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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2007 11.2007.58

23. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,025 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Contributi alimentari per il figlio: appello tardivo

Volltext

Incarto n. 11.2007.58

Lugano, 23 aprile 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.160 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 agosto 2005 da

 AO 1 (2003),   (rappresentato dalla madre , , e patrocinato dall'  PA 1 )  

contro

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 20 marzo 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare al figlio AO 1 (nato il 22 febbraio 2003), per il tramite della madre __________, i seguenti contributi alimentari indicizzati, assegni familiari non compresi:

                                         fr. 650.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2004,

                                         fr. 655.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005,

                                         fr. 660.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006,

                                         fr. 670.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2014 e

                                         fr. 750.– mensili dal 1° marzo 2014 alla maggiore età.

                                         La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 35.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante

                                         un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili. La sentenza è stata intimata per raccomandata il giorno stesso della sua emanazione ed è stata ritirata da AP 1 a __________ il 28 marzo 2007 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera).

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 aprile 2007 per ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare in favore del figlio sia ridotto dall'8 marzo 2007 a fr. 450.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi). Egli postula inoltre il conferimento dell'assistenza giudiziaria per la causa di primo grado. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le azioni di mantenimento o di modifica del contributo per figli, minorenni o maggiorenni, sono disciplinate dalla procedura degli art. 425 segg. CPC (“Dell'assistenza tra parenti”). La sentenza del Pretore è appellabile entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). Le ferie giudiziarie non interrompono il decorso dei termini (art. 428bis CPC).

                                   2.   Nella fattispecie il convenuto ha ritirato il plico della Pretura all'ufficio postale di __________ mercoledì 28 marzo 2007. Il termine di 10 giorni sarebbe scaduto così il 7 aprile 2007, ma cadendo di sabato si è prorogato fino a martedì 10 aprile 2007 (art. 131 cpv. 3 CPC), il lunedì di Pasqua essendo giorno festivo. Con­segnato all'ufficio postale di __________ il 16 aprile 2007, l'appello risulta dunque manifestamente tardivo. Come tale, esso sfugge a qualsiasi esame.

                                   3.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Avendo costui agito senza il patrocinio di un legale, soccorrono tuttavia “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare a ogni prelievo. L'appello non essendo stato notificato alla controparte, non si pone inoltre problema di ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può invece essere accolta già per la circostanza che, versasse pure il convenuto in gravi ristrettezze, al ricorso faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

                                   4.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al Pretore, postulato la prima volta in appello, non può entrare in linea di conto. A parte il fatto che l'appellante non ha prodotto la necessaria documentazione a sostegno (art. 4 cpv. 1 Lag), una richiesta di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo, se non per gli “accertamenti preliminari” – estranei al caso in esame – cui si riferisce l'art. 15 cpv. 1 Lag. La giurisprudenza relativa al vecchio art. 156 CPC seguiva del resto, e con rigore, il medesimo orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). In concreto l'appellante non poteva quindi chiedere l'assistenza giudiziaria il 16 aprile 2007 per un grado di giurisdizione conclusosi mediante sentenza del 20 marzo precedente.

                                   5.   Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (riduzione capitalizzata del contributo alimentare dal marzo del 2007 fino alla maggiore età del figlio, che interverrà il 22 febbraio 2021) supera agevolmente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Le richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

                                   4.   Intimazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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