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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2008 11.2008.174

15. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,069 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Irricevibilità di un appello diretto contro l'ordinanza con cui il Pretore giudice fissa al convenuto il termine "di grazia" di 10 giorni

Volltext

Incarto n. 11.2008.174

Lugano 15 dicembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.728 (proprietà per piani: contributi per spese comuni e iscrizione di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22 novembre 2006 dalla

Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1”,   (rappresentata dall'amministrazione RA 1, , e patrocinata dall'  PA 1 )  

contro

  AP 1 ,

giudicando ora sull'ordinanza del 24 novembre 2008 con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un ultimo temine di dieci giorni per presentare l’atto di risposta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (Stellungnahme/Rekurs) del 5 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro l'ordinanza emessa il 24 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AP 1 possiede la proprietà per piani n. 6763, pari a 86/1000 della particella n. 397 RFD di __________ (“Condominio AO 1”), come pure 4/14 della proprietà per piani n. 6766, pari a 14/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 15 al secondo piano e su un locale al primo piano recante il numero 18;

                                         che il 22 novembre 2006 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 98 970.55 con interessi del 10% corrispondenti alle spese condominiali maturate tra il 2003 e il 2006, previa iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo sulla proprietà per piani n. 6763;

                                         che a titolo cautelare l'attrice ha chiesto di iscrivere l'ipoteca legale in via provvisoria;

                                         che il Pretore ha assegnato al convenuto, il 22 novembre 2006, un termine di trenta giorni per presentare l'atto di risposta e con decreto cautelare di quello stesso giorno, emesso senza contraddittorio, ha ordinato l'annotazione richiesta;

                                         che con decreto cautelare del 24 gennaio 2007 il Pretore ha confermato, previo contraddittorio, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca;

                                         che, constatata la mancata introduzione della risposta, il Pretore ha assegnato il 24 novembre 2008 a AP 1 un ultimo termine di 10 giorni per presentare tale allegato;

                                         che AP 1 ha inoltrato a questa Camera una Stellung­nahme/Rekurs del 5 dicembre 2008 (in tedesco) nella quale lamenta la brevità del termine impartitogli, dovendo egli tradurre in tedesco la petizione avversaria e successivamente in italiano la risposta, fa valere la perenzione processuale di due anni, censura di arbitrio l'operato del Pretore e afferma di doversi assentare per un'imminente operazione in ospedale;

                                         che l'atto non è stato intimato per osservazioni alla Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1”;

e considerando

in diritto:                        che a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi in lingua italiana, sicché la Stellungnahme/ Rekurs andrebbe ritornata al mittente giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con assegnazione di un congruo termine entro cui tradurre il testo in italiano;

                                         che nella fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma, l'esito del presente giudizio non dipendendo da quanto l'interessato ha – o non ha – scritto nel memoriale;

                                         che conformemente all'art. 169 cpv. 1 CPC “se la parte convenuta non introduce l'atto di risposta entro il termine che le fu assegnato, il giudice  le assegna, mediante ordinanza, un nuovo termine di 10 giorni, avvertendola che, in caso di omissione, non è più ammessa a contestare i fatti della petizione e che l'istruttoria avverrà solo sulle prove addotte dall'attore”;

                                         che il provvedimento con cui il giudice fissa al convenuto quell'ultimo termine per presentare la risposta costituisce un'ordinanza e come tale non è appellabile (art. 94 e 95 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 94);

                                         che in simili condizioni, pur trattato come appello, la Stellung­nahme/Rekurs dell'interessato sfugge manifestamente a qualsiasi disamina e va dichiarata inammissibile;

                                         che, del resto, nessun rimprovero può essere mosso al Pretore, il quale si è limitato ad applicare l'art. 169 cpv. 1 CPC;

                                         che inoltre il termine di 10 giorni, fissato dalla legge, è improrogabile (art. 129 CPC);

                                         che l'eventuale perenzione processuale della causa andrà eccepita davanti al primo giudice;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, l'impugnazione essendo stata introdotta – oltre che in tedesco – senza nemmeno consultare i testi di legge;

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, l'atto non avendo formato oggetto di intimazione;

                                         che per quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

                                         che il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Trattato come appello, l'atto è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.