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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.04.2008 11.2007.8

25. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,776 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale

Volltext

Incarto n. 11.2007.8

Lugano 25 aprile 2008/lw        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1329 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 ottobre 2005 da

AO 1 , (patrocinata dall' RA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1966) e AP 1 (1976) si sono sposati a __________ il 7 maggio 1997. Dal matrimonio è nato K__________, il 4 aprile 1998. Il marito è alle dipendenze della Confederazione come guardia di confine. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica. Il 5 maggio 2005 AO 1 ha dato alla luce un figlio, A__________ avuto da un altro uomo. I coniugi si sono separati di fatto il 15 maggio 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare (particella n. 1777 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Il 13 ottobre 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale per ottenere – già in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di K__________ e A__________ (riservato il diritto di visita paterno a K__________), un contributo alimentare di fr. 3012.90 mensili per sé, uno di fr. 987.10 mensili per K__________ e uno di fr. 183.– mensili (pari all'assegno familiare) per A__________. Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza dell'11 novembre 2005, indetta per la discussione, le parti si sono accordate sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento di K__________ e di A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno a K__________), come pure sul contributo alimentare per K__________ (fr. 987.– men­sili) e A__________ (fr. 183.– mensili). Per il resto AP 1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, instando anch'egli per il benefico dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   Con decreto emesso “nelle more istruttorie” quello stesso 11 novembre 2005, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. L'istruttoria è cominciata il 14 novem­bre 2005 e il 6 marzo 2006, dopo l'audizione di K__________, il Pretore ha istituito in favore di lui un curatore educativo, invitando la Commissione tutoria regionale 6 a designarne la persona. Ultimata l'istruttoria il 21 settembre 2006, alla discussione finale del 25 ottobre 2006 le parti hanno ribadito le loro domande, AO 1 precisando in fr. 3000.– mensili il contributo alimentare preteso per sé.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 29 dicembre 2006, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato K__________, ha confermato la curatela in favore del figlio, ha disciplinato il diritto di visita nella forma più ampia (da esercitare “sulla base di un calendario che allestirà la curatrice educativa, ma almeno due giorni ogni due settimane, oltre a quattro settimane di ferie durante l'anno”), ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 2484.– mensili e quello per K__________ in fr. 987.– mensili, assegno familiare compreso. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le domande di assistenza giudiziaria sono state respinte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un appello del 15 gennaio 2007 tendente a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di estendere il suo diritto di visita ad almeno cinque settimane di ferie durante l'anno e di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1250.– mensili. Con decreto del

                                         17 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   L'appellante chiede, come in prima sede, che sia sentito il fratello AP 1 (a conferma del prestito a lui concesso) e si duole che il Pretore non abbia motivato la rinuncia all'audizione. Ora, all'udienza dell'11 novembre 2005 il convenuto aveva effettivamente offerto la testimonianza del fratello, al cui riguardo il Pretore si era riservato di statuire dopo l'acquisizione di determinati documenti (verbale, pag. 16). Con ordinanza del 21 agosto 2006 il Pretore ha poi assegnato alle parti un termine per dichiarare se confermassero le prove notificate all'udienza, ma non ancora esperite. Preso atto che l'istante non postulava l'assunzione di altre prove e che il convenuto era rimasto silente, con ordinanza del 21 settembre 2006 il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha citato le parti alla discussione finale. Il convenuto medesimo avendo univocamente rinunciato alla testimonianza per atti concludenti, mal si intravede perché il Pretore avrebbe dovuto addurre particolari motivazioni (art. 286 cpv. 3 CPC). Ad ogni buon conto, come si vedrà in appresso (consid. 5a), l'attualità del debito a carico dell'appellante non è di rilievo ai fini del giudizio. Su tal punto non giova pertanto dilungarsi.

