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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2008 11.2008.139

18. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·648 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Stralcio di causa divenuta priva di oggetto (per desistenza)

Volltext

Incarto n. 11.2008.139

Lugano 18 dicembre 2008/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.379 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 giugno 2006 dalla

AO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1 , e  AP 2, (PA 2);

giudicando ora sul decreto del 6 ottobre 2008 con cui il Pretore ha respinto una domanda di restituzione in intero presentata dai convenuti per produrre nuovi mezzi di prova;

                                         premesso che davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, pende una procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori chiesta dalla ditta AO 1 per complessivi fr. 118 748.– con interessi sulla particella n. __________ RFD di __________, comproprietà di AP 2 AP 1 __________ in ragione di metà ciascuno;

                                         ricordato che con decreto del 6 ottobre 2008 il Pretore ha respinto una domanda di restituzione in intero presentata da AP 1 e AP 2 per essere ammessi a produrre nuovi mezzi di prova;

                                         preso atto che contro tale decreto AP 1 AP 2 __________ sono insorti il 16 ottobre 2008 a questa Camera, postulando l'accoglimento della loro istanza;

                                         rammentato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

                                         preso atto che il 9 dicembre 2008 AP 1 e AP 2 hanno comunicato alla Camera di ritirare l'appello in virtù di un accordo raggiunto con la AO 1;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         osservato che le parti medesime hanno chiesto di porre gli oneri processali a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno;

                                         considerato che non v'è ragione di scostarsi al proposito da quanto le parti hanno consensualmente pattuito;

                                         precisato che la tassa di giu­stizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, non essendovi una controparte cui l'appello possa avere cagionato costi presu-mibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di AP 1 e AP 2 in solido e per l'altra metà a carico della AO 1 Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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