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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.2008 11.2008.127

20. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,903 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Richiesta di assistenza giudiziaria: diritto di esprimersi dell'altra parte in causa

Volltext

Incarto n. 11.2008.127

Lugano, 20 ottobre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.379 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 giugno 2008 da

)  

contro  

RI 1 PA 1),

giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 17 settembre 2008 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da RI 1 il 28 luglio 2008;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 3 ottobre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione (“decreto”) emessa dal Pretore il 17 settembre 2008;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione del 10 giugno 2008 CO 1 (1969) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il divorzio da RI 1 (1970). In esito allo scioglimento del matrimonio egli ha postulato la liquidazione del regime dei beni, ha proposto l'affidamento del figlio E__________ (nato il 22 aprile 2001) alla madre, ha instato per la regolamentazione del proprio diritto di visita, ha offerto contributi ali­mentari (indeterminati) a moglie e figlio, prospettando il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi durante il matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale.

                                  B.   Contestualmente alla petizione CO 1 ha sollecitato la concessione dell'assistenza giudiziaria. Altrettanto ha fatto RI 1 in una lettera al Pretore del 28 luglio 2008. Mediante ordinanza del 31 luglio 2008 il Pretore ha fissato alle parti un termine di 30 giorni per produrre tutti i documenti giustificativi a sostegno del beneficio richiesto. I coniugi hanno ottemperato all'ingiunzione in tempi successivi. Statuendo con “decreto” del

                                         17 settembre 2008, il Pretore ha respinto entrambe le istanze e simultaneamente ha assegnato alla convenuta, mediante ordinanza, un ultimo termine di 10 giorni per introdurre la risposta di merito.

                                  C.   RI 1 ha impugnato il diniego dell'assistenza giudiziaria con ricorso del 3 ottobre 2008 a questa Camera, instando per il beneficio litigioso anche in appello. Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.

                                   3.   Il Pretore ha rifiutato a RI 1 l'assistenza giudiziaria dopo avere accertato ch'essa guadagna fr. 2358.– mensili e riceve dal marito, a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 757.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2260.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 933.– [dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 77.–). Constatata una disponibilità di fr. 855.– mensili, il Pretore ha ritenuto che con un simile margine la richiedente sia senz'altro in grado di finanziare i propri costi legali e processuali. Onde il diniego del beneficio.

                                   4.   Nel ricorso l'interessata non contesta i calcoli del Pretore, ma fa valere che con la sua disponibilità di fr. 855.– mensili essa deve sopperire anche alle necessità di E__________, il cui fabbisogno in denaro ammonta ad almeno fr. 1784.– mensili. E siccome il contributo alimentare erogato per il figlio da CO 1 a protezione dell'unione coniugale è di fr. 1000.– mensili, in definitiva a lei rimangono solo fr. 71.– mensili con cui non le è ragionevolmente possibile finanziare i costi della causa. Senza dimenticare – essa soggiunge – che il Pretore ha determinato le sue esigenze mensili non tanto secondo i criteri preposti alla definizione del fabbisogno minimo secondo il diritto civile, quanto piuttosto secondo i parametri del diritto esecutivo, di modo che all'atto pratico l'esiguo agio di fr. 71.– mensili nemmeno sussiste.

                                   5.   A ragione la ricorrente sottolinea, anzitutto, che il fabbisogno in denaro (non considerato dal Pretore) di un figlio come E__________ ammonta mediamente a fr. 1785.– mensili: fr. 1910.– secondo la tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, con riduzione al 50% della posta per cura e educazione (parzialmente prestata in natura dalla madre che lavora a metà tempo: fr. 227.50) e rettifica del costo dell'alloggio in fr. 466.50 (un terzo della locazione effettiva pagata dalla madre, come ha accertato il Pretore). A ragione la ricorrente rileva altresì che, versando il padre un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per il figlio, fr. 785.– mensili rimangono a suo carico, ragione per cui la sua disponibilità di fr. 855.– mensili si riduce a poca cosa (fr. 71.– mensili).

                                         Già a un primo esame risulta manifesto, di conseguenza, che con le sue entrate la richiedente non è in grado di far fronte ai propri costi di causa, per quanto agevolata la procedura possa riuscire in seguito all'accordo parziale sugli effetti del divorzio. È vero che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non dipende solo dal reddito conseguito dal richiedente, ma anche dalla sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con richiami, 118 Ia 369). Dagli atti non consta tuttavia che la ricorrente disponga di patrimonio mobile o immobile, né tanto meno che possa contare sullo stanziamento di una provvigione ad litem da parte del marito (il quale ha postulato a sua volta, seppure infruttuosamente, l'assistenza giudiziaria). Il ricorso appare così provvisto di buon diritto.

                                   6.   Ci si potrebbe domandare invero – ma l'interrogativo non può essere chiarito sulla scorta del carteggio meramente parziale trasmesso a questa Camera dalla Pretura – se il contributo alimentare stanziato al figlio da CO 1 comprenda o non comprenda l'assegno di famiglia. Comunque sia, ci si dipartisse pure da quest'ultima eventualità (art. 285 cpv. 2 CC), l'esito del giudizio non muterebbe apprezzabilmente. Certo, l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (art. 16 cpv. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1) ridurrebbe a fr. 585.– mensili la quota del fabbisogno in denaro del figlio a carico della ricorrente. Non si deve dimenticare tuttavia che nel fabbisogno minimo di lei il Pretore non ha inserito alcunché per l'assicurazione dell'econo­mia domestica (fr. 41.90 mensili: doc. 9), mentre ha incluso fr. 30.70 mensili per tale voce nel fabbisogno minimo del marito, e nemmeno ha tenuto conto di oneri di trasferta (lavorando al 50%, l'interessata dovrebbe vedersi riconoscere almeno il costo del mezzo pubblico), mentre nel fabbisogno minimo del marito ha considerato ragguardevoli spese d'automobile (fr. 413.15 mensili, posteggio compreso).

                                         Ne segue che, commisurando il fabbisogno minimo dei coniugi in base ai medesimi parametri, pur nell'ipotesi predetta la disponibilità mensile della ricorrente si aggirerebbe verosimilmente attorno ai fr. 150.– mensili, i quali rimangono insufficienti per finanziare i costi di una causa di divorzio contenziosa. Fondato, il ricorso dell'interessata merita dunque accoglimento, con relativa modifica della decisione impugnata.

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico. Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita alla richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (nella fattispecie i primi quattro punti del memoriale, consistenti in una narrativa della cronistoria, erano del tutto sovrabbondanti).

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla concessione del beneficio (sopra, consid. 2). Definitivo, su tal punto l'attuale giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. La ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità a lei assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse (inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         RI 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione all'avv..

                                         Comunicazione:

                                         –;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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