Incarto n. 11.2008.171
Lugano, 19 luglio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause OA.2007.440 (divorzio su richiesta unilaterale) e DI.2008.1122 (provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con petizione e istanza del 4 luglio 2007 da
CO 1 (patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1) (patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro il decreto (di stralcio e cautelare) emesso il 21 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto il ricorso presentato lo stesso giorno da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria contestuale al citato decreto;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi giuridici;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967), cittadino italiano, e CO 1 (1968) si sono sposati a __________ il 14 marzo 2002. Dal matrimonio è nato P__________, il 21 gennaio 2003. Una causa di divorzio con richieste cautelari promossa il 19 dicembre 2003 da CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata stralciata da ruoli il 2 ottobre 2006 per intervenuta riconciliazione (inc. OA.2003.837 e DI.2003.976). I coniugi si sono nuovamente separati nel febbraio del 2007, quando il marito è tornato ad abitare dalla madre in Italia. Moglie e figlio sono rimasti nell'appartamento coniugale di __________.
B. Il 4 luglio 2007 CO 1 ha introdotto davanti allo stesso Pretore un'altra azione di divorzio fondata sull'art. 115 CC, chiedendo l'affidamento del figlio (senza diritto di visita al padre), un contributo alimentare per lui di fr. 700.– mensili indicizzati e l'accertamento che il regime dei beni è stato liquidato. Essa ha rifiutato inoltre qualsiasi riparto della prestazione d'uscita da lei accumulata presso il relativo istituto di previdenza professionale.
C. Con decreto cautelare del 20 ottobre 2008 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato P__________ alla madre, cui ha conferito l'autorità parentale, ha disciplinato le relazioni personali fra padre e figlio in regolari contatti telefonici, come pure in una visita mensile della durata indicativa di quattro giorni da esercitare a casa dell'attrice (previo accordo di quest'ultima), e ha condannato CO 1 a versare un contributo alimentare per il marito di fr. 410.– mensili dal luglio del 2007. La tassa di giustizia e le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'assistenza giudiziaria postulata dal marito è stata respinta (inc. DI.2007.822). Entrambe le parti hanno impugnato tale decreto davanti a questa Camera, che con sentenza odierna ha respinto gli appelli, mentre ha accolto il ricorso presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, beneficio che gli è stato conferito in riforma della decisione pretorile (inc. 11.2008.149).
D. Nel frattempo, l'8 settembre 2008, AP 1 ha introdotto la risposta di merito, proponendo di respingere l'azione di divorzio, accordandogli una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, quanto meno, l'assistenza giudiziaria. In subordine egli ha aderito all'affidamento di P__________ alla madre, riservato il suo diritto di visita, ma ha rifiutato ogni contributo per il figlio, chiedendo anzi un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé, oltre al versamento di fr. 10 000.– in liquidazione del regime dei beni e alla vicendevole divisione a metà degli averi previdenziali. All'udienza preliminare del 14 novembre 2008, indetta anche per il contraddittorio sulla provvigione ad litem, CO 1 ha ritirato la petizione di divorzio. Il convenuto ne ha preso atto e ha instato per la corresponsione di adeguate ripetibili, riservandosi di quantificarle successivamente. In subordine egli ha ribadito la richiesta di assistenza giudiziaria e di provvigione ad litem. Con lettera del 18 novembre 2008 AP 1 ha poi informato il Pretore che le sue spese legali ammontavano a fr. 3150.–.
E. Con decreto del 21 novembre 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa di divorzio per desistenza (inc. OA.2007.440), ha addebitato gli oneri processuali all'attrice e ha condannato quest'ultima a rifondere a __________ fr. 1500.– per ripetibili. Le richieste del convenuto volte all'ottenimento della provvigione ad litem o dell'assistenza giudiziaria sono state respinte.
