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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2008 11.2007.195

28. März 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,293 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Contributo alimentare dopo il divorzio

Volltext

Incarto n. 11.2007.195

Lugano 28 marzo 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.182 (divorzio su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre 2005 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2)  

contro  

AP 1, nata AP 1, (patrocinata dall’avv., (

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 gennaio 2008 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Se devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria contestuali agli appelli;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (26 maggio 1951) e AP 1 (16 gennaio 1969), cittadina italiana, entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il 26 marzo 2001. La sposa era già madre di T__________, nato il 5 dicembre 1994 da precedenti nozze. Dalla nuova unione è nata S__________, l'11 gennaio 2002. Con decisione del 20 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 14 ha istituito in favore di AO 1 una curatela volontaria. Già magazziniere per la __________ di __________, questi percepisce rendite d'invalidità e non svolge più alcuna attività lucrativa. Dopo la separazione la moglie ha lavorato sporadicamente come cameriera per alcuni esercizi pubblici del __________.

                                  B.   Nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie l'11 febbraio 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato il 26 marzo 2002 un accordo in cui i coniugi hanno concordato l'affidamento di S__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, il versamento di un contributo alimentare di fr. 405.– mensili in favore di lei e uno di fr. 867.– mensili per la figlia, importi corrispondenti alle rendite completive d'invalidità percepite da AO 1 (inc. SP.2002.6). Dopo essersi riconciliati, i coniugi si sono nuovamente separati nel marzo del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un altro appartamento a __________.

                                  C.   Il 27 settembre 2005 AO 1 ha introdotto una causa di divorzio unilaterale davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita), rifiutando qualsiasi contributo alimentare, come pure ogni indennità a norma dell'art. 124 CC, e rivendicando la consegna di taluni oggetti. Egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 21 ottobre 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), ha proposto di porre a carico del marito tutti i debiti dell'unione coniugale, ha postulato “un'indennità da determinarsi per libero passaggio” e ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili, oltre a uno per la figlia di fr. 800.– mensili fino al 12° anno di età, di fr. 1000.– mensili dal 13° al 14° anno di età, di fr. 1200.– mensili dal 15° al 16° anno di età e di fr. 1400.– mensili in seguito. Quello stesso giorno essa ha sollecitato a sua volta il conferimento dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richie­sta comune con accordo parziale e all'udienza del 7 dicembre 2005 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze accessorie litigiose. Dopo il termine bimestrale di riflessione essi hanno ribadito la loro posizione. All'udienza preliminare sui punti contestati, del 28 aprile 2006, entrambi hanno notificato prove. L'istruttoria è durata fino al 25 settembre 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 12 ottobre 2007 AP 1 ha riaffermato le sue domande, salvo aumentare il contributo alimentare chiesto per la figlia a fr. 915.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1075.– dal 7° al 12° compleanno, a fr. 1400.– dal 13° compleanno alla maggiore età. Nel suo allegato del 16 no­vembre 2007 AO 1 ha ribadito le sue domande, postulando altresì l'istituzione di una curatela educativa in favore della figlia e riconoscendo a quest'ultima, a titolo di contributo alimentare, le rendite completive d'invalidità a lei destinate.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 6 dicembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato S__________ alla madre, cui ha attribuito l'autorità parentale, ha fissato il diritto di visita del padre nel mercoledì pomeriggio e in un altro giorno settimanale (il sabato o la domenica) da esercitare d'intesa con la madre, ha istituito in favore di S__________ una curatela educativa, ha respinto qualsiasi pretesa in liquidazione del regime dei beni, ha posto a carico del marito i debiti dell'unione coniugale, ha escluso ogni riparto degli averi di previdenza, come pure il versamento di qualsiasi indennità a norma dell'art. 124 CC, e ha posto a carico di AO 1 i seguenti contributi alimentari indicizzati:

                                         per la moglie:

