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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2007 11.2007.91

20. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,921 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

Volltext

Incarto n. 11.2007.91

Lugano 20 dicembre 2007/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.475 (azione di divisione e nomina di rappresentante di comunioni ereditarie) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 13 aprile 2007 da

 AO 1 , e  AO 2 (patrocinati dall' PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ è deceduto il 18 maggio 1967 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando quali eredi la moglie __________ (1934) con i figli AO 1 (1960), AP 1 (1962) e AO 2 (1963). Il 21 gennaio 2004 è deceduta anche la vedova, lasciando gli stessi eredi del marito, i quali sono membri altresì della comunione ereditaria fu __________ (1879), madre di __________, già in __________, deceduta a __________ il 24 giugno 1968.

                                  B.   Il 13 aprile 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la divisione delle tre eredità, la nomina di un notaio divisore e la designazione di un rappresentante delle comunioni ereditarie. All'udienza del 23 maggio 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha dichiarato di non opporsi alle divisioni e alla nomina di un notaio divisore, ma ha proposto di respingere la postulata designazione di un rappresentante delle indivisioni, chiedendo di essere confermato lui medesimo “nell'amministrazione delle comunioni ereditarie”.

                                  C.   Statuendo con “decreto” del 31 maggio 2007, il Pretore ha ordinato la divisione delle eredità e ha designato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore, oltre che come rappresentante delle comunioni ereditarie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 450.–, sono state poste a carico delle successioni. Non sono state assegnate ripetibili.

                                  D.   Contro la predetta sentenza AP 1 è insorto il 12 giugno 2007 per ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la prospettata nomina di un rappresentante delle comunioni ereditare. In subordine egli chiede di essere nominato lui stesso rappresentante di tali comunioni o, in via di ulteriore subordine, di nominare un terzo in quella veste, in entrambi i casi con poteri limitati a compiti di amministrazione ordinaria, escluso ogni atto di disposizione sui beni relitti. Con decreto del 16 giugno 2007 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni dell'11 luglio 2007 AO 1 e AO 2 concludono per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Tanto la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) quanto la divisione di un'eredità (art. 604 CC), compresa la designazione di un notaio divisore, sono disciplinate dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 475 CPC, rispettivamente art. 4 n. 12 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con “decreto”. Tale sentenza è impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Litigiosa rimane, in concreto, la nomina di un rappresentante delle tre comunioni ereditarie. In proposito il Pretore ha ricordato che, per nominare un rappresentante a norma dell'art. 602 cpv. 3 CC, il disaccordo tra eredi dev'essere tale da rendere impossibile un'amministrazione razionale dell'eredità, ipotesi che incombe alla parte istante di rendere verosimile. Nella fattispecie – egli ha soggiunto – “non è possibile escludere difficoltà nella gestione dei beni di compendio delle successioni nell'interesse di tutti i membri delle comunioni ereditarie, essendo innegabile l'esistenza di disaccordo fra i singoli eredi”. Ciò premesso, “a salvaguardia degli interessi precipui delle comunioni ereditarie”, egli ha ritenuto opportuno designare una sola persona come rappresentante di tutte e tre le comunioni ereditarie.

                                   3.   Secondo l'appellante né gli istanti né il Pretore hanno indicato motivi che giustifichino la nomina di un rappresentante delle tre indivisioni. Tanto meno sono state espresse doglianze sul modo in cui egli ne ha amministrato i beni. Anzi, a suo avviso la nomina di un rappresentante sarebbe contraria agli interessi delle comunioni ereditarie, poiché genererebbe solo costi frustranei. Per di più, il rappresentante designato potrebbe procedere alla vendita dei beni senza il consenso degli eredi e senza una decisione previa del giudice, sicché gli dovrebbe essere limitato l'incarico all'amministrazione ordinaria, escluso qualsiasi atto di disposizione. L'appellante ravvisa infine un possibile conflitto d'interessi tra la funzione di rappresentante e quella di notaio divisore, di modo che in concreto dovrebbero essere designate a suo parere due diverse persone. In definitiva egli chiede perciò di non nominare amministratore alcuno o, se mai, di designare lui medesimo in tale veste.

