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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 11.2008.154

26. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,316 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Protezione del figlio: "ricovero conveniente" del minorenne tolto alla custodia dei genitori

Volltext

Incarto n. 11.2008.154

Lugano, 26 novembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 5.2008/R.85.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio   per quanto riguarda il collocamento di   A__________ (1999) e N__________ (2000) __________   figli suoi e di   AP 2 __________ (PA 1);

esaminati gli atti,

posti  i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto il ricorso del 29 settembre 2008 presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria contestualmente deciso dalla medesima autorità;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso del 29 settembre 2008 presentato da AP 2 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria stabilito nella decisione stessa;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 2 (1967) e AP 1 (1972), divorziata, si sono sposati il 6 novembre 1999. Dal matrimonio sono nati A__________ (5 febbraio 1999) e N__________ (21 ottobre 2000). Nel nucleo familiare è venuto a trovarsi anche un figlio che AP 1 aveva avuto dopo il divorzio, J__________ (3 marzo 1995), che era stato riconosciuto da __________, cittadino italiano residente in Italia. La famiglia ha vissuto nel Canton __________ fino al marzo del 2000, poi si è trasferita nel Ticino, ma è tornata nel __________ durante l'esta­te del 2002 e ha traslocato a __________ nel maggio del 2005. Il mese successivo i coniugi si sono separati e con decreto cautelare del 2 giugno 2005 il Tribunale di __________ ha affidato i due figli minori alla madre. AP 1 è poi rientrata nel Ticino con i tre ragazzi. J__________ è alunno di scuola media, A__________ e N__________ frequentano la scuola elementare.

                                  B.   In seguito a presunti atti di rilevanza penale commessi da __________ sulla sorellastra A__________, con decisione provvisionale ema­nata il 17 gennaio 2008 senza contraddittorio la presidente supplente della Commissione tutoria regionale 2 ha tolto provvisionalmente a AP 1 la custodia dei figli A__________ e N__________, che sono stati consegnati provvisoriamente a una famiglia. AP 1 ha chiesto il 21 gennaio 2008 la revoca di tale decisione previo contraddittorio, ma all'udienza del 24 gennaio successivo ha desistito, dichiarando di non opporsi alla misura, rivendicando la possibilità di esercitare un diritto di visita al più presto. Nel frattempo, il 22 gennaio 2008, J__________ è stato collocato per ordine del sostituto Magistrato dei minorenni in una struttura protetta (la “____________________” di __________) a tempo indeterminato. Preso atto che AP 1 aveva rinunciato a postulare la revoca della decisione presidenziale del 17 gennaio 2008, la Commissione tutoria regionale ha comunicato il 14 febbraio 2008 a AP 1 e AP 2 di ratificare quella decisione.

                                  C.   Con decisione dello stesso 14 febbraio 2008 la Commissione tutoria regionale ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, __________, di eseguire una valutazione socio-ambientale sulle condizioni in cui vivevano A__________ e N__________ __________. Essa ha invitato altresì il Servizio medico-psicologico di __________ a espri­mersi sullo sviluppo psichico dei due ragazzi e sui loro bisogni, come pure sulle risorse e le capacità genitoriali della madre. Entrambi gli istituti sono stati sollecitati, infine, a formulare di comu­ne intesa eventuali proposte per la protezione dei figli. Il 6 maggio 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso il proprio rapporto, nel quale conclude per il collocamento di A__________ e N__________ in un centro educativo, per un'attenta valutazione delle loro relazioni personali con la madre, per la nomina di un curatore educativo ad ambedue i figli e per l'istituzione di una curatela amministrativa in favore della madre stessa.

                                  D.   Preso atto che A__________ e N__________ non potevano rimanere più a lungo dalla famiglia affidataria, con decisione provvisionale del 28 maggio 2008 emessa senza contraddittorio il presidente della Commissione tutoria regionale ha collocato provvisoriamente i due minorenni al Centro di pronta accoglienza e osservazione (PAO) di __________. AP 1 ha chiesto il 10 giugno 2008 la revoca di tale decisione previo contraddittorio. Il 18 giugno 2008 il Servizio medico-psicologico di __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale un'anteprima del proprio rapporto, nel quale comunicava che avrebbe auspicato il collocamento dei due figli in un centro educativo, una psicoterapia o un sostegno psicologico individuale per entrambi, oltre alla nomina di un curatore educativo che aiuti i genitori nei loro compiti e definisca le loro relazioni personali con i ragazzi.

