Incarto n. 11.2008.188
Lugano 27 agosto 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 588.2001/R.103.2008 (protezione del figlio: denegata giustizia) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso e a CO 2
riguardo alle relazioni personali con suo figlio
N__________ (1996)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello ("ricorso") del 10 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1967) e CO 2 (1965) si sono sposati a __________ il 14 aprile 1995. Dalla loro unione è nato N__________, il 1° luglio 1996. Il Pretore del Distretto di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio il 6 dicembre 1999, omologando la relativa convenzione sugli effetti accessori.
B. Il 4 luglio 2001 RI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 1 per risolvere problemi emersi nell’esercizio del diritto di visita con N__________. Il 25 luglio 2001 CO 2 ha instato presso la medesima autorità per ottenere la nomina di un curatore educativo, con il compito di assistere i genitori nell'esercizio e nella sorveglianza delle relazioni tra padre e figlio. Con decisione del 18 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 1 ha istituito in favore di N__________ una curatela educativa, incaricando __________. Tale mandato è stato sospeso il 16 ottobre 2002 e infine revocato con decisione dell'8 maggio 2006.
C. Nel frattempo, il 6 marzo 2003 RI 1 ha promosso dinnanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione di modifica della sentenza di divorzio chiedendo in via principale l'affidamento e l'autorità parentale sul figlio N__________ e in via subordinata l'affidamento alternato con l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. In quell’ambito, il Pretore, con decreto emanato senza contraddittorio il 27 marzo 2006, ha ordinato alla Commissione tutoria regionale di designare un curatore educativo in favore di N__________. Con risoluzione del 13/21 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale ha quindi nominato __________. Quest’ultimo ha in seguito chiesto di essere sostituito a partire dal 31 dicembre 2006, per ragioni di ordine professionale.
D. L'11 dicembre 2006, il Pretore, con un nuovo decreto “supercautelare” ha fra l’altro invitato la Commissione tutoria regionale a designare un nuovo curatore educativo. Il 28 dicembre 2006, la Commissione tutoria regionale ha quindi incaricato __________, con il compito "di sostenere il minore nella gestione della sua relazione con i genitori, in particolare con il padre". In ossequio a un nuovo decreto “supercautelare” del 3 gennaio 2007 del Pretore, il 5 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha esteso il mandato del curatore educativo nel senso che “egli è incaricato di definire le modalità per la ripresa delle relazioni personali tra padre e figlio, che potrà avvenire in qualsiasi momento”.
E. Sollecitata dal curatore educativo come pure da RI 1, la Commissione tutoria regionale ha ripetutamente invitato CO 2 (il 29 agosto 2007, il 4 settembre 2007 e, infine, il 21 settembre 2007) a informare il padre sul motivo dell'iscrizione del figlio N__________ alla Scuola media di __________ anziché a quella di __________, suo domicilio. Il 5 giugno 2008 si è svolta, dinnanzi alla Commissione tutoria regionale, un'udienza, alla quale le parti hanno convenuto di compiere un tentativo supplementare per ripristinare il diritto di visita del padre, delegando al curatore educativo la decisione sulle modalità del suo esercizio.
F. Rimproverando alla madre di avere, una volta di più, fissato impegni per il figlio in modo che quest'ultimo non potesse recarsi all'incontro con il padre, RI 1 ha inoltrato, il 16 giugno 2008, alla Commissione tutoria regionale una "richiesta di intervento urgente", nella quale ha chiesto di "prendere tempestivamente posizione" al riguardo, "per permettere al curatore di svolgere il proprio compito" come anche per garantire a lui e al figlio il regolare esercizio del diritto di visita. Con scritto del 17 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale si è dichiarata incompetente per statuire in merito a tale richiesta, ritenuto che la sua competenza "rimane circoscritta alla mera esecutività delle decisioni e dei provvedimenti del giudice".
