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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2008 11.2008.157

12. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·701 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Interpretazione di una sentenza di appello

Volltext

Incarto n. 11.2008.157

Lugano, 12 dicembre 2008      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2002.16 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 febbraio 2002 da

 AO 1  (PA 1)  

contro

, e   (PA 2),   unitamente a   , nel frattempo dimesso dalla lite;

statuendo ora sulla domanda di interpretazione presentata il 7 novembre 2008 dagli attori relativamente al dispositivo n. 1 della sentenza emessa da questa Camera il 28 ottobre 2008 (inc. 11.2006.90);

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di interpretazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 28 ottobre 2008 questa Camera ha così statuito nella causa a rubrica:

                                         1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                             La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 3327.– sono poste a carico degli appellanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5500.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                             Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata;

                                         che IS 2 e IS 1 hanno presentato il

                                         7 novembre 2008 a questa Camera una domanda di interpretazione nella quale chiedono che il termine “appellanti”, dovuto a un evidente errore di scritturazione, sia sostituito dal termine “appellati”;

                                         che, chiamati a esprimersi, CO 2 e CO 1 hanno dichiarato il 27 novembre 2008 di aderire alla richiesta;

e considerando

in diritto:                        che la correzione di una sentenza, “se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d'accordo fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove” (art. 339 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie gli attori hanno aderito alla richiesta di IS 2 e IS 1, di modo che la domanda di interpretazione va trattata alla stregua di un'istanza comune;

                                         che l'errore rilevato dai convenuti si riconduce manifestamente a una svista redazionale;

                                         che ad ogni modo, trattandosi di rettificare non tanto il dispositivo di questa Camera, quanto il corrispondente dispositivo n. 3 della decisione pretorile, appare più indicato rettificare il termine “appellanti”, piuttosto che con “appellati”, con quello di “attori”;

                                         che in esito al presente giudizio non si prelevano oneri processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili a IS 2 e IS 1, la domanda di interpretazione essendosi limitata a una lettera di poche righe, le quali non hanno cagionato ai richiedenti costi apprezzabili;

pronuncia:              1.   La sentenza recante il numero d'incarto 11.2006.90 emessa da questa Camera il 28 ottobre 2008 è annullata e sostituita dall'esemplare accluso a questa sentenza, recante il nuovo numero d'incarto 11.2008.157.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione:

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Locarno;

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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