                                  E.   All'udienza del 19 giugno 2008, destinata al contraddittorio chiesto da AP 1, il presidente della Commissione tutoria regionale ha annunciato la necessità di trasferire ulteriormente i figli da __________ all'Istituto __________ di __________. AP 1 vi si è opposta sia per la distanza dell'istituto dal domicilio sia per la mancanza di un chiaro progetto sugli obiettivi e la durata del collocamento, sollecitando il ritorno dei ragazzi a casa. Statuendo quello stesso 19 giugno 2008, la Commissione tutoria regionale ha ratificato la decisione presidenziale del 28 maggio 2008 e con decisione del giorno medesimo ha confermato nel merito il collocamento di A__________ e N__________ come interni per tempo indeterminato nell'Istituto __________, ha nominato __________ (dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________) “capo progetto per il collocamento” e ha addebitato i costi del collocamento ai genitori, senza prelevare tasse né spese.

                                  F.   Con sentenza del 24 giugno 2008, emanata su opposizione, il Consiglio dei minorenni ha riconosciuto J__________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e lo ha sottoposto alla misura del collocamento per tempo indeterminato nella “__________” di __________. Un ricorso per cassazione introdotto da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile l'11 agosto 2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. 17.2008.53). Nel frattempo, il 10 luglio 2008, la Commissione tutoria regionale ha sentito A__________ e N__________, i quali hanno domandato – fra l'altro – quando sarebbero potuti rientrare a casa, sentendosi rispondere di “discutere questa questione sia con gli educatori di riferimento dell'Istituto sia con i loro genitori”. Il Servizio medico-psicologico di __________ ha poi fatto seguire il 28 luglio 2008 alla Commissione tutoria regionale il suo rapporto, le cui conclusioni erano state anticipate il 18 giugno 2008.

                                  G.   Contro la decisione presa il 19 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale AP 1 è insorta il 30 giugno 2008 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando – previa concessione del­l'assistenza giudiziaria – l'annullamento della decisione stessa e il rientro dei due figli a domicilio. Invitata a esprimersi, la Commissione tutoria regionale si è limitata il 10 luglio 2008 a confermare la propria decisione. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2008 AP 2 ha proposto di accogliere il ricorso della moglie, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione dell'11 settembre 2008 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 150.– alla ricorrente e ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria a entrambe le parti. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  H.   AP 1 e AP 2 hanno impugnato il 29 settembre 2008 dinanzi a questa Camera il diniego dell'assistenza giudiziaria, chiedendo di conferire ai loro ricorsi effetto sospensivo e di concedere loro il beneficio litigioso, tanto davanti all'Autorità di vigilanza quanto – per la procedura di ricorso – davanti alla Camera. Il 2 ottobre 2008 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza anche nel merito per ottenere la riforma della decisione appellata e il rientro dei due figli a casa. Preliminarmente essa ha postulato, nel memoriale, la restituzione dell'effetto sospensivo all'appello e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto dell'11 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha accertato che i due ricorsi in materia di assistenza giudiziaria hanno effetto sospensivo per legge. Con decreto del giorno stesso egli ha respinto invece, nella misura in cui era ricevibile, la divisata restituzione dell'effetto sospensivo all'appello.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello di AP 1

                                   1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Consegnato alla posta il                  2 ottobre 2008, l'appello in esame è dunque tempestivo.