G. Il 23 giugno 2008 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale, rammentando che "l'esecuzione delle decisioni del giudice, prevedeva la ripresa dei diritti di visita, quindi anche le misure necessarie a fare in modo che questo possa avvenire". In quest'ultimo scritto, RI 1 ha quindi chiesto alla Commissione tutoria regionale di informare il Pretore dell'impossibilità di impedire che CO 2 ostacoli l'esercizio del diritto di visita paterno.
H. Con una "presa di posizione", del 19 agosto 2008, indirizzata all'Autorità di vigilanza sulle tutele RI 1 rimprovera alla Commissione tutoria regionale di non avergli offerto "alcun tipo di assistenza che abbia portato a qualsivoglia risultato oggettivo, ma solo ad un evidente diniego di giustizia". In sostanza, egli rimprovera alla Commissione tutoria regionale di non avere fatto nulla per ripristinare l'esercizio del diritto di visita, a suo dire interrotto per la durata di tre anni, come anche per ottenere informazioni dalla madre in merito alla scolarizzazione del figlio. La "presa di posizione" è stata intimata, alla stregua di un ricorso per denegata giustizia, alla Commissione tutoria regionale e al curatore educativo per osservazioni.
I. Nella sua risposta del 29 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale precisa di avere convocato le parti a un'udienza di discussione, svoltasi il 5 giugno 2008, e che il curatore educativo è riuscito a organizzare, nell'estate del 2008, due incontri tra il padre e il figlio, e che un terzo incontro avrebbe dovuto svolgersi nel corso del mese di settembre. Ritenendo ingiustificato un ricorso per denegata giustizia, la Commissione tutoria regionale si è rimessa al prudente giudizio dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.
L. Il 12 settembre 2007 (recte: 2008), la Commissione tutoria regionale ha invitato CO 2 a trasmettere, entro la fine del mese, tutte le informazioni scolastiche di N__________ al padre e al curatore educativo, di cui i medesimi non erano ancora stati fatti partecipi. Il 9 ottobre 2008 essa ha infine ordinato alla madre di rispettare le decisioni del curatore educativo nell'ambito del mandato di cui è investito, "osservando i tempi e le modalità da questi definiti per l'esercizio delle relazioni personali tra il figlio N__________ ed il padre RI 1 ". L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. Contro tale risoluzione CO 2 è insorta con un ricorso del 15 ottobre 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'autorità tutoria, con risposta del 21 ottobre 2008, ha proposto di respingere quest'ultimo ricorso.
M. Statuendo il 20 novembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto il ricorso per denegata giustizia di RI 1 (vedi sopra, lett. H), invitando la Commissione tutoria regionale a accertare presso il ricorrente se la madre avesse fornito le informazioni richieste e, se del caso, imponendole il rispetto dell'art. 275a CC con la comminatoria dell'art. 292 CP. Quanto alla gestione della problematica delle relazioni personali tra padre e figlio da parte della Commissione tutoria regionale il ricorso è invece stato respinto, non essendo ravvisabile un caso di denegata giustizia. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rinunciato al prelievo di tasse e spese e non ha assegnato ripetibili. Il ricorso del 15 ottobre 2008 di CO 2 è stato respinto; la tassa di giustizia e le spese, di fr. 200.–, sono state poste a carico della ricorrente. Anche in questo caso, non sono state assegnate ripetibili.
N. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un "ricorso" del 10 dicembre 2008, allegando svariati documenti e formulando le seguenti domande di giudizio:
"in via principale: che il mio ricorso per denegata giustizia, nella misura in cui non è privo d'oggetto, venga integralmente accolto, anche per quanto riguarda il mancato e necessario intervento da parte della CTR1, per garantire i miei legittimi rapporti personali padre figlio così come deciso dal giudice.
In via subordinata:
1. I documenti allegati vengono accettati in virtù del principio inquisitorio, eventualmente viene concesso un termine di 10 giorni all'UVT per essere ascoltati in merito ai suddetti documenti.
2. Richiedo la restituzione in intero del termine per presentare per omessa indicazione di fatti e di produzione di prove dell'incarto in oggetto, segnatamente riguardo il mio ricorso del 19 agosto 2008 per denegata giustizia.
