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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.04.2008 11.2008.46

25. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·952 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: misure provvisionali

Volltext

Incarto n. 11.2008.46

Lugano 25 aprile 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.392 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 marzo 2008 da

AO 1, (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1 (ora patrocinato dall' PA 2 o);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 aprile 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso

                                              l'8 aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AO 1 (1972), cittadina marocchina, si è rivolta il 21 marzo 2008 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1959), anch'egli cittadino marocchino, l'assegnazione dell'alloggio familiare, l'affidamento della figlia A__________ (2007), come pure un contributo di mantenimento indeterminato per sé e la figlia;

                                         che in via cautelare essa ha formulato identiche richieste, postulando un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– mensili;

                                         che all'udienza dell'8 aprile 2008, indetta per la discussione della domanda cautelare e delle misure a protezione dell'unione coniugale, l'istante ha confermato le sue domande, precisando in fr. 1000.– mensili il contributo preteso per sé e in fr. 700.– mensili quello per la figlia, offrendo un certo numero di prove;

                                         che il convenuto non è comparso all'udienza, una sua richiesta telefonica del giorno prima volta al rinvio dell'udienza essendo stata respinta al Pretore;

                                         che con decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha fissato in fr. 700.– mensili il contributo alimentare per la figlia A__________;

                                         che con appello del 21 aprile 2008 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento dell'assisten­za giudiziaria anche in appello – la riforma del decreto in questione, nel senso di veder annullare il contributo di mantenimento;

                                         che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami di dottrina);

                                         che nel Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure prov­visionali è quella degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi);

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

                                         che nella fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore come emesso “nelle more istruttorie”;

                                         che i decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more

                                         istruttorie”, appunto), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907);

                                         che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

                                         che con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze eco­no­miche in cui si trova verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

                                         che la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualun­que possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per osservazioni;

                                         che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

                                         dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei

                                         fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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