto della nota polizza “di libero passaggio” intestata al marito e l'ammontare dei contributi alimentari per i figli. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

                                   3.   Le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, come quelle correlate al riparto degli averi pre­videnziali, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). In concreto il Pretore ha accertato che la particella n. 779 RFD di __________ (unico attivo da dividere) è un bene proprio del marito, ricevuto in dono dal padre. Su quel terreno è stata costruita l'abitazione coniugale grazie a un mutuo ipotecario di fr. 200 000.– acceso dai coniugi e a un finanzia­mento di fr. 232 000.– accordato dai genitori di AO 1. Il Pretore ha ritenuto che tale somma costituisca un mutuo concesso ai coniugi, i quali sono divenuti proprietari del denaro in ragione di un mezzo ciascuno, l'importo essendo entrato nel rispettivo conto degli acquisti. E siccome la metà di pertinenza della moglie è stata investita nell'abitazione coniugale del marito, gli acquisti della moglie vantano nei confronti dei beni propri del marito un credito di fr. 122 800.–.

                                         a)   L'appellante contesta anzitutto che sussista un mutuo. Sostiene che in realtà il suocero ha elargito ai coniugi una donazione di fr. 232 000.– e che la moglie, da parte sua, gli ha donato la sua quota. Secondo l'appellante l'esistenza del mutuo è stata studiata ad arte per la causa di divorzio. Il doc. 12 evocato dal Pretore non prevedendo alcun obbligo di restituzione ed essendo redatto in tedesco (lingua di cui egli afferma avere scarsissime conoscenze). A parere dell'appellante inoltre, si ravvisasse pure un mutuo, un'azione intesa al rimborso non potrebbe essere promossa in una causa di divorzio, per tacere del fatto che in simile ipotesi le parti sarebbero solidal­mente responsabili della restituzione. L'appellante fa valere di conseguenza che, dovesse egli rifondere alla moglie metà dell'importo mutuato, il suocero potrebbe ancora pretendere da lui il rimborso dell'intero prestito.

                                         b)   Riguardo alle somme elargite da __________ e __________ (suoceri dell'appellante), __________ (padre dell'appellante) ha dichiarato di avere “inteso che il loro intervento finanziario sarebbe avvenuto in forma di donazione” (testimonianza del 2 giugno 2006: verbali, pag. 5 a metà), come corrispettivo della sua propria donazione al figlio consistente nel terreno di __________. Ciò è contestato da __________, secondo cui la somma costituiva “un prestito fatto dal sottoscritto a entrambi i coniugi” (testimonianza del 2 giugno 2006: verbali, pag. 2 in alto), anche perché una donazione avrebbe comportato una disparità di trattamento nei confronti di un altro figlio e non poteva quindi entrare in linea di conto (testimonianza 2 giugno 2006 di __________: verbali, pag. 4 nel mezzo). In circostanze del genere le mere impressioni di __________ non bastano a comprovare l'eventualità di una donazione, la quale non può presumersi nemmeno fra coniu­gi (sentenza del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid. 3 con richiami). Inoltre, anche a voler escludere il doc. 12 menzionato dal Pretore, i doc. 2, da 7 a 9, 23 e 24 indiziano univocamente l'esistenza di un mutuo, senza dimenticare che i doc. 2 e 24 redatti dai coniugi stessi designano espressamente il denaro versato loro da __________ e __________ come “prestito”. Su questo punto l'opinione del Pretore resiste dunque alla critica.

                                         c)   Ne segue che in concreto ogni coniuge è diventato proprietario della metà della somma mutuata, confluita nei rispettivi acquisti. Alla quota toccata alla moglie, che ha finanziato senza interessi un bene proprio del marito, si applica l'art. 206 cpv. 1 CC (DTF 131 II 256 consid. 3.3 e 3.4). L'appellante ripete che, comunque sia, la moglie gli ha donato tale quota, ma l'affermazione manca di qualsiasi riscontro. AO 1 ha diritto così di vedersi rimborsare per lo meno il “contributo prestato”, non figurando agli atti alcun dato oggettivo che giustifichi una maggiorazione per l'eventuale plusvalore di cui potrebbe avere beneficiato l'immobile. L'appellante invoca un precedente di questa Camera pubblicato in Rep. 1984 pag. 314, dal quale desume che “è inammissibile proporre, con l'azione di divorzio, una pretesa creditoria intesa al rimborso del mutuo concesso al marito dai genitori della moglie e a lei ceduto, che non ha nulla in comune con il divorzio e le sue conseguenze accessorie”. Se non che, in quel caso la moglie era cessionaria di un normale mutuo, concesso dai suoi genitori al solo marito. In concreto il mutuo è stato concesso a entrambi i coniugi ed è confluito nell'abitazione coniugale, senza per altro che la moglie sia divenuta cessionaria. Le due fattispecie non sono perciò equiparabili.