3. L'incarto viene rinviato all'UVT in quanto incompleto, e che necessita di un complemento di istruttoria, non solo documentale ma anche per sentire eventuali testimoni, in particolare il curatore __________, per appurare i fatti da me contestati, abbondanzialmente l'avv. __________."
Il "ricorso" non ha fatto oggetto di intimazione. Il 3 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale ha fatto ordine a CO 2 – con la comminatoria dell'art. 292 CP – di trasmettere a RI 1 "tutte le informazioni rilevanti concernenti il figlio N__________, in particolare fornendo entro un termine perentorio di 5 giorni dalla presente, puntuale ed esaustiva risposta alle richieste 28 novembre 2008 del padre […]". Il 30 marzo 2009 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa contro CO 2 per “ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità”, segnatamente per non avere rispettato, fra l'altro, la risoluzione del 9 ottobre 2008. Il decreto d'accusa contempla altresì l'imputazione di ingiuria ai danni di RI 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). L'appello in esame, presentato il 10 dicembre 2008, è pertanto tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, RI 1 è legittimato a impugnare la decisione dell'Autorità di vigilanza.
2. In merito all'esercizio del diritto di visita, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che l'autorità tutoria "era ragionevolmente indotta a credere" che il padre "avesse accettato – almeno provvisoriamente – di sospendere le proprie relazioni con N__________ ", non avendo egli dimostrato simili intenzioni nei confronti dell'autorità tutoria. Inoltre – ha soggiunto l’Autorità di vigilanza –, l'emanazione il 9 ottobre 2008 di una decisione nel senso voluto dal ricorrente ha, in ogni caso, reso privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia. Per quanto attiene invece alle richieste di informazione formulate dal ricorrente, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che "il diniego di giustizia dev'essere ammesso, in quanto l'autorità tutoria non ha sufficientemente sostenuto il ricorrente nel suo diritto". Onde, in definitiva, il parziale accoglimento del ricorso.
3. L’appellante postula la restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e di produzione di prove. Se non che, nel suo ricorso egli non indica quali fatti né quali prove egli vuole allegare. In tali circostanze, la richiesta va disattesa.
4. Al “ricorso”, RI 1 acclude quattro documenti. Essi sono di principio proponibili (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese). Se non che, come si dirà nel seguito, la loro ammissibilità nulla muta all'esito del giudizio.
5. L'appellante postula che il suo “ricorso” per denegata giustizia venga integralmente accolto. La questione si può dire superata per ciò che attiene alle richieste d'informazione formulate da RI 1 nei confronti di CO 2, avendo l'Autorità di vigilanza sulle tutele accolto, al riguardo, l'impugnativa e non più evocando l'appellante dinnanzi a questa Camera tale circostanza.
In merito all'asserita inoperosità della Commissione tutoria regionale relativa alle difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto di visita, RI 1 rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere statuito sulla base dei soli documenti contenuti nell'incarto della Commissione tutoria regionale, omettendo di “richiedere anche ai curatori che hanno seguito la vicenda in quel periodo, se vi fossero informazioni importanti che gli stessi non avessero trasmesso in copia alla CTR1”. L'appellante contesta poi di essersi disinteressato delle relazioni personali con il figlio e si chiede come una decisione – quella della Commissione tutoria regionale del 9 ottobre 2008 – emanata a distanza di due mesi dalla presentazione del ricorso per denegata giustizia del 19 agosto 2008 possa esplicare effetti invalidanti sul medesimo, precisando che esso “non era certo per eventi futuri, ma per quanto accaduto, nel corso dei tre anni precedenti, fino a quel momento”.
6. Un ricorso per diniego formale di giustizia può essere inteso solo a far sì che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ordini alla Commissione tutoria regionale di compiere senza indugio un determinato atto processuale o di emanare una decisione. Il ricorso difetta di interesse pratico non appena l'atto procedurale richiesto è stato compiuto o la postulata decisione emanata e va quindi stralciato dai ruoli poiché privo d'oggetto. In particolare, il ricorso per diniego formale di giustizia non è destinato a censurare ritardi commessi dall'autorità in passato (ICCA, sentenza inc. 11.2006.24 del 13 marzo 2006; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 e segg. ad art. 45 LPAmm).