                                   2.   La particolarità della fattispecie rende necessario enucleare preliminarmente l'oggetto della contestazione. Come si è spiegato, sulla privazione della custodia parentale la Commissione tutoria ha statuito in via prov­visionale il 14 febbraio 2008, quando ha ratificato la decisione emessa senza contraddittorio dal presidente supplente il 17 gennaio 2008. Non consta tuttavia – né l'Autorità di vigilanza pretende – che la Commissione abbia mai statuito nel merito, tant'è che nella sua decisione del 19 giugno 2008 essa menziona solo l'assetto cautelare. AP 1, in altri termini, è tuttora priva della custodia parentale a titolo provvisionale, quantunque sul collocamento dei figli la Commissione abbia statuito in via definitiva. Tale situazione può spiegarsi con il fatto che sulla pri­vazione della custodia parentale la Commissione tutoria non era in grado di statuire in via definitiva senza disporre del rapporto presentato dal Servizio medico-psico­logico di __________, giunto solo il 28 luglio 2008. Comunque sia, dovesse AP 1 essere reintegrata nella custodia parentale, il collocamento dei due figli decadrà – evidentemente – eo ipso.

                                         Ciò premesso, il ricorso introdotto il 30 giugno 2008 da AP 1 all'Autorità di vigilanza, incentrato sulla privazione della custodia parentale, era fuori tema. La decisione presa il 19 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale verteva solo sul collocamento dei figli nell'Istituto __________. Né l'interessata proponeva un collocamento migliore. Insisteva per il ritorno dei figli a casa, dimenticando che la richiesta era improponibile perché lei è – seppure a titolo provvisorio – senza custodia parentale (custodia tolta provvisionalmente con decisione che lei aveva desistito dall'impugnare: sopra, lett. B). Certo, nemmeno la decisione appellata è del tutto in argomento, giacché l'Autorità di vigilanza ha motivato la reiezione del ricorso con la necessità di affidare i figli a personale specializzato senza soluzione di continuità, quasi che altrimenti i ragazzi potessero essere riconsegnati alla madre (mentre ciò presuppone la revoca della decisione provvisionale con cui AP 1 è stata privata della custodia). La questione non influisce tuttavia sull'esito dell'odierno giudizio, determinante a tal fine essendo l'appello inoltrato a questa Camera. Il quale va esaminato senza indugio.

                                   3.   Nell'appello l'interessata si duole anzitutto che A__________ e N__________ siano stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale solo il 10 luglio 2008, a decisione emanata, e che non le sia stata inviata copia del rapporto o del verbale di ascolto. A suo avviso ciò rende nulla la decisione della Commissione tutoria regionale e, di riflesso, quella dell'Autorità di vigilanza. Simile affermazione non può essere condivisa. La giurisprudenza ha già ricordato a più riprese che una disattenzione del diritto d'essere sentito può ritenersi sanata qualora l'interessato possa poi far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2). L'appellante ha saputo dell'audizione dei figli, al più tardi, dalla decisione dell'Autorità di vigilanza (consid. 2). Consultando il fascicolo processuale (facoltà che le era data in ogni momento durante il termine d'impugnazione), essa avrebbe potuto leggere il rapporto d'ascolto e far valere in appello tutte le sue osservazioni. In materia di filiazione vige difatti il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio), di modo che questa Camera non solo è provvista di pieno potere cognitivo, ma esamina anche fatti, prove e conclusioni nuove. Avendo omesso di vagliare il rapporto, l'interessata non può lamentare adesso una violazione del suo diritto d'essere sentita.

                                   4.   Nel merito l'appellante non fa che riprendere le allegazioni contenute nel suo ricorso all'Autorità di vigilanza, rinviando addirittura su tre punti – inammissibilmente (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309) – al contenuto di esse (3° foglio in fondo). Ribadisce che nella fattispecie non si ravvisano le premesse per una privazione della custodia parentale, che l'aiuto di specialisti può essere garantito ai figli anche ove questi ultimi tornino da lei, che lei è sempre stata attenta alle esigenze dei ragazzi e che pertanto la decisione impugnata offende il principio della proporzionalità. Ora, non solo tali allegazioni mancano di pertinenza (oggetto della contestazione è il collocamento dei minorenni, non la privazione della custodia parentale), ma si rivelano finanche irricevibili poiché non si confrontano minimamente con le motivazioni addotte dall'Autorità di vigilanza (tant'è che sui tre punti citati l'appello rinvia al memoriale di ricorso, come se la decisione dell'Autorità di vigilanza non fosse intervenuta). Neppure in appello, del resto, l'interessata pretende che il collocamento dei figli nell'Istituto __________ potrebbe essere sostituito, nell'interesse e per il bene dei ragazzi, da un collocamento più efficace altrove o presso terzi. Fuori tema, l'appello sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.