F. Il 5 dicembre 2008 __________ ha impugnato tanto il dispositivo sulle ripetibili contenuto nel decreto di stralcio quanto il diniego della provvigione ad litem e dell'assistenza giudiziaria, chiedendo che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata a fr. 3000.–, subordinatamente che gli sia attribuita una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in via di ulteriore subordine, che gli sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. 11.2008.171). I suoi memoriali non hanno formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: I. Sulla provvigione ad litem
1. Nella misura in cui il Pretore ha statuito sulla provvigione ad litem chiesta da AP 1 con il memoriale di risposta, la decisione impugnata costituisce un decreto cautelare a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1 con richiami di giurisprudenza). Il termine per appellare era pertanto di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419c CPC). Il decreto impugnato è stato intimato il 24 novembre 2008 ed è pervenuto ad AP 1 non prima dell'indomani. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così, al più presto, il 26 novembre 2008. Consegnato alla posta il 5 dicembre 2008, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem con l'argomento che il convenuto, “per tutte le considerazioni già diffusamente esposte” nel decreto cautelare del 20 ottobre 2008, non può essere considerato indigente. In tale decisione, pronunciandosi sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1, egli aveva rilevato – in sintesi – che il richiedente aveva dichiarato di essere proprietario insieme con i fratelli di sostanza immobiliare per un valore di € 100 000, compreso un appartamento sfitto conservato per ragioni affettive. Non avendo il convenuto reso verosimile di non poter attingere al proprio patrimonio, il Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (decreto citato, pag. 6 in fondo, nell'inc. DI.2007.822).
3. L'appellante adduce che la citata sostanza immobiliare è gravata di usufrutto in favore della madre (classe 1928) e non può essere alienata senza il consenso dei fratelli, che il valore di € 100 000 è stato da lui stimato in modo estemporaneo durante l'interrogatorio formale e che, in ogni caso, l'eventuale ricavo della vendita, dedotto il valore dell'usufrutto in favore della madre, va suddiviso tra i fratelli. Soggiunge che, senza lavoro né previdenza professionale, egli non può essere tenuto equamente a consumare anche tale modesta “riserva di soccorso” per una causa che non ha voluto, senza considerare che tale sostanza nemmeno potrebbe essere realizzata a breve termine. A parere dell'appellante, infine, l'attrice è senz'altro in grado di versargli fr. 3000.– a titolo di provvigione, giacché percepisce uno stipendio di fr. 6319.– mensili, è usufruttuaria di una proprietà per piani di quattro locali e mezzo e versa ammortamenti sul mutuo ipotecario che grava tale bene, oltre che investire nel medesimo.
4. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC).
5. Nella fattispecie l'attrice non risulta in grado di erogare una provvigione ad litem. Anzi, una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo e avere onorato il contributo di mantenimento in favore del marito, essa non consta disporre più di risorse sufficienti neppure per far fronte al fabbisogno in denaro del figlio. Non si disconosce che il contributo alimentare per AP 1 è decaduto con lo stralcio dai ruoli della causa di merito, nel novembre del 2008. Sta di fatto che, pur deducendo dal guadagno dell'attrice (fr. 6135.– mensili più gli assegni familiari) il fabbisogno minimo di lei (fr. 4330.– mensili) e il fabbisogno in denaro del figlio a lei affidato (fr. 1645.– mensili), CO 1 rimane con un margine utile di fr. 343.– mensili che per un buon numero di mesi deve destinare al pagamento (rateale) del proprio avvocato e non le lascia altra disponibilità.
Certo, l'attrice è usufruttuaria della proprietà per piani in cui abita con il figlio, ma l'appartamento serve da alloggio anche al convenuto quando esercita il diritto di visita. Non si può pretendere quindi che ne appigioni una camera. È vero altresì che in pendenza di causa l'attrice ha speso circa fr. 12 000.– per l'acquisto di elettrodomestici e la posa di pavimenti nell'appartamento (doc. V), ma neppure l'appellante sostiene che essa abbia affrontato l'investimento per privarsi di sostanza in vista del processo. Quanto all'ammortamento del mutuo che sarà dovuto la prima volta alla fine del 2012 (deposizione di __________, verbale del 5 febbraio 2008, pag. 2; doc. U nell'inc. OA.2007.440), non si vede come essa potrà onorarlo, non risultando disporre di averi rilevanti (doc. Z nell'inc. OA.2007.440). Insistere per ottenere da lei una provvigione ad litem, in simili condizioni, è dunque impresa vana.
II. Sull'indennità per ripetibili
6. Il dispositivo sulle spese e le ripetibili contenuto in un decreto di stralcio ha carattere autoritativo e può essere impugnato, sempre che la causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag. 485 consid. 1 con richiami). E una sentenza riguardante un'azione di divorzio è appellabile nel termine di 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CC). Tempestivo, l'appello in rassegna è pertanto ricevibile.