                                   3.   Litigioso è nella fattispecie, oltre al diritto di visita paterno, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6793.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3322.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.  1100.–, locazione fr. 835.–, rimborso di un prestito familiare fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 275.80, premio dell'assicurazione vita fr. 204.20, assicurazione dell'automobile fr. 52.20, imposta di circolazione fr. 21.35, spese d'automobile fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, il primo giudice ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2542.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 835.– [come il marito], premio della cassa malati fr. 251.–, assicurazione domestica fr. 33.40, assicurazione dell'automobile fr. 84.70, imposta di circolazione fr. 38.25, spese d'automobile fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di K__________, infine, è stato stabilito in fr. 987.– mensili. Constatato un ammanco, il Pretore ha lasciato al convenuto il fabbisogno minimo di fr. 3322.–, confermando il contributo alimentare di fr. 987.– mensili per K__________ e fissando in fr. 2484.– mensili quello per l'istante.

                                   4.   L'appellante adduce di non capire come mai con il decreto cautelare dell'11 novembre 2005 il Pretore abbia stabilito il contributo alimentare per la moglie fr. 1250.– mensili, salvo poi fissarlo in fr. 2484.– mensili nel giudizio finale senza che alcun mutamento sia emerso durante l'istruttoria. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che un provvedimento cautelare emanato in una procedura a tutela dell'unione coniugale – foss'anche nelle “more

                                         istruttorie” – è disciplinato dall'art. 376 cpv. 1 CPC, mentre le misure stesse sono rette dagli art. 172 segg. CC (e in particolare, per quanto riguarda il contributo alimentare al coniuge separatato, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Perché un decreto cautelare dovrebbe quindi vincolare il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è dato a divedere (né l'interessato spiega). Al proposito l'appellante non merita ulteriore disamina.

                                   5.   L'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo, accertato dal Pretore in fr. 3322.– mensili, e chiede di portarlo a fr. 3988.65 mensili per tenere conto del debito verso il fratello e di quello nei confronti del datore di lavoro.

                                         a)   Per quel che riguarda il debito verso il fratello, dal fascicolo processuale risulta che tra il luglio e il settembre del 2005 AP 1 ha prestato al convenuto fr. 7000.– complessivi (doc. 17). Non bisogna trascurare però che il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti nei confronti di terzi. Per di più, ammes­so e non concesso che tale obbligo possa essere riconosciuto come un debito coniu­gale, non risulta che il fratello abbia preteso finora alcun rimborso. In simili condizioni un'audizione di lui non appare poter influire sull'esito del giudizio.

                                         b)   Quanto al debito verso l'Amministrazione federale delle dogane, dagli atti si evince che nel 2003 il datore di lavoro ha elargito al convenuto un mutuo di fr. 55 000.– da restituire in rate di fr. 500.– mensili dedotti dallo stipendio e di fr. 2000.– annui dedotti dalla tredicesima mensilità (doc. 10). Il Pretore ha ammesso solo il rimborso di fr. 500.– mensili, come proponeva il convenuto medesimo (risposta scritta dell'11 novembre 2005, pag. 7 seg.) e come riconosceva l'istante (verbale dell'11 novembre 2005, pag. 14). Quanto l'appellante fa valere in questa sede è dunque una pretesa nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114). Per di più, il Pretore ha compreso nel fabbisogno minimo dell'interessato fr. 200.– per l'onere fiscale. Siccome le imposte però non vanno inserite nel fabbisogno minimo di debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70), in definitiva l'appellante non può lamentare il risultato cui è giunto il Pretore.

                                   6.   Quanto al suo reddito, l'appellante afferma che esso non eccede fr. 6668.– mensili, poiché dallo stipendio mensile gli sono trattenuti anche fr. 250.– riversati a titolo di risparmio alla Cassa di risparmio del personale federale. Se non che, quanto l'interessato chiede non è di considerare una detrazione salariale, bensì un accantonamento a scopo di risparmio (doc. 19). E analogamente ad altre forme di risparmio, come ad esempio le assicurazioni facoltative del “terzo pilastro”, si può tenere conto di un simile accantonamento solo qualora i mez­zi econo­mici a disposizione bastino per garantire il sostentamento della famiglia (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.88 del 22 gennaio 2007, consid. 6b; ancor più re­strit­tivi: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). Nella fattispecie, come ha accertato il Pretore, tale requisito fa difetto. L'accantonamento di fr. 250.– mensili non può quindi essere computato nel fabbisogno minimo dell'appellante.