                                   5.   La trattazione dell'appello presentato da AP 1 potrebbe esaurirsi in questi termini. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione richiede nondimeno, nelle condizioni che precedono, una prima segnalazione all'Autorità di vigilanza. Come questa Camera ha spiegato anni addietro (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con rinvii), il collocamento di un figlio in un istituto può configurare una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a cpv. 1 CC) ove l'istituto sia uno “stabilimento” (art. 397a cpv. 1 CC). Protezione del figlio e privazione della liber­­tà a scopo d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che mette a repentaglio il bene di lui, la secon­da a garantire una restrizione della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in senso molto ampio: non comprende solo collegi chiusi, ma anche scuole e foyer frequentati in esternato ove que­sti limitino in maniera sensibile, con la cura e la sorveglianza, la libertà di movimento degli ospiti. Qualora in un pensionato il ragaz­zo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle cui sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in presenza di uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una privazione della libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al figlio le garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f CC.

                                         Nella fattispecie tutto si ignora sulle caratteristiche dell'Istituto __________ come centro educativo: non si sa quali obblighi incombano agli ospiti, non si sa quali attività di gruppo siano eventualmente imposte, non si sa a quali limiti siano assoggettate le relazioni con persone fuori dell'istituto, non si sa nemmeno quale sia il regolamento della struttura (si veda un esempio concreto, a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Ove si pensi poi che nel caso in rassegna i due minorenni non possono lasciare l'istituto durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che essi soggiacciano a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in una famiglia appare seria e non può essere trascurata. La Commissione tutoria regionale dovrà quindi condurre accertamenti in proposito.

                                   6.   Il secondo richiamo attiene al contenuto della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale il 19 giugno 2008. Senza rimettere in causa l'internamento nell'Istituto __________ e ammesso – ma non concesso – che ciò non raffiguri una privazione della libertà a scopo di assistenza, rimane il fatto che una Commissione tutoria regionale non può reputare assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo, pur con l'accompagna­mento di un “capo progetto”, due minorenni tolti alla custodia del genitore. Deve disporre un inserimento scolastico, fissare almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame di regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica dei ragazzi, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e stabilire a quali condizioni i minorenni potranno essere dimessi. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, è compito della Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1, con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non di capi progetto, servizi amministrativi, educatori, pedagoghi o operatori sociali.

                                         Né la Commissione tutoria regionale può delegare a terzi le proprie incom­benze, come sembrano preludere le risposte evasive date in concreto dal membro permanente della Commissione tutoria regionale ai due ragazzi, che il 10 luglio 2008 domandavano – legittimamente – quando sarebbero potuti rientrare a casa. Questa Camera ha già avuto occasione di precisare per altro, nel medesimo ordine di idee (I CCA, sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid. 5), che il compito di regolare il diritto di visita a un figlio spetta all'autorità tutoria, non al curatore (come crede in concreto il Servizio medico-psicologi­co di __________ nel suo rapporto del 28 luglio 2008). L'Autorità di vigilanza inviterà pertanto la Commissione tutoria a integrare la propria decisione in tal senso.

                                   II.   Sul ricorso di AP 1

                                   7.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è ricevibile.

                                   8.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere, dunque, all'emanazione del giudizio.