                                         fr. 69.75 mensili sino al 31 dicembre 2011,

                                         fr. 49.35 mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se il figlio T__________ vivrà ancora con la madre,

                                         fr. 53.80 mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se il figlio T__________ non vivrà più in comunione domestica,

                                         fr. 43.65 mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se il figlio T__________ vivrà ancora con la madre,

                                         fr. 46.80 mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se il figlio T__________ non vivrà più in economia domestica;

                                         per la figlia:

                                         fr. 106.60 mensili fino al 31 dicembre 2011,

                                         fr. 127.– mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se T__________ vivrà ancora in comunione domestica,

                                         fr. 122.55 mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se T__________ non vivrà più in casa,

                                         fr. 132.70 mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se T__________ vivrà ancora in comunione domestica,

                                         fr. 127.75 mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se T__________ non vivrà più in comunione domestica,

                                         fr. 214.15 mensili dal 1° gennaio 2016 sino al diciottesimo anno di età o alla fine di una formazione, qualora essa dovesse prolungarsi oltre il diciottesimo anno di età, ma entro il venticinquesimo, oppure

                                         fr. 874.15 mensili dal 1° gennaio 2016 sino al diciottesimo anno di età o alla fine di una formazione, qualora essa dovesse prolungarsi oltre il diciottesimo anno di età, ma entro il venticinquesimo, in caso di rendita completa AVS.

                                         Il Pretore ha stabilito inoltre che AP 1 avrebbe continuato a “ricevere le rendite già percepite negli importi che verranno stabiliti dalle istituzioni preposte”. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Statuendo il medesimo giorno sulle richieste di assistenza giudiziaria, il Pretore le ha accolte entrambe.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 20 dicembre 2007 per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di annullare la regolamentazione del diritto di visita e l'istituzione della curatela educativa, come pure di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 800.– mensili e quello per la figlia a fr. 915.–, fr. 1075.– e fr. 1400.– mensili secondo le fasce d'età. L'11 gennaio 2008 AO 1 ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore, chiedendo la soppressione dei contributi alimentari in favore di moglie e figlia, “per il mantenimento della quale la madre percepisce e continuerà a percepire direttamente le rendite AI e LPP lei spettanti”. Entrambe le parti postulano l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede. Gli appelli non hanno formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché la sentenza del Pretore può essere appellata nel termine di venti giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). In concreto il giudizio impugnato è stato intimato il 6 dicembre 2007 ed è pervenuto a AP 1 il 10 dicembre 2007 (data del timbro postale apposto sul retro della busta d'intimazione). Introdotto il 21 dicembre 2007, l'appello di lei è dunque tempestivo. Quanto a AO 1, la sentenza gli è pervenuta il 7 dicembre 2007 (foglio di distribuzione della Posta Svizzera, informazioni inerenti al recapito __________, agli atti). Per lui il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'8 dicembre 2007 ed è scaduto, tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), sabato 9 gennaio 2008, salvo protrarsi fino a lunedì 11 gennaio 2008 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, anche l'appello dell'attore è, sotto questo profilo, ricevibile.

                                    I.   Sull'appello di AP 1

                                   2.   AP 1 dichiara di impugnare, oltre al dispositivo n. 5 sul contributo alimentare, anche i dispositivi n. 3 (scioglimento del regime matrimoniale), n. 4 (riparto dell'avere di vecchiaia e indennità sulla base dell'art. 124 CC) e n. 6 (oneri processuali). Al proposito la dichiarazione di appello non è sorretta però da alcuna motivazione. L'appello disattende così i requisiti dell'art. 309 cpv. 2

