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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.08.2011 11.2007.83

18. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,991 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale

Volltext

Incarto n. 11.2007.83

Lugano 18 agosto 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.637 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza dell'11 maggio 2006 da

AO 1 , (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 ora in (patrocinato da PA 1),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1973) e AO 1 (1976) si sono sposati a __________ il 19 gennaio 1999. Dal matrimonio è nata E__________, il 28 settembre 2001. Il marito lavora come analista-program­m­ato­re per la __________, la moglie è educatrice a tempo parziale presso l'asilo nido “__________”, __________ a a __________. I coniugi si sono separati nell'autunno del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ ed è andato a vivere per conto proprio.

                                  B.   L'11 maggio 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'abitazione coniugale, di vedersi affidare la figlia (riservato il diritto di visita del padre) e di condannare il marito a versare dal maggio del 2005 un contributo alimentare di fr. 1594.– mensili per sé, oltre a uno di fr. 1811.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso). All'udienza del 6 giugno 2006, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati sulla sospensione della vita comune, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento della figlia alla medesima e sul diritto di visita paterno. Per quel che riguarda i contributi ali­mentari, il convenuto ha offerto fr. 918.– mensili per la moglie e fr. 1400.– mensili per la figlia (assegni familiari compresi). Con decisione del 4 ottobre 2006 il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie. Identica domanda è stata reiterata dall'istante il 9 febbraio 2007.

                                  C.   L'istruttoria è terminata il 16 gennaio 2007. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 21 febbraio 2007, AP 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie e uno di fr. 1400.– mensili per la figlia (assegni familiari compresi). Nel suo allegato del 9 marzo 2007 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, salvo aumentare la pretesa di contributo alimentare per sé a fr. 2007.– mensili.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 24 maggio 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP 1 a versare dal maggio del 2005 un contributo alimentare di fr. 1211.– mensili per la moglie, come pure uno di fr. 1809.– mensili per la figlia (assegni familiari compresi). Sulla richiesta di assistenza giudiziaria del 9 febbraio 2007 il Pretore ha rinviato la decisione, ordinando a AO 1 di produrre determinata documentazione. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello il 4 giugno 2007 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata riducendo il contributo alimentare per la moglie a fr. 554.65 mensili e quello per la figlia a fr. 1687.– mensili (assegni familiari compresi), posticipandone la decorrenza al 1° mag­gio 2006. Con decreto del 9 giugno 2007 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione. In pendenza di appello, l'8 giugno 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio. Un appello presentato da AO 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 21 settembre 2009 (inc. 11.2009.145).

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, l'ammontare del contributo alimentare per moglie e figlia, come pure la decorrenza dell'obbligo. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 7325.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3735.85 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 326.80, assicurazione dell'automobile fr. 146.50, imposta di circolazione fr. 50.60, assicurazione responsabilità civile fr. 29.–, leasing dell'automobile fr. 432.92, posteggio fr. 50.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2300.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2941.85 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 662.– [già dedotta la quota compreso nel fabbisogno in denaro della figlia], riscaldamento fr. 47.–, premio della cassa malati fr. 293.50, assicurazione domestica fr. 14.85, leasing dell'automobile fr. 430.25, assicurazione dell'automobile fr. 194.45, imposta di circolazione fr. 29.80, onere fiscale fr. 20.–). Quanto al fabbisogno in denaro di E__________, il Pretore l'ha stimato in fr. 1809.– mensili. Constatata un'eccedenza mensile di fr. 1138.30, egli ha condannato perciò AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1211.– per la moglie e uno di fr. 1809.– per la figlia (assegni familiari compresi).

                                   3.   All'appello il convenuto acclude nuova documentazione. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). In concreto i nuovi documenti servono tutt'al più a sostanziare il fabbisogno minimo dell'appellante, ma non giovano alla figlia. Non possono quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio (cfr. DTF 133 III 115 consid. 3.2).

                                   4.   L'appellante critica anzitutto il fabbisogno della moglie definito dal Pretore in fr. 2941.85, chiedendo di stralciare i costi d'automobile (leasing fr. 430.25, assicurazione fr. 194.45, imposta di circolazione fr. 29.80) o, in subordine, di riconoscerli solo fino a concorrenza di fr. 300.– mensili. Egli fa valere che davanti al primo giudice l'istante aveva affermato la necessità di sostituire la sua ormai vetusta Opel “Astra” e aveva esibito un'offerta di leasing per un'Opel “Agila 1.2V TP Enjoy”, ma non aveva poi reso verosimile l'effettiva sostituzione del mez­zo, né aveva documentato il pagamento del leasing. A suo parere tutto quanto può essere riconosciuto all'interessata è dunque, a voler essere generosi, la spesa di fr. 300.– mensili per costi d'automobile da essa medesima indicata al contraddittorio del 6 giugno 2006.