                                   9.   Nel caso in esame l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che, “viste le prove (in particolare i rapporti del SMP del 10 aprile 2008 e dell'Ufam del 6 maggio 2008, concludenti entrambi per un collocamento) agli atti”, il ricorso non denotava probabilità di esito favorevole” (decisione impugnata, consid. 7 in fine). La conclusione è pertinente, ancorché per motivi diversi. Come si è illustrato, oggetto della decisione presa il 19 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale era il collocamento dei minorenni nell'Istituto __________, non la privazione della custodia parentale riguardante AP 1 (privazione tuttora disciplinata in via provvisionale). Il ricorso introdotto il 30 giugno 2008, tutto incentrato sulla privazione della custodia parentale, era fuori tema e appariva fin dall'inizio senza possibilità di successo. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza non poteva quindi entrare in linea di conto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In proposito la decisione impugnata sfugge alla critica.

                                  III.   Sul ricorso di AP 2

                                10.   A AP 2 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato l'assistenza giudiziaria perché “le osservazioni non erano provviste di probabilità di buon esito ed egli risulta soccombente in merito al suo petitum” (decisione impugnata, consid. 7 in fine). Non a torto. Dal momento che il ricorso di AP 1 era destituito di buon diritto fin dall'inizio, non potevano avere possibilità di successo le osservazioni del 14 luglio 2008 con cui AP 2 proponeva di accogliere tale ricorso. La questione è di sapere, nondimeno, perché un simile ricorso sia stato notificato a AP 2. L'art. 44 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele permette all'autorità di decidere ricorsi inammissibili o manifestamente infondati senza fissare termini per la risposta, il che evita atti processuali, spese e dilazioni inutili.

                                         È vero che la norma testé evocata è meramente potestativa. È altrettanto vero però che nella fattispecie il caso era noto all'Autorità di vigilanza sulle tutele (come risulta dalla decisione impugnata, l'Autorità di vigilanza essendo già stata chiamata il 3 aprile 2008 a statuire sulle relazioni personali tra la madre e i due figli). Vedendosi intimare il ricorso per osservazioni da un'autorità già cognita della fattispecie, AP 2 poteva supporre quindi che il rimedio giuridico non fosse del tutto inconsistente e andasse sostenuto. Ciò posto, non sarebbe equo negare l'assistenza giudiziaria a una parte che è stata indotta in buona fede a piatire. Volendosi prevenire simili casi limite, del resto, basterebbe che l'Autorità di vigilanza evitasse di intimare ricorsi irricevibili o manifesta­mente infondati in fattispecie a essa già note. Ne segue che, per le particolarità appena enunciate, il ricorso di AP 2 merita accoglimento. Su questo punto la decisione impugnata dev'essere riformata di conseguenza.

                                 IV.   Sugli oneri processuali, le ripetibili

                                         e l'assistenza giudiziaria in appello

                                11.   La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante si può nondimeno – in via eccezionale – rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). L'assistenza giudiziaria non può per contro entrare in considerazione, giacché l'appello era fuori tema fin dall'inizio (come il ricorso all'Autorità di vigilanza). E proprio per la mancanza di ogni esito favorevole esso non è stato intimato a AP 2 né alla Commissione tutoria regionale (art. 313bis CPC). Non si pone dunque problema di ripetibili.

                                12.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico. AP 1 non può tuttavia aspirare a tale beneficio per il suo ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza, giacché tale ricorso era manifestamente infondato sin dall'inizio (sopra, consid. 9). Potrebbe invocare con successo simile beneficio AP 2, il cui ricorso merita accoglimento. L'assegnazione di una congrua indennità per ripetibili, nondimeno, rende la richiesta senza oggetto. Di norma, in effetti, lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, tuttavia, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 8). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita a AP 2 un'adeguata indennità per ripetibili.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                13.   Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il collocamento di un figlio tolto alla custodia dei genitori può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), fermo restando che il diritto ticinese preclude allo Stato ogni possibilità di ricorso (sopra, consid. 8).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è confermato nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 in appello è respinta.

                                   4.   Il ricorso di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e per quanto la riguarda il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è confermato.

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

                                   6.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 in sede di ricorso è respinta.

                                   7.   Il ricorso di AP 2 è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         AP 2 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                   8.   Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 2 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                   9.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 2 è dichiarata senza oggetto.

                                10.   Intimazione:

–; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.154 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 11.2008.154 — Swissrulings