                                         d)   Lamenta l'interessato che, imponendogli di rimborsare alla moglie la metà dell'importo mutuato dai suoceri, egli rischia di dover restituire a questi ultimi l'intera somma per vincolo di solidarietà (art. 143 segg. CO), tanto più che i suoceri hanno disdetto il prestito ed esigono ormai da lui l'intero rimborso. L'appellante trascura tuttavia che, dovessero i suoceri riscuotere da lui l'intero mutuo, egli potrà compensare quanto da lui versato ai suoceri in luogo e vece della moglie con la spettanza di quest'ultima in liquidazione del regime matrimoniale calcolata dal Pretore (fr. 122 800.–). Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                   4.   L'appellante contesta altresì l'obbligo di versare alla moglie fr. 6079.–, pari alla metà del valore di riscatto di una sua polizza “di libero passaggio” presso la __________. Sostiene che, essendo egli divenuto invalido al 100% dal 1° maggio 2006, è sopraggiunto un caso di previdenza che osta all'applicazione dell'art. 122 cpv. 1 CC e lascia spazio solo a un'“indennità adeguata” secondo l'art. 124 cpv. 1 CC. Indennità che però – soggiunge – egli non ha i mezzi di versare. Il Pretore è stato di altro avviso. Non ha trascurato che __________ percepisce una rendita intera d'invalidità, ciò che di per sé esclude l'applicazione dell'art. 122 cpv. 1 CC. Ha rilevato tuttavia come “dallo scritto 6 marzo 2007 __________ __________ (edizione di documenti del 9 febbraio 2007) si evince che sulla polizza dell'attore non è assicurata nessuna rendita. La polizza stipulata non è in effetti una vera e propria polizza di previdenza professionale, bensì una semplice polizza di libero passaggio che ha effetto unicamente a partire dal pensionamento. Di conseguenza l'avere previdenziale accumulato dall'attore (fr. 12 158.–) non è stato intaccato dall'invalidità e può quindi essere diviso equamente tra i coniugi”. E siccome la moglie è rientrata in Italia, nulla osta a un versamento in contanti (sentenza impugnata, consid. 3).

                                         Con la motivazione del Pretore testé riepilogata __________ non si confronta per nulla, ciò che basterebbe per dichiarare su tal punto l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). A parte ciò, tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno suddivise per principio a metà (DTF 129 III 488 consid. 3.4.1 con rinvii). Se un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi è già intervenuto o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la metà della prestazione d'uscita il diritto a un'“indennità adeguata”. In tal caso l'“indennità adeguata” sostituisce la prestazione d'uscita dell'art. 122 cpv. 1 CC (DTF 129 III 485 consid. 3.2.3, 127 III 437 consid. 2b). Nella fattispecie __________ ha pacificamente maturato una prestazione d'uscita di fr. 12 158.– presso la __________, la quale ha confermato la divisibilità della medesima (lettera 6 marzo 2007 nei documenti richiamati). E siccome tutte le prestazioni previdenziali acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno per principio suddivise a metà, non si vede perché il Pretore non potesse attribuire alla moglie un'“in­dennità adeguata” pari a fr. 6079.– (indipendentemente dal fatto che nel dispositivo n. 4 della sentenza egli abbia menzionato a torto l'art. 122 CC). Certo, su richiesta il giudice avrebbe potuto ordinare alla __________ di trasferire essa medesima l'ammontare di fr. 6079.– alla moglie (cfr. DTF 137 III 343 consid. 3.2.4), ma l'appellante non ha mai proposto nulla del genere (né formula, del resto, alcuna conclusione in tal senso nell'appello). Anche su questo argomento l'appello manca perciò di consistenza.

                                   5.   Da ultimo l'appellante insorge contro l'ammontare dei contributi alimentari per i figli che il Pretore ha fissato in fr. 250.– mensili ognuno in aggiunta alle rendite completive dell'Assicurazione Invalidità. Egli chiede di ridurre tali contributi alle sole rendite completive, il cui importo sarebbe sufficiente per coprire i loro bisogni, il costo della vita in Italia essendo notoriamente inferiore a quello svizzero.

                                         a)   Nella fattispecie moglie e figli si sono trasferiti in Italia già prima che AP 1 promuovesse azione di divorzio. Ora, l'art. 1 della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera sia dall'Italia e alla quale rinvia l'art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede che competenti per prendere misure di protezione in favore di minorenni sono le autorità dello Stato in cui si tro­va la dimora abituale dei minorenni. Le misure di protezione comprendono l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali con il genitore non affidatario, ma anche la questione dei contributi alimentari, che vanno regolati in modo uniforme con gli altri provvedimenti (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in Svizzera, pertanto, una decisione estera sui contributi alimentari non sarebbe riconosciuta (RtiD II-2009 pag. 645 consid. 3a con riferimenti; I-2010 pag. 832 consid. 3 con riferimenti). Invero la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 anche la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2009 (RS 0.211.231.011). Finora però

                                               l'Italia non l'ha ratificata (www. hcch.net/index_fr.php?act= conventions.status&cid=70).