7. Il Pretore ha ricordato che la desistenza da un processo equivale a soccombenza e in funzione di ciò ha condannato l'attrice a rifondere al convenuto ripetibili per fr. 1500.–, “ponderati la natura della causa, i valori in gioco, il tempo impiegato e la limitata difficoltà della procedura”. L'appellante ricorda di avere comunicato al Pretore con lettera del 18 novembre 2008 che il suo avvocato ha dedicato alla causa almeno 22.25 ore di lavoro. Retribuite alla tariffa di fr. 280.– l'ora, tali prestazioni giustificano un onorario di fr. 6230.–. Anche deducendo l'indennità per ripetibili di fr. 3000.– da lui protestata in sede cautelare, egli sottolinea che il Pretore ha più che dimezzato il saldo senza spiegazione, la procedura non essendosi rivelata affatto di limitata difficoltà.
8. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC; Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie la soccombenza dell'attrice, desistente, è pacifica (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Litigioso è solo l'ammontare dell'indennità per ripetibili in favore del convenuto, fissata dal Pretore in fr. 1500.–.
a) Contrariamente a quanto crede il convenuto, intanto, alla fattispecie non è applicabile la tariffa di fr. 280.– orari prevista dall'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1). Fa stato invece, sia pure indicativamente (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3), la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, la causa essendo stata promossa anteriormente al 1° gennaio 2008 (art. 16 cpv. 2 del citato regolamento). Ora, per la conduzione di un'intera causa di stato quella tariffa prevedeva un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc. 19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25 consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Tra il minimo e il massimo la retribuzione andava poi stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).
b) Come risulta dalla distinta che il convenuto ha sottoposto al Pretore il 18 novembre 2008, le 22.25 ore esposte dal suo patrocinatore si riferiscono a tutte le prestazioni svolte per l'intera causa di stato. Ai fini del giudizio odierno tuttavia entrano in linea di conto solo le prestazioni eseguite per il processo di merito. L'appellante propone di suddividere il dispendio orario a metà fra cautelare e merito, facendo valere che l'istruttoria cautelare ha “fornito materiale probatorio anche per la causa di merito”. Se non che, l'attrice ha ritirato la petizione già all'udienza preliminare, sicché il convenuto può avere profittato dell'istruttoria cautelare – tutt'al più – per redigere il memoriale di risposta. La circostanza poi che in sede cautelare il convenuto abbia chiesto alla moglie un'indennità per ripetibili di fr. 3000.– nulla muta, una sua pretesa unilaterale non potendo influire sull'onorario che oggettivamente spetta al suo patrocinatore.
c) Ciò premesso, ai fini della causa di merito (unica determinante per l'ammontare delle ripetibili formanti oggetto dell'attuale giudizio) il patrocinio del convenuto è consistito in un colloquio iniziale con il cliente, nell'esame e nello studio degli atti, nell'invio di due lettere al Pretore (del 4 e del 13 settembre 2007) per far prorogare il termine destinato alla risposta e nella stesura della richiesta di assistenza giudiziaria. Per tali prestazioni il legale ha esposto 2 ore e 25 minuti di lavoro, più fr. 64.90 di spese. Considerato che l'esame degli atti, lo studio della pratica e la stesura della richiesta di assistenza giudiziaria hanno riguardato anche il procedimento cautelare, si può ragionevolmente stimare ai fini del merito un dispendio di circa un'ora e un quarto, oltre alla metà delle spese. È seguita l'introduzione della risposta, l'8 settembre 2008, per la redazione della quale (6 pagine) il legale indica di aver impiegato un'ora e 50 minuti, compreso un messaggio di posta elettronica al cliente con allegata la bozza del memoriale, onde spese per complessivi fr. 82.– (prestazioni registrate il 3, il 5 e l'8 settembre 2008). In seguito il patrocinatore ha spedito due comunicazioni al cliente per la citazione all'udienza preliminare e il rinvio di tale udienza, che hanno richiesto 13 minuti di lavoro e spese per fr. 19.60 (prestazioni registrate l'11 settembre, il 14 ottobre, il 16 ottobre e il 21 ottobre 2008). Infine il legale ha presenziato all'udienza preliminare (35 minuti, oltre a 30 minuti per la sua preparazione: prestazioni registrate il 12 e il 14 novembre 2008).
