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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.2010 11.2008.137

14. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·673 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Misure provvisionali in causa di divorzio. Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Volltext

Incarto n. 11.2008.137

Lugano 14 maggio 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.373 (misure provvisionali in causa di divorzio)  della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 marzo 2008 da

AP 1 , (patrocinata da PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato da PA 2);

                                         premesso che AO 1 (1965) e AP 1 (1970) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1991 e che dal matrimonio sono nati N__________, il 6 maggio 1998, e M__________, il 16 giugno 2001;

                                         ricordato che nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 6 giugno 2006 da AP 1, con decreto cautelare del 28 settembre 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3600.– mensili per la moglie, uno di fr. 1245.– mensili per N__________ e uno di fr. 1095.– mensili per M__________ (inc. DI.2006.761);

                                         rilevato che con istanza del 17 marzo 2008 AP 1 ha chiesto in via provvisionale di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 5200.– mensili e quello per i figli a fr. 1542.– mensili ciascuno;

                                         accertato che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando in fr. 1285.– mensili il contributo alimentare per ogni figlio;

                                         preso atto che contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 ottobre 2008 per ottenere l'accoglimento integrale della propria istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

                                         considerato che il 24 novembre 2008 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni;

                                         appurato che con lettera del 14 aprile 2010 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;

                                         osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 CPC);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo presentato osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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