                                         b)   L'esclusiva competenza del giudice svizzero a statuire sulle questioni riguardanti figli con residenza abituale in Svizzera implica, coerentemente, l'esclusiva competenza del giudice estero a statuire sulle questioni riguardanti minorenni la cui residenza abituale sia all'estero. Certo, il foro al domicilio di AP 1 è competente per la pronuncia del divorzio, oltre che per la regolamentazione degli effetti accessori (art. 59 lett. b e 63 cpv. 1 LDIP), ed è conforme, in materia di contributi ali­mentari, alla Convenzione di Lugano (art. 5 n. 2). Come si è appena spiegato, tuttavia, il giudice di una causa di stato non può occuparsi delle questioni legate allo statuto dei figli né ai relativi contributi di mantenimento se i figli hanno la residenza abituale in un altro Stato firmatario della nota Convenzione (v. sentenza del Tribunale federale 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4 con riferimenti di dottrina). È vero che, secondo Bucher, per non privare un figlio minorenne di un foro in Svizzera che può offrire migliore protezione al momento di eseguire la decisione, si potrebbe sospendere la causa sulla questione alimentare in attesa della decisione estera sull'attribuzione della custodia parentale o permettere al giudice di fissare il contributo alimentare in via provvisoria (L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 209 n. 596). Tale opinione non basta tuttavia per derogare all'unicità del foro (RtiD II-2009 pag. 645 consid. 3b, I-2010 pag. 832 consid. 3).

                                         c)   Ne segue che in concreto il Pretore del Distretto di Riviera era competente per statuire sul divorzio e le conseguenze accessorie, ma non sullo statuto dei figli (contributi alimentari compresi) con residenza abituale in Italia. Trattandosi di un foro imperativo (come tutti i fori in materia di diritto di famiglia: art. 15 segg. vLForo, art. 23 segg. nCPC), l'irregolarità va rilevata d'ufficio, di modo che questa Camera non può entrare in materia sulle richieste dell'appellante intese a ridefinire i contributi di mantenimento per i figli. Ciò non significa ch'essa debba annullare per intero il dispositivo impugnato. Nella misura in cui i contributi di mantenimento sono riconosciuti dall'appellante, invero, non v'è alcuna ragione di modificare la decisione del Pretore (analogamente: RtiD II-2009 pag. 644 consid. 3d), tanto meno ove si consideri che in tale misura la decisione non è impugnata ed è passata in giudicato. Carattere definitivo hanno acquisito altresì, per le stesse ragioni, i dispositivi sull'affidamento e sulla disciplina del diritto di visita paterno.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta – seppure per motivazioni diverse rispetto a quelle da lui fatte valere – sul contributo alimentare per i figli (fr. 250.– mensili fino alla maggiore età, le rendite completive AI non essendo in discussione), mentre esce sconfitto su quanto dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni (fr. 122 800.–) e a titolo di “inden­nità adeguata” (fr. 6079.–). Va chiamato equitativamente, di conseguenza, a sopportare sette decimi dei costi. La rimanenza andrebbe a carico di AO 1, la quale è stata invitata a esprimersi unicamente sulla competenza internazionale del giudice svizzero in materia di filiazione, questione in ordine rimettendosi al giudizio della Camera. In tali circostanze essa non può considerarsi soccombente (Rep. 1987 pag. 137 consid. 4). Ne discende che la tassa di giustizia e le spese vanno ridotte di conseguenza, senza assegnazione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per contro, sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, al cui riguardo il dispositivo del Pretore può rimanere invariato.

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello merita accoglimento, l'indigenza di AP 1 apparendo verosimile (art. 3 cpv. 1 vLag) e l'impugnazione risultando – almeno in parte – provvista di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Circa l'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, in concreto il legale ha redatto il memoriale d'appello (7 pagine) e tenuto un probabile colloquio con il cliente, oltre ad avere scritto qualche lettera. Nelle circostanze descritte un avvocato diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato meno di otto ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (7.6%). L'indennità può dunque essere fissata in fr. 1600.–.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.4 della sentenza impugnata è annullato, mentre i dispo­sitivi n. 2.2 e 4 sono così riformati:

                                         2.2   AP 1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare per i figli N__________ e F__________ consistente nelle rendite completive AI destinate ai figli medesimi, nella misura in cui tali rendite non fossero direttamente da loro percepite.

                                         4.     AP 1 è condannato a versare a AO 1 un'indennità adeguata di fr. 6079.– giusta l'art. 124 cpv. 1 CC.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta  fr. 500.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                        fr. 550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   III.   AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1600.–.

                                 IV.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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