d) Ne segue che il dispendio orario dell'avvocato per la causa di merito può essere commisurato, sulla base della distinta presentata dal patrocinatore stesso, in quattro ore e mezzo, con spese per fr. 134.–. Quanto al grado di difficoltà, la causa non ha implicato accertamenti laboriosi né ha riservato difficili questioni giuridiche, mentre i fatti erano noti al legale, che aveva già assistito il convenuto nella precedente causa di divorzio. Comunque sia, anche applicando nella fattispecie la tariffa di fr. 280.– orari richiesta dall'avvocato, l'onorario complessivo risulterebbe di fr. 1260.–, cui vanno aggiunte le spese di fr. 134.– e l'IVA. L'indennità di fr. 1500.– fissata dal Pretore non è quindi il risultato di un eccesso o di un abuso di apprezzamento. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
III. Sul beneficio dell'assistenza giudiziaria
9. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
10. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa. Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene, dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
11. Il Pretore ha rifiutato al ricorrente l'assistenza giudiziaria, come detto, “per tutte le considerazioni già diffusamente esposte” nel decreto cautelare del 20 ottobre 2008 (sopra, consid. 2). L'appellante ribadisce anche in questa sede che la sua sostanza immobiliare non può essere alienata senza il consenso dei fratelli, che il valore di € 100 000 è stato da lui stimato in modo estemporaneo durante l'interrogatorio formale e che, in ogni caso, l'eventuale ricavo della vendita, dedotto il valore dell'usufrutto in favore della madre, va suddiviso tra i fratelli. Soggiunge che, senza lavoro né previdenza professionale, egli non può essere tenuto equamente a consumare anche tale modesta “riserva di soccorso” per una causa che non ha voluto, senza considerare che tale sostanza nemmeno potrebbe essere realizzata a breve termine. Infine il ricorrente lamenta che il Pretore abbia statuito sulla sua richiesta solo alla fine del procedimento cautelare.
12. Il rimprovero al Pretore di non avere deciso la richiesta di assistenza giudiziaria “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag) è inconcludente. A prescindere dal fatto che nulla impediva al richiedente di sollecitare l'emanazione del giudizio, il richiedente non ha subìto alcun danno. I presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano infatti sulla base della situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio qualora la grave ristrettezza del richiedente sia venuta meno nel frattempo (DTF 122 I 5). Tale non è il caso del ricorrente, le cui condizioni economiche non risultano essere mutate in pendenza di causa.
13. Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in sé, l'ottenimento di adeguate ripetibili rende la richiesta senza oggetto, a meno che la relativa indennità appaia di difficile – se non impossibile – incasso (DTF 122 I 322). E, come si è visto, al momento in cui il Pretore ha statuito, l'attrice non aveva disponibilità economiche sufficienti per stanziare al marito una provvigione ad litem (consid. 5). Mal si intravede dunque come il convenuto avrebbe potuto riscuotere l'indennità per ripetibili. Di per sé il Pretore avrebbe dovuto accordare ad AP 1, pertanto, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Accertato ciò, non si può escludere che la situazione sia mutata in seguito, ove appena si pensi che dal novembre del 2008 l'attrice fruisce di un margine disponibile di fr. 343.– mensili e che nel frattempo essa dovrebbe avere finito di rimunerare il proprio legale (sopra, consid. 5). Il conferimento dell'assistenza giudiziaria al convenuto va subordinato pertanto alla dimostrazione che l'incasso delle ripetibili sia infruttuoso. Il ricorso va accolto a tale condizione.
IV. Sugli oneri processuali, le ripetibili e le richieste di assistenza giudiziaria in appello
14. Gli oneri processuali dell'appello seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria correlata all'appello non può essere accolta, giacché l'impugnazione appariva priva di buon esito fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stata notificata per osservazioni.
Quanto alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di derogare a tale precetto. Per quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 10). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. E l'assegnazione di ripetibili rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Quanto all'impugnabilità del sindacato in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello è respinta.
4. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è riformato come segue:
La richiesta di provvigione ad litem è respinta. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1, a condizione che l'incasso dell'indennità per ripetibili di fr. 1500.– risulti infruttuoso.
5. Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.
6. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.