                                   7.   Secondo l'appellante il costo dell'alloggio figurante nel fabbisogno minimo della moglie va ridotto a fr. 400.– mensili per tenere calcolo della quota già compresa nel fabbisogno in denaro di K__________ e della presenza di un altro uomo in casa. Ora, davanti al Pretore l'istante aveva esposto fr. 1036.65 mensili di interessi

                                         ipotecari, fr. 416.65 mensili di ammortamento, fr. 200.– mensili per il riscaldamento, fr. 55.50 mensili per l'assicurazione dello stabile e fr. 100.– per altre spese (bruciatore, spazzacamino, tassa rifiuti ecc.). Anche considerando solo gli interessi e le spese di riscaldamento per complessivi fr. 1236.65 mensili, la quota di due terzi a carico della moglie (quella di un terzo rientra nel fabbisogno in denaro del figlio K__________, come prevedono le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, Zurigo 2000, pag. 13 in alto; v. anche RtiD I-2006 pag. 676 consid. 3d e 3e) ammonta a fr. 865.– mensili, importo finanche superiore a quello fissato dal Pretore (fr. 835.– mensili). Quanto all'eventuale coabitazione con un altro uomo, per giurisprudenza invalsa questa Camera riconosce al coniuge convivente il fabbisogno minimo che potrebbe esporre se vivesse per contro proprio, le sue scelte personali di vita non riguardando l'altro coniuge (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a, pag. 583 consid. 5a). E un onere di alloggio di fr. 835.– mensili per una persona sola, come quello riconosciuto al marito, non può sicuramente dirsi eccessivo.

                                   8.   A parere dell'appellante il giudizio impugnato “difetta di chiarezza in punto al momento a partire dal quale farebbe stato la fissazione del quantum a favore della moglie, che la controparte vorrebbe far decorrere retroattivamente dal 13 ottobre 2005 nonostante il tenore del dispositivo n. 7 che invece deporrebbe a favore di una modifica a far tempo dalla crescita in giudicato della stessa”. In realtà chi sembra avere idee poco chiare è il convenuto.

                                         Avesse inteso domandare chiarimenti su dispositivi ambigui od oscuri, anzitutto, egli avrebbe dovuto rivolgersi al Pretore (art. 333 CPC), non alla Camera civile di appello. Sia come sia, in concreto la moglie ha postulato i contributi litigiosi senza precisarne la decorrenza, che doveva presumersi così dalla litispendenza (l'art. 173 cpv. 3 CC l'avrebbe abilitata finanche a chiedere prestazioni pecuniarie “per l'anno precedente l'istanza”). La sentenza impugnata si intende dunque esplicare effetti da quella data, tant'è che il Pretore ha dichiarato il procedimento cautelare senza oggetto (non avrebbe più avuto senso statuire “dopo contraddittorio” su un assetto cautelare cui si sarebbe sovrapposto immediatamente il giudizio finale). Tutt'al più, ove abbia onorato direttamente interessi ipotecari o altre spese ammesse nel fabbisogno minimo della moglie, l'appellante potrà compensare l'importo versato deducendolo dal contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). La portata del giudizio impugnato, in ogni modo, non dà adito a dubbbi.

                                   9.   Per quel che riguarda il diritto di visita a K__________ l'appellante sostiene che esso è “in dissonanza con i criteri giurisprudenziali che riconoscono un'estensione minima di cinque settimane di vacanze all'anno a favore del genitore affidatario”. L'interessato dimentica tuttavia che il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è un criterio meramente orientativo. Deve poi essere calibrato alla fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo conto dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quel genitore, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi da entrambi genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). In concreto l'appellante si limita a rivendicare cinque settimane di vacanza con il figlio come se invocasse un diritto soggettivo. Al bene del figlio egli nemmeno allude, né tanto meno spiega perché la disciplina da lui proposta meglio risponderebbe all'interesse del ragazzo. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri la differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 1250.– mensili in luogo di fr. 2484.– mensili dal 13 ottobre 2005), che in difetto di scadenze prevedibili va capitalizzato a vita. Circa la disciplina del diritto di visita, la controversia è priva di valore litigioso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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