                                         L'argomentazione non può essere condivisa. Intanto l'appellante non mette in dubbio che – come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 a metà) – l'istante abbisogni di un'automobile per lavoro e per gli spostamenti della figlia, veicolo che essa ha sempre avuto a disposizione anche durante la vita in comune. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi del mezzo ove il bilancio familiare permetta di coprirli (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Mal si comprendono dunque i motivi per cui l'appellante contesti nella fattispecie l'assicurazione della vettura e l'imposta di circolazione. Certo, egli sostiene che in realtà la moglie non ha più alcuna automobile. Non contesta però che – come detto – essa abbia diritto a un'utilitaria per conservare il livello di vita raggiunto durante la vita in comune. E per procurarsi un'utilitaria sostitutiva AO 1 deve disporre di fr. 430.25 mensili, il convenuto non pretendendo ch'essa possa attingere a sostanza propria o ch'egli sia disposto a finanziarle l'acquisto. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                   5.   Il convenuto assevera che al proprio fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (fr. 3735.85 mensili) devono aggiungersi fr. 50.– mensili per il rimborso di un mutuo elargitogli dal padre per l'acquisto di mobili destinati alla sua nuova abitazione, fr. 200.20 mensili per spese di trasferta e fr. 220.– mensili per pasti fuori casa. Inoltre egli chiede di portare a fr. 510.– mensili l'onere fiscale di fr. 200.– stimato dal Pretore.

                                         a)   Secondo giurisprudenza la spesa affrontata da un coniuge per arredare un appartamento proprio va considerata nel mantenimento della famiglia unicamente qualora non sia possibile rimediare alla necessità con la divisione dell'inventario do­mestico (I CCA, sentenze inc. 11.2003.105 del 19 febbraio 2004 consid. 8 e 11.1997.44 del 15 aprile 1997, consid. 1, citata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 3). Chi rivendica un'indennità straordinaria per tale scopo deve quindi rendere verosimile – oltre alla necessità della spesa – il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di spartire l'arredamento dell'abitazione coniugale (I CCA, sentenza inc. 11.1996.9 del 21 febbraio 1997, consid. 7, citato in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 3). L'interessato neppure adombra estremi del genere. Per di più, tutto si ignora sull'ammontare del mutuo, __________ essendosi limitato ad attestare il 31 maggio 2006 di riscuotere dal figlio rate di fr. 50.– mensili per il rimborso di un prestito destinato al “pagamento di alcuni mobili” (doc. 4, 2° foglio). A quale prestito egli si riferisca non è dato di sapere. Il solo fatto che il convenuto abbia accluso a tale dichiarazione una fattura del 16 maggio 2006 per un suo (imprecisato) acquisto di fr. 1266.50 nel negozio di mobili “__________” a __________ (doc. 4, 1° foglio) non basta evidentemente a rendere verosimile che il mutuo si riferisca a tale somma.

                                         b)   L'indennità di fr. 200.20 mensili per spese di trasferta (da Dino, suo precedente domicilio, a Lugano e viceversa) e quella di fr. 220.– mensili per pasti fuori casa sono pretese nuove, che il convenuto non aveva avanzato nemmeno nel memoriale conclusivo sottoposto al Pretore il 21 febbraio 2007. In proposito l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (sopra, consid. 3).

                                         c)   Il Pretore ha stimato il carico fiscale di fr. 200.– mensili, non senza laconicità, “conformemente alla tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Il convenuto oppone che il suo reddito annuo è di almeno fr. 88 000.– e che, pur togliendo fr. 25 000.– di contributi alimentari e fr. 15 000.– di deduzioni fiscali, rimane pur sempre un imponibile di circa fr. 48 000.– annui, onde un onere tributario di circa fr. 510.– mensili. Sta di fatto che, come si vedrà ancora, sull'ammontare dei contributi alimentari l'appello è destinato all'insuccesso, di modo che dal reddito netto di fr. 88 000.– annui il convenuto potrà defalcare non solo

                                               fr. 25 000.–, bensì fr. 36 240.–, che cumulati alle deduzioni di fr. 15 000.– da lui medesimo prospettate ridurrà l'imponibile a fr. 36 760.– annui. Non si disconosce che l'onere fiscale rimarrà, anche in simili circostanze, di circa fr. 275.– mensili (calcolatore d'imposta in: www4.ti.ch/DFE/DC). Non bisogna disconoscere nemmeno però che l'onere fiscale appare troppo basso anche nel fabbisogno minimo della moglie, il cui onere fiscale di fr. 20.– mensili potrebbe essere maggiorato di fr. 75.– mensili senza offendere la verosimiglianza. Dal profilo equitativo la cifra di fr. 200.– mensili resiste pertanto alla critica.