7. Nella fattispecie, nelle “more” della procedura davanti all’Autorità di vigilanza sulle tutele, la Commissione tutoria regionale, con decisione del 9 ottobre 2008, ha ordinato a CO 2 di “rispettare le decisioni del curatore educativo” in merito alle “modalità” dell’ “esercizio delle relazioni personali tra il figlio N__________ ed il padre RI 1” (v. allegato B al documento 3 “ricorso di CO 2” nell’incarto n. 588.2001/R.103.2008). La medesima autorità ha assortito detto ordine con la comminatoria penale dell’art. 292 CP e ha tolto effetto sospensivo a un eventuale ricorso. E tale ordine è sfociato poi nel decreto d'accusa del 31 marzo 2009 per inosservanza del medesimo.
In simili circostanze, l'Autorità di vigilanza, a ragione, ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso presentato da RI 1. Certo, non si disconosce che per l’appellante la situazione possa essere alquanto gravosa. Se non che, come detto, la Commissione tutoria ha deciso nel senso da lui postulato. Inoltre RI 1 non sostiene che la sua richiesta non è stata accolta con la decisione poc’anzi menzionata, limitandosi ad affermare che la madre avrebbe “disatteso anche questo ordine […] e non v'è ragione di credere, che si atterrà alle prossime disposizioni”. In simili circostanze, non è dato a divedere quali altre misure avrebbe dovuto adottare la Commissione tutoria regionale.
Aggiungasi poi che l'appellante ritiene che il suo ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele “non era certo per eventi futuri, ma per quanto accaduto, nel corso dei tre anni precedenti, fino a quel momento”. RI 1 sembra così chiedere di sanzionare di un diniego formale di giustizia verificatosi nel passato. Nondimeno, per quanto la frustrazione del padre possa essere compresa, come detto (consid. 6), la sua richiesta non può essere accolta nell'ambito di un ricorso per denegata giustizia.
Certo, l'affermazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele secondo la quale il padre si sarebbe accomodato della situazione, rinunciando a esercitare i propri diritti è contraddetta da alcuni atti di causa, in particolare da due lettere dell'allora legale di RI 1 (v. scritti del 20 ottobre 2006 e dell’8 novembre 2006), come pure da una presa di posizione del curatore, nella quale egli indica che la sospensione dei diritti di visita era stata intrapresa in attesa di una perizia esperita nella causa pendente in Pretura (v. lettera del 5 maggio 2008; cfr. anche doc. 1 allegato all'appello). Che in simili circostanze si possa imputare all'appellante un comportamento rinunciatario è fuori luogo. Ciò, nondimeno, non muta l'esito del giudizio.
8. RI 1 muove la critica l'Autorità di vigilanza di avere “omesso di chiedere ai curatori che hanno seguito la vicenda in quel periodo, se vi fossero informazioni importanti che gli stessi non avessero trasmesso in copia alla CTR1” (“ricorso”, pag. 1). Se non che, la documentazione agli atti è corposa e può dirsi esauriente. Inoltre egli ha esposto dovizia di particolari il suo punto di vista, sicché non può rimproverare, su questo aspetto, negligenze di sorta all’Autorità di vigilanza sulle tutele.
9. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Se non che, le affermazioni contenute nella decisione impugnata sul suo conto (cfr. consid. 7) possono avere indotto RI 1 a piatire. In simili circostanze si giustifica – in via del tutto eccezionale e stante la particolarità della fattispecie – di ridurre al minimo gli oneri processuali, mentre che non si pone problema alcuno di ripetibili, il rimedio non avendo fatto oggetto di intimazione.
10. Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di vigilanza sulle autorità tutorie contestualmente ai rapporti con i figli minorenni è dato ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 e 7 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione:
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, Bellinzona;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.