                                         lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e su tali punti va dichiarato irricevibile. Quanto al dispositivo n. 2 (diritto di visita e curatela educativa), l'appellante si limita dichiarare di non intravedere ragioni per istituire una curatela, ma non contesta di avere impedito in passato l'esercizio del diritto di visita (verbale del 25 settembre 2007, pag. 6), né di avere chiesto che tale diritto avvenisse in presenza di terzi (risposta, pag. 3). Insufficientemente motivato, anche al riguardo l'appello si rivela quindi irricevibile.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 2893.65 mensili (recte: fr. 2793.65) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2717.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1022.–, copertura minima AVS fr. 37.80, premio della cassa malati fr. 444.50, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 13.–, trattenuta dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ fr. 100.–). Quanto alla moglie, premesso che nel 2008 essa perderà il diritto alla rendita completiva AI, egli le ha imputato un reddito di fr. 524.45 mensili per una capacità lavorativa del 20% e ne ha stabilito il fabbisogno minimo in fr. 1860.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 478.75 [già dedotta le quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli T__________ e S__________], premio della cassa malati fr. 20.80, premio della cassa malati del figlio T__________ fr. 38.10, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 13.10, abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–). Il fabbisogno in denaro della figlia S__________, infine, è stato fissato in fr. 1222.25 mensili e adeguato alle fasce d'età, come pure all'eventuale presenza di T__________ nell'economia domestica.

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto il guadagno del marito, asserendo che esso non ammonta a fr. 2893.– mensili, bensì a fr. 4400.– mensili, come ha dichiarato il marito medesimo durante l'istruttoria. In effetti è vero che durante il suo interrogatorio formale l'attore ha dichiarato di percepire mensilmente una rendita AI di fr. 1400.– e una rendita LPP di fr. 3000.– (verbale del 25 settembre 2007, risposta n. 1). Tale affermazione è chiaramente smentita però dalle risultanze processuali, da cui risulta che in realtà AO 1 riceve mensilmente una rendita AI di fr. 1450.– (doc. 18, 5° foglio) e una rendita LPP di fr. 1343.65 (doc. 18, 7° foglio), per complessivi fr. 2793.65 mensili. Su questo punto l'interessata tenta di prevalersi di un errore manifesto e l'appello denota tutta la sua inconsistenza.

                                   5.   L'appellante contesta il reddito ipotetico computatole dal Pretore per un grado d'occupazione del 20%, rilevando di essere sprovvista di formazione professionale e di doversi occupare della figlia di 5 anni. Essa sostiene inoltre che la rendita completiva AI non le sarà più versata dal 2008, sicché a quel momento essa non avrà più entrata alcuna.

                                         a)   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4 e 5). Al riguardo basti rammentare che, dovendosi decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 CC, occorre distinguere secondo la durata del matrimonio. Nel caso di un'unione breve (meno di 5 anni), come in concreto, fa stato per il coniuge richiedente il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie tutto quanto la moglie può pretendere è dunque di essere reintegrata nella situazione economica in cui si troverebbe se non fosse stata sposata, senza dimenticare – d'altro lato – che la nascita di S__________ ne limita ormai la potenzialità lucrativa.

                                         b)   Ciò posto, occorre dipartirsi dal principio per cui al proprio fabbisogno minimo l'interessata deve provvedere anzitutto da sé (DTF 129 III 8 consid. 3.1). L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). E di regola il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

                                         c)   Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Ora, di norma un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a;

                                               SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).

                                         d)   Nel caso specifico la figlia S__________ è nata l'11 gennaio 2002, sicché alla moglie non potrebbe essere imposta – di massima – un'attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale. Ciò presupporrebbe però, con ogni evidenza, che essa si occupasse personalmente della figlia. In realtà dagli atti si evince che poco prima della separazione di fatto (marzo del 2003) essa ha iniziato un'attività lucrativa e anche in seguito ha svolto sporadiche attività temporanee. Dall'estratto rilasciato della cassa pensione __________ risulta che essa ha lavorato per il ristorante “__________” di __________ dal 1° febbraio al 31 agosto 2003, per il “__________” di __________ dal 1°al 31 gennaio 2004 e per lo snack-bar “__________” di __________ dal 1° febbraio al 20 aprile 2005 (doc. 17; v. anche risposta del 21 ottobre 2005, pag. 5 a metà). Perché di tale impegno, assunto nella prospettiva di sovvenire da sé – per quanto possibile – al proprio mantenimento, come impone l'art. 125 cpv. 1 CC, non si debba tenere conto l'appellante non spiega. Né essa adduce motivi che l'abbiano indotta a cessare tale attività. In circostanze simili il computo di un reddito ipotetico è senz'altro giustificato (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.170/2004 del 1° luglio 2004 consid. 1.2.3).