                                   4.   A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). La richiesta si giustifica se appare sorretta da motivi concreti nell'interesse della comunione (Rep. 1983 pag. 58). Tale è il caso, in particolare, quando divergenze tra coeredi rendano impossibile – o nettamente più complicata – una razionale amministrazione della proprietà indivisa (Schaufelberger/ Keller in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 46 ad art. 602; Rep. 1987 pag. 206 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.1995.73 del 26 marzo 1996, consid. 3). Quanto al rappresentante, egli deve curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece dei membri non unanimi. Non è abilitato invece a intervenire nelle liti che oppongono gli eredi, né è designato per regolare controversie che insorgono tra loro (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 52 e 54 ad art. 602).

                                   5.   Nel caso specifico i beni delle tre successioni consistono per l'essenziale nelle particelle n. 403 RFD di __________, n. 758 e 900 RFD di __________, n. 52 e 233 RFD di __________, 92, 93, 427, 444 RFD di __________, n. 544 RFD di __________, n. 250 ½, 259, 752, 753, 754, 802, 819 e 1163 RFP di __________, così come in tre conti bancari. Non è contestato che AP 1 abbia amministrato finora tali proprietà – di fatto – con l'accordo

                                         dei coeredi, prima assistendo la madre e, dopo il decesso di lei, agendo personalmente fino al 9 febbraio 2007, quando gli istanti lo hanno invitato ad affidare la gestione a un terzo (doc. 3). Che si siano verificate divergenze tra loro o si siano create situazioni che hanno reso impossibile una razionale amministrazione dei beni, tuttavia, non risulta né è preteso dagli istanti. Tant'è che nella richiesta del 13 aprile 2007 costoro non hanno rivolto alcuna critica all'operato di lui (memoriale, pag. 6 punto 5) e nulla gli hanno rimproverato, sotto questo profilo, nemmeno al contraddittorio in Pretura del 23 maggio 2007. Neanche nelle osservazioni all'appello essi allegano una sola circostanza dalla quale emergano dissidi, non bastando manifestamente a tal fine affermazio­ni come quelle per cui “le comunioni ereditarie hanno un dissenso che rompe il principio congiunta mano” o per cui “basta un parere contrario a far cadere ogni decisione” (memoriale, pag. 3).

                                   6.   Gli istanti non asseriscono nemmeno che l'amministrazione da parte dell'appellante metta – o abbia messo – in pericolo il valore dei beni della successione oppure che gli immobili necessitino – per avventura – di interventi sui quali regna totale dissenso. Divergenze tra le parti sussistono, ma per quel che si desume dagli atti riguardano le modalità di divisione, in particolare la formazione delle quote (istanza, pag. 6 punto 6). Ciò non basta tuttavia per giu­stificare la nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie. Circa i poteri del notaio divisore, fosse vero che – come si assume nelle osservazioni all'appello, pag. 3 seg.) – egli rappresenta le comunioni ereditarie, mal si comprende allora per quali ragioni gli istanti abbiano postulato la nomina di un rappresentante. Si ricordi, ad ogni buon conto, che il notaio divisore non ha facoltà decisionali (Rep. 1971 pag. 254). È un ausiliario dell'autorità (DTF 109 II 411 consid. 4), le cui prerogative sono circoscritte a quanto stabiliscono gli art. 477 segg. CPC. Tutto ciò posto, nel caso in esame non si scorgono gli estremi per nominare un rappresentante alle tre comunioni ereditarie. Provvisto di buon diritto, l'appello merita dunque acco­glimento e il giudizio del Pretore va riformato di conseguenza.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli istanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, il Pretore li ha posti a carico delle successioni, senza attribuire ripetibili. Nell'appello AP 1 protesta genericamente “tasse, spese e ripetibili”, ma non spende una parola per illustrare le ragioni che suffragherebbero una modifica del dispositivo pretorile. Privo di motivazione, al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5). Si aggiunga, comunque sia, che ove il primo giudice rifiuti di assegnare ripetibili o le compensi, incombe all'appellante cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309), ammontare cui in concreto l'appellante nemmeno allude.

                                   8.   Relativamente agli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo a esecutori testamentari e “altri rappresentanti previsti dal diritto successorio” è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il valore del compendio succes­sorio eccede sicuramente, dopo quel che si è visto (consid. 5 in principio), la soglia dei fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         A notaio divisore delle eredità fu __________ (1879-1968), fu __________

                                         († 1967) e fu __________ (1934-2004) è designato l'avv. __________, __________.

                                         L'istanza volta alla nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti, a carico di AO 1 e AO 2 in solido, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         –,.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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