Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.2009 11.2008.180

6. Mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·634 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Protezione del figlio. Appello divenuto privo d'oggetto: stralcio dai ruoli

Volltext

Incarto n. 11.2008.180

Lugano 6 maggio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 396.2008/R.114.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1 e  AP 2,  (patrocinati dall'avv. PA 1, )  

alla  

CO 1,   per quanto riguarda la custodia dei figli   Y__________ (2003) e R__________ (2005) __________;

premesso che il 14 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato il 25 settembre 2008 dai coniugi AP 1 e AP 2 contro una decisione del 10 settembre 2008 con cui la Commissione tutoria regionale 3 li aveva privati della custodia sui figli Y__________ e R__________, collocati nella __________, e aveva accordato loro un diritto di visita sorvegliato quindicinale;

preso atto che contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 4 novembre 2008 per ottenere il ripristino della custodia parentale;

accertato che l'appello è giunto a questa Camera il 22 dicembre 2008;

rilevato che il 29 dicembre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato al Tribunale d'appello come nel frattempo, il 23 dicembre 2008, la Commissione tutoria regionale avesse reintegrato AP 1 e AP 2 nella custodia parentale, revocando il collocamento dei figli;

rammentato che quello stesso 29 dicembre 2008 il presidente di questa Camera ha scritto al patrocinatore degli appellanti, invitandolo a comunicare se, nelle circostanze descritte, l'impugnazione potesse essere stralciata dai ruoli siccome caduca, rispettivamente a precisare quale interesse pratico e attuale l'appello conservasse ancora per i suoi clienti;

osservato che con ordinanza del 31 marzo 2009 gli appellanti sono stati sollecitati nuovamente dal presidente della Camera a dichiarare, entro 10 giorni, se e per quali motivi l'impugnazione fosse mantenuta, ritenuto che decorso infruttuoso il termine l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli sicco­me divenuto privo d'oggetto, senza riscuotere spese e senza attribuire ripetibili;

vista la lettera del 3 aprile 2009 con la quale il patrocinatore degli appellanti comunica che “la nuova decisione della CTR è cre­sciuta in giudicato e quindi il problema di fondo è risolto”;

ritenuto che, di conseguenza, l'appello va tolto dai ruoli, rinun-ciando – eccezionalmente – a percepire oneri processuali;

considerato che la Commissione tutoria regionale non avendo proposto di respingere l'appello non può essere chiamata a rifondere ripetibili;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

   ; – Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.180 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.2009 11.2008.180 — Swissrulings