                                         e)   Quanto al grado d'occupazione e all'ammontare del reddito stimato dal Pretore (fr. 524.45 mensili), corrispondenti alla media degli stipendi conseguita durante la separazione, l'appellante non muove contestazioni. Del resto un guadagno del genere appare alla sua portata, considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (v. DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). L'appellante è nata nel 1969 e consta essere in buona salute. Ancorché non sia provvista di una formazione professionale specifica, essa ha maturato una certa esperienza nel settore della ristorazione, comparto nel quale il mercato del lavoro, pur soggetto a flessioni stagionali, non può dirsi saturo. Tutt'al più l'interessata potrebbe riscontrare qualche difficoltà dovuta a turni di lavoro in fasce orarie che non si conciliano appieno con l'affidamento della figlia. È anche vero però che la libera scelta dell'attività lucrativa trova i suoi limiti nell'esigenza di sostenere debitamente la famiglia (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). L'appellante può quindi essere tenuta a lavorare anche in altri ambiti che non richiedono una particolare formazione professionale, come ad esempio quello delle pulizie. E il guadagno di fr. 524.45 netti mensili corrisponde al reddito di un'attività al 20% che essa potrebbe conseguire come donna di pulizie (salari minimi del contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag. 8391; art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione in: www.l-gav.ch). Ne discende che su questo punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

                                   6.   L'appellante espone un fabbisogno minimo di fr. 3406.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1199.–, premio della cassa malati 397.60, premio della cassa malati per i figli fr. 96.10, spese d'automobile fr. 200.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.–, imposte fr. 100.–). Così facendo, essa ripropone le voci del fabbisogno minimo enunciate in prima sede, ma non spiega – salvo quanto si vedrà in appresso – perché al riguardo l'opinione del Pretore sarebbe censurabile, onde l'irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto alle “spese auto”, essa sostiene che le è necessario un veicolo privato “per accompagnare la figlia all'asilo e per i propri spostamenti”. La giurisprudenza tuttavia riconosce spese d'automobile nel fabbisogno minimo di un coniuge solo per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145). Tenuto conto che l'interessata deve lavorare al 20%, il Pretore ha nondimeno incluso nel fabbisogno minimo di lei un'indennità di fr. 60.– mensili. In difetto di motivazioni specifiche che giustifichino di scostarsi dalla giurisprudenza essa non può certo dolersene.

                                   7.   Per l'appellante il fabbisogno minimo del marito (fr. 2717.30 mensili) “è accettato come esposto, salvo gli importi relativi alla trattenuta UEF e all'assicurazione domestica, se non sono considerati per parità di trattamento, alla signora AP 1”. Sul premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 13.– mensili) la critica è incomprensibile, giacché la medesima spesa è stata inserita anche nel fabbisogno minimo dell'appellante. Sulla trattenuta dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (fr. 100.– mensili), invece, l'appellante ha ragione, poiché il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). All'atto pratico in ogni modo nulla cambia, il Pretore avendo calcolato per sbaglio il reddito del marito in fr. 2893.65 anziché in fr. 2793.65 mensili (sopra, consid. 3). Anche togliendo fr. 100.– mensili dal fabbisogno minimo di lui, quindi, il margine disponibile rimane di fr. 176.35 mensili.

