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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.10.2008 11.2007.183

13. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·762 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Appello dichiarato senza interesse giuridico

Volltext

Incarto n. 11.2007.183

Lugano 13 ottobre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 462.2007/R.94.2007 (filiazione: relazioni personali)  della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (PA 1)  

ad  

 CO 2 (PA 2)   per quanto riguarda una modifica alla regolamentazione del diritto di visita paterno al figlio   __________ (2005)   disciplinata dalla    Commissione tutoria regionale 8, Pregassona;

                                         premesso che __________, nato il 16 gennaio 2005, è figlio di AP 1 (1964) e di CO 2 (1951);

                                         ricordato che il 16 dicembre 2005 i genitori hanno convenuto davanti alla Commissione tutoria regionale 8 di fissare il diritto di visita paterno al figlio in una volta la settimana – di regola il giovedì pomeriggio – per una durata concordata fra loro;

                                         rilevato che, adita dal padre, la Commissione tutoria regionale ha poi disciplinato il diritto di visita di CO 2 una prima volta con decisione del 15 febbraio 2007 in un'ora e mezzo ogni 15 giorni, salvo portarlo a due ore con decisione del 22 maggio 2007 ed estenderlo infine il 23 agosto 2007 a un pomeriggio ogni 15 giorni in forma libera;

                                         osservato che un ricorso introdotto da AP 1 contro quest'ultima decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele l'8 ottobre 2007;

                                         constatato che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 24 ottobre 2007 a questa Camera, postulando la riforma dell'atto impugnato nel senso di ripristinare il diritto di visita come l'aveva disciplinato la Commissione tutoria regionale il 22 maggio 2007;

                                         rammentato che un'istanza del 23 novembre 2007 con cui CO 2 chiedeva la revoca dell'effetto sospensivo all'ap-pello è stata dichiarata irricevibile dal presidente di questa Camera il 26 novembre 2007;

                                         appurato che il 17 dicembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva;

                                         ritenuto che con osservazioni del 27 dicembre 2007 CO 2 ha proposto di respingere l'appello;

                                         preso atto che nel frattempo, con decisione del 14 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita paterno in “una domenica ogni 15 giorni, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per il tramite del Punto d'Incontro di __________, in modalità libera”;

                                         considerato che con tale decisione – nel frattempo passata in giudicato – il contenzioso sul diritto di visita pendente in appello non denota più interesse concreto e attuale, sicché l'appello va tolto dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         rilevato che qualora le parti regolino convenzionalmente esse medesime – come nella fattispecie – la sorte degli oneri processuali e delle ripetibili nell'ambito di un procedimento divenuto privo d'interesse giuridico, non ci si scosta senza necessità da tale disciplina;

                                         visto che nella fattispecie le parti hanno convenuto di assumere le spese della decisione impugnata nella misura in cui le hanno anticipate, dichiarando di compensare le ripetibili in entrambi i gradi di giurisdizione (lettera del 29 settembre 2008 a questa Camera);

                                         stabilito che in simili circostanze si può – eccezionalmente – rinunciare a percepire oneri processuali in questa sede;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione:

; ,; .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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