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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.07.2007 11.2007.95

6. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,084 Wörter·~5 min·7

Zusammenfassung

Mercede del curatore.

Volltext

Incarto n. 11.2007.95

Lugano 6 luglio 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 506.2004/R.34.2007 (rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

CO 1    

                                         riguardo alla mercede della curatrice educativa

                                          ,

                                         designata in favore dei figli

                                         M__________ (1991) e C__________ (1997);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 2 mag­gio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AP 1 (1967) è madre di M__________ (30 giugno 1991) e di C__________ (10 gennaio 1997);

                                         che in favore di questi ultimi, collocati al Foyer __________ a __________, la Commissione tutoria regionale 1 ha designato una curatrice educativa nella persona di __________;

                                         che con decisione del 6 aprile 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha approvato i rapporti morali del 2006 presentati dalla curatrice, riconoscendo a quest'ultima una mercede di fr. 1446.– posta per tre quarti a carico della madre e per il resto a carico del padre, mercede anticipata dalla Commissione medesima;

                                         che un ricorso introdotto il 18 aprile 2007 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 2 maggio 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         che il 10 giugno 2007 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di vigilanza, lamentando – in sintesi – di non avere mezzi per rimunerare la curatrice;

                                         che l'appello non è stato oggetto d'intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);

                                         che in concreto ci si può domandare se l'appello, datato 10 giugno 2007 ma consegnato alla posta di __________ solo il 23 giugno successivo (data del timbro postale sulla busta d'invio), sia tempestivo;

                                         che la questione può rimanere aperta, il ricorso dimostrandosi in ogni modo, già a un primo esame, destinato all'insuccesso;

                                         che l'appellante postula la riforma della decisione impugnata nel senso di non dover retribuire la curatrice educativa dei figli;

                                         che, conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989);

                                         che del resto, anche in virtù del diritto cantonale, i costi di gestio­ne di una misura tutoria (mercede, spese e tasse) vanno a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (art. 19 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

                                         che una curatrice, in particolare, ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmen­te tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della legge sull'orga­nizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, il quale rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);

                                         che in concreto l'appellante non contesta l'entità della mercede riconosciuta alla curatrice né il riparto della somma fra lei e il padre dei figli, ma chiede – come detto – l'esonero della quota a suo carico;

                                         che tuttavia, come il mantenimento, l'addebito ai genitori della mercede spettante alla curatrice risponde a un chiaro principio di legge, né l'appellante può pretendere che l'autorità tutoria rinunci ai suoi doveri d'incasso;

                                         che nondimeno, ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al sostentamento non fosse in grado di affrontare la spesa, la Commissione tutoria regionale anticipa essa medesima la mercede, riservato il diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

                                         che, di conseguenza, al momento in cui la Commissione tutoria inviterà l'appellante a pagare, questa potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere la spesa, al che i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno addebitati al Comune di domicilio (art.

                                         3 cpv. 3 del regolamento menzionato; I CCA, sentenza inc. 11.2005.70 del 14 giugno 2005), fatto salvo – come si è spiegato – il diritto di ricuperare la somma nel termine di 10 anni;

                                         che, comunque sia, un esonero dall'obbligo di pagamento non entra in linea di conto;

                                         che nelle condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– , ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

                                         Comunicazione:

                                         – , ;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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