                                   8.   Per quel che riguarda infine il fabbisogno in denaro della figlia S__________, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 1260.– mensili, senza avvedersi che il Pretore si è dipartito dal medesimo importo, salvo adattare il costo dell'alloggio e la posta per cura e educazione. Perché il calcolo del primo giudice, conforme alla prassi di questa Camera (RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8a e b), non sarebbe corretto l'appellante non spiega. Anche in proposito l'appello è votato perciò al rigetto.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                   9.   L'appellante sostiene di non dover versare alcun contributo alimentare con l'argomento che, accertata l'esistenza di un'unione di breve durata, il Pretore avrebbe dovuto fondarsi sul tenore di vita condotto dalle parti prima del matrimonio. E prima di sposarsi – egli soggiunge – la moglie viveva di espedienti, in una situazione economica disastrosa. Anzi, la Commissione tutoria regionale avrebbe accertato che essa lo avrebbe sostanzialmente condotto alla rovina economica. Per di più, secondo l'appellante, AP 1 gode di piena capacità lucrativa e può dunque provvedere autonomamente a sé medesima.

                                         a)   Sui criteri che presiedono alla fissazione di un contributo alimentare sulla scorta dell'art. 125 CC già si è detto (consid. 5). Che prima del matrimonio l'interessata non lavorasse e versasse in condizioni economiche precarie è possibile. L'appellante dimentica però che nel frattempo è nata la figlia S__________ e che quindi la moglie non può più far capo pienamente, ora, alla sua capacità di reddito per coprire il proprio “debito mantenimento” (sopra, consid. 5c). Correttamente, del resto, il Pretore ha progressivamente aumentato la potenzialità lucrativa di lei, con il passare del tempo, all'età della figlia, come prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 5). Quanto al fatto poi che dopo la separazione AP 1 abbia lavorato mediamente al 20% (e non oltre), l'appellante nulla eccepisce. E con un guadagno di fr. 524.45 netti mensili essa non è evidentemente in grado di sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo di fr. 1860.75 mensili.

                                         b)   Per il resto, nella misura in cui accusa la moglie di averlo finanziariamente rovinato, l'appellante esterna uno sfogo fors'anche comprensibile, ma senza rilievo giuridico. Un contributo alimentare può essere eccezionalmente negato o ridotto, invero, solo ove appaia “manifestamente iniquo” (nell'accezione dell'art. 125 cpv. 3 CC). In concreto non risulta che AP 1 abbia consapevolmente o – peggio – deliberatamente provocato il dissesto economico dell'appellante. Consta soltanto che la Commissione tutoria regionale ha istituito una curatela volontaria in favore di lui perché “dopo la nascita della figlia S__________ le pretese della moglie sono tali da non riuscire [sic] in alcun modo a far fronte a tutti gli impegni” (doc. E). La circostanza che egli non fosse oggettivamente in grado di gestire le entrate familiari ancora non significa, tuttavia, che con grave negligenza la moglie abbia provocato la rovina finanziaria della famiglia. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di consistenza.

                                10.   Afferma l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2966.05 mensili, poiché a torto il Pretore ha trascurato l'onere ipotecario di fr. 248.75 mensili per un mutuo acceso presso la __________ per il mantenimento della famiglia. Ammes­so e non concesso però che tale obbligo raffiguri un debito coniu­gale, esistendo esso fin dal 1997 (dichiarazione di __________ del 27 gennaio 1999 allegata alla dichiarazione fiscale 1999/ 2000, richiamata), mentre il matrimonio è del 2001, l'appellante evita di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, secondo cui il passivo è “un debito verso terzi che va posposto al mantenimento della famiglia”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                11.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, i memoriali non essendo stati intimati per osservazioni. Né possono trovare accoglimento le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti. A prescindere della possibile indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, sin dall'inizio gli appelli apparivano senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non sono stati notificati. Delle verosimili difficoltà finanziarie in cui i richiedenti versano si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando eccezionalmente al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC).

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi litigiosi in questa sede.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

                                   4.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.

                                   6.   La richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

                                   7.   Intimazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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