                                   6.   Il convenuto censura altresì il fabbisogno in denaro della figlia, chiedendo di ridurre del 40% la posta per il vitto, stimata in fr. 305.– mensili dalla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (alle quali la Camera si ispira per prassi costante). A sostegno di ciò egli sottolinea che il suo diritto di visita è più esteso del­l'usuale e giustifica una riduzione del 20%, mentre un'ulteriore riduzione del 20% si impone perché la figlia pranza alla mensa della scuola dell'infanzia. Il fabbisogno in denaro di E__________ si contrarrebbe così a fr. 1687.– mensili.

                                         Nessuna delle due doglianze è provvista di fondamento. Si conviene che l'appellante ha diritto di incontrare la figlia ogni lunedì, mercoledì e venerdì “dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30” (sentenza impugnata, dispositivo n. 4), oltre all'abituale fine settimana su due che compete di regola a un genitore non affidatario (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Non consta però – né egli asserisce – che il lunedì, il mercoledì e il venerdì non compreso nel fine settimana quindicinale E__________ rimanga a cena da lui. Non si vede dunque perché il costo del vitto nel fabbisogno in denaro della figlia dovrebbe essere ridotto. Per quanto riguarda i pranzi di E__________ alla mensa della scuola per l'infanzia, non risulta – né l'appellante sostiene – ch'essi siano gratuiti. E in mancanza di dati concreti si può legittimamente supporre che il costo della refezione corrisponda alla spesa presunta dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996, consid. 4).

                                   7.   Da ultimo il convenuto lamenta che il Pretore abbia fatto decorrere i contributi alimentari per moglie e figlia dal 1° maggio 2005, retroattivamente di un anno rispetto all'inoltro dell'istanza a protezione dell'unione coniugale. Il Pretore ha motivato il proprio giudizio, su questo punto, menzionando l'art. 137 cpv. 3 CC e rilevando che la retroattività non era mai stata contestata (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Nell'appello il convenuto chiede di far decorrere i contributi dall'introduzione dell'istanza perché la moglie ha aspettato quasi due anni dalla separazione prima di adire il giudice a protezione dell'unione coniugale e perché da allora egli ha “sempre versato un contributo di mantenimento” (appello, pag. 7), oltre ad assumere svariate spese nell'interesse di moglie e figlia (refezione di E__________ alla scuola dell'infanzia, locazio­ne dell'abitazione coniugale: appello, pag. 8 in alto).

                                         L'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 176 CC: Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 6 ad art. 176 CC) prevede che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Ora, a prescindere dalla circostanza che in concreto l'appellante non nega di contestare la retroattività dei contributi alimentari per la prima volta davanti a questa Camera, la mera circostanza che moglie e figli indugino nel rivolgersi al giudice prima di postulare contributi in loro favore ancora non comporta una decadenza del diritto, né comporta per il debitore una perdita degli eventuali contributi erogati spontaneamente nel frattempo, i quali vanno posti in deduzione. Diverso sarebbe il caso di moglie e figli che si accomodino per mesi e mesi senza reagire di contributi alimentari stanziati dal debitore di propria iniziativa, salvo poi esigerne retroattivamente l'aumento dal giudice (Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 in fine ad art. 173 con rinvii). Il convenuto non pretende tuttavia che nella fattispecie si versi in un'ipotesi del genere. Non si scorgono quindi i presupposti per negare a moglie e figlia il diritto a contributi alimentari “per l'anno precedente l'istan­za”, fermo restando che AP 1 potrà detrarre dal debito quanto ha già versato nell'interesse loro dal 1° maggio 2005 in poi.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla moglie per osservazioni.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri la differenza del contributo alimentare conteso in appello per la moglie (fr. 554.65 mensili in luogo di fr. 1211.– mensili dal maggio 2005, calcolato sull'arco di vent'anni trattandosi prestazione avente durata incerta: art. 51 cpv. 4 LTF) e quello per la figlia (fr. 1687.– mensili in luogo di fr. 1809.– mensili dal maggio del 2005 fino alla maggiore età).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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