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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.01.2009 11.2008.184

12. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,477 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Protezione del figlio. Assistenza giudiziaria: indigenza

Volltext

Incarto n. 11.2008.184

Lugano 12 gennaio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa  n. 606.2000/R.100.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1 e  RI 2,  (patrocinati dall' PA 1)  

alla  

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona   riguardo al riaffidamento del figlio S__________ (2000),

giudicando ora sulla decisione del 3 novembre 2008 con cui l'Autorità di vigilanza ha respinto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 e RI 2;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 18 novembre 2008 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 3 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   S__________ (18 settembre 2000) è figlio di RI 1 (1962) e RI 2 (1954). Con decisione del 22 maggio 2003 la Com­missione tutoria 8 ha privato RI 1 della custodia parentale e ha collocato il bambino nella __________

                                         __________ di __________. Tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, su ricorso di RI 1 e

                                         RI 2, il 1° settembre 2003. Un appello presentato dai ricorrenti contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 9 dicembre 2005 (inc. 11.2003.123). Nel frattempo, il 29 settembre 2003, il figlio è stato collocato presso la famiglia affidataria di __________ e __________. Il 21 maggio 2004 RI 1 e RI 2 si sono uniti in matrimonio.

                                  B.   Il 3 marzo 2008 RI 1 e RI 2 hanno instato davanti alla Commissione tutoria regionale 8 per essere reintegrati nella custodia parentale. Esaminate le risultanze di una relazione commissionata al Servizio medico-psicologico di __________, con decisione del 7 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta. RI 1 e RI 2 sono insorti il 18 agosto 2008 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza, che il 3 novembre 2008 ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dai ricorrenti è stata rigettata.

                                  C.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria RI 1 e RI 2 hanno ricorso il 18 novembre 2008 a questa Camera, chiedendo di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza nel senso di concedere loro il beneficio litigioso. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Con­siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non appare di verosimile utilità interpellare la Commissione tutoria regionale. Più opportuno sarebbe sentire il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere dunque senza indugio all'emanazione del giudizio.

                                   3.   L'Autorità di vigilanza ha respinto il beneficio in questione con l'argomento che i richiedenti non avevano dimostrato la loro indigenza. Pur essendo patrocinati da un legale, essi si erano limitati a ricordare di avere ottenuto identico beneficio in precedenti cause e a pretendere che la loro situazione finanziaria non era mutata. Ciò non permetteva di appurare le loro reali condizioni economiche. Onde il rigetto della domanda.

                                   4.   Nel ricorso gli interessati affermano di essersi richiamati espressamente, davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, a numerose decisioni emanate dall'autorità stessa, l'ultima del 14 agosto 2008 che li ammetteva al beneficio dell'assistenza giudiziaria senza particolari formalità. Essi soggiungono che in una relazione del 18 agosto 2008 il Servizio medico-psicologico ha accertato come essi percepiscano una rendita AI e non siano in grado di provvedere alle necessità del figlio. Avesse ritenuto insufficientemente documentata la loro indigenza – essi concludono – l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto esigere altra documentazione.

                                   5.   Davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele i ricorrenti avevano postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria evocando il fatto di essere “già stati ammessi al gratuito patrocinio nell'ambito delle precedenti procedure presentate a questo lodevole ufficio. In particolare l'autorità tutoria accoglieva le domande di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio con sentenza del 10 luglio 2003, 1° settembre 2003, 17 agosto 2004 e 1° settembre 2004. La loro situazione finanziaria non è assolutamente mutata” (ricorso, pag. 18). Ora, che l'onere di rendere verosimile le proprie ristrettezze incomba al richiedente è vero (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c), com'è vero che l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria in cause precedenti non conferisce il diritto ad analogo riconoscimento in procedure successive. Un conto però è omettere di produrre ogni documentazione a suffragio e un altro è presentare documentazione insufficiente. Nel primo caso non tocca all'autorità richiamare il richiedente ai propri obblighi, tanto meno ove questi sia assistito da un legale. Nel secondo invece l'autorità deve invitare il richiedente a integrare gli atti incompleti, la procedura volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; v. anche Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 Lag). Se il richiedente ignora la sollecitazione o ottempera solo in parte, allora l'autorità può rifiutare il beneficio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c: I CCA, sentenza inc. 11.2005.163 del 6 giugno 2007, consid. 6).

                                   6.   Nella fattispecie i ricorrenti avevano motivato esplicitamente la loro richiesta e l'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva respingere la domanda d'acchito, tanto meno dopo averli ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria il 14 agosto 2008. Certo, nulla impediva che l'Autorità di vigilanza esigesse documentazione più recente. In tal caso però essa avrebbe dovuto fissare ai ricorrenti un termine per produrre nuovi atti. Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all'Autorità di vigilanza perché, ravvisandone la necessità, solleciti i richiedenti ad aggiornare i giustificativi sulla loro situazione finanziaria. Ai fini del giudizio, inoltre, l'Autorità di vigilanza vaglierà gli altri presupposti per il conferimento del beneficio (art. 15 Lag).

                                   7.   La procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio i ricorrenti allo Stato (sopra, consid. 2). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita ai richiedenti una congrua indennità per ripetibili. Si rammenti, ad ogni buon conto, che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale dei ricorrenti nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a impugnare l'odierno giudizio. Sul conferimento dell'assistenza giudiziaria tuttavia il diritto cantonale gli preclude ogni via di ricorso (sopra, consid. 2). Il presente giudizio risulta dunque definitivo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv..

Comunicazione a: – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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