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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2008 11.2007.168

15. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,792 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Contributo alimentare dopo il divorzio

Volltext

Incarto n. 11.2007.168

Lugano 15 aprile 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Ermotti e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.671 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 ottobre 2001 da

AO 1 (PA 1)  

contro

AP 1 (PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1948) e AO 1 (1958), cittadini italiani, si sono sposati a __________ l'11 agosto 1973. Dal matrimonio sono nati M__________ (il 2 giugno 1981) e M__________ (il 12 dicembre 1983). I coniugi vivono separati dal giugno del 1992, quando la moglie ha lasciato l'abitazione comune di __________ per trasferirsi, insieme con i figli, in un altro appartamento a __________. Con sentenza del 25 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato.

                                  B.   L'8 ottobre 2001 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando un contributo alimentare per sé di almeno fr. 800.– mensili e il diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata dal marito presso la rispettiva cassa pensione. In via provvisionale essa ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 400.– per i mesi di ottobre e novembre 2001, aumentato a fr. 800.– dal dicembre del 2001. AP 1 non ha presentato la risposta e si è lasciato precludere dalla lite. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 aprile 2002 e l'istruttoria si è chiusa nel giugno 2002. Al dibattimento finale del 12 giugno 2002 l'attrice ha ribadito le proprie posizioni, salvo portare la richiesta di contributo alimentare a fr. 1387.20 mensili dall'ottobre del 2001. Il convenuto non è comparso.

                                  C.   Intanto, all'udienza del 27 novembre 2001, indetta per la discussione cautelare, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Assunti agli atti le risultanze istruttorie della causa di merito, alla discussione finale del 23 ottobre 2002 le parti hanno ribadito le loro posizioni, la moglie postulando – come nell'azione di merito – un contributo alimentare di fr. 1387.20 mensili. Con decreto cautelare del 15 dicembre 2003, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per i mesi di ottobre e novembre 2001, aumentato a fr. 950.– mensili dal dicembre del 2001 (inc. DI.2001.696). Un appello introdotto da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera nella misura in cui era ricevibile con sentenza dell'8 gennaio 2004 (inc. 11.2003.165).      

                                  D.   Nel frattempo, con istanza del 29 dicembre 2003 AP 1 ha postulato la modifica del decreto cautelare emesso il precedente 15 dicembre, chiedendo di sopprimere dal 1° agosto 2003 il contributo alimentare per la moglie (inc. DI.2003.1003). Il procedimento è poi stato sospeso il 23 marzo 2004 su richiesta delle parti, come l'azione di merito, ed è stato riattivato il 2 marzo 2006. Al termine  dell'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 7 febbraio 2007 l'attrice ha ribadito le sue richieste, compresa quella di respingere la modifica cautelare postulata dal convenuto. Con lettera del 9 febbraio 2007 quest'ultimo si è confermato “nelle allegazioni e domande di cui alle precedenti comparse scritte e a verbale”.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 13 settembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha dichiarato liquidato il regime dei beni, ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 850.– per i mesi di ottobre e novembre 2001, aumentato a fr. 950.– dal dicembre 2001 in poi, vita natural durante, e ha riconosciuto ad AO 1 il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio. La tassa di giustizia di fr. 1000.– è stata posta per un quarto a carico dell'attrice e per i tre quarti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte. Con lo stesso giudizio il Pretore ha respinto invece la domanda cautelare del marito, ponendo a carico di lui la tassa di giustizia di fr. 200.–, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 400.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria, AP 1 limitatamente al procedimento cautelare.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'8 ottobre 2007 per ottenere che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di sopprimere il contributo alimentare, ponendo interamente a carico di lei gli oneri processuali dell'azione unilaterale di divorzio e compensando le ripetibili. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha statuito con giudizio unico sull'assetto cautelare e sul merito. Nella misura in cui riguarda il divorzio e le sue conseguenze (dispositivi n. 1a4e n. 6), il pronunciato in questione è una “sentenza”, appellabile entro 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC), sicché in proposito l'appello è tempestivo. Nella misura in cui riguarda il contributo provvisionale per la moglie (dispositivo n. 4 da ottobre 2001 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) il giudizio impugnato è un “decreto cautelare” (nel senso dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c cpv. 3 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 384bis e 419c cpv. 3 CPC).

                                         Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che l'emanazione di un giudizio unico, provvisionale e di merito, fuorvia e pregiudica la sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ridotti a 10 giorni per rapporto ai 20 della procedura ordinaria, ma non sarebbe ammissibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi su dispositivi d'indole cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore emana un sindacato unico (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2004.143 del 15 novembre 2004, consid. 2). Del resto, la natura provvisionale del contributo alimentare non poteva sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un avvocato, il Pretore avendo confermato “in via provvisionale un contributo alimentare per la moglie di fr. 850.– mensili per i mesi di ottobre e novembre 2001, aumentato a fr. 950.– mensili dal mese di dicembre del 2001 sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio” (giudizio impugnato, considerando H, pag. 6). Introdotta l'8 ottobre 2007 contro un decreto notificato il 18 settembre 2007 (appello, pag. 2 in alto) l'impugnazione del “decreto cautelare” si rivela dunque tardiva e come tale irricevibile.

                                   2.   Per quanto concerne il merito, litigioso rimane in appello il contributo alimentare per la moglie di fr. 950 mensili vita natural durante. Al tale fine, il Pretore ha accertato che il marito almeno fino al mese di luglio 2001 ha lavorato come “manovale gruista” con un salario di fr. 4035.– mensili, che da agosto 2001 all'agosto 2003 è stato in malattia riscuotendo l'80% del salario e che da allora percepisce indennità dalla pubblica assistenza. Nondimeno, il primo giudice, considerato che una domanda di invalidità era stata respinta poiché l'interessato era stata dichiarato inabile solo nella misura del 30-40% quale gruista ma totalmente abile in altre attività adeguate, gli ha imputato un reddito ipotetico di fr. 3505.– netti mensili, al quale ha aggiunto fr. 150.– mensili per un'attività sporadica da lui svolta da uno spazzacamino, donde un guadagno complessivo di fr. 3655.– netti mensili. Egli ha poi stabilito il fabbisogno del marito in fr. 2186.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 950.–, premio della cassa malati fr. 136.30).

                                         Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato che essa percepiva una rendita d'invalidità di fr. 1555.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2231.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 995.–, premio della cassa malati fr. 136.30). Ciò premesso, il primo giudice, tenuto conto anche delle rispettive disponibilità, ha “confermato il contributo alimentare stabilito mediante decreto del 15 dicembre 2003 (inc. DI. 2001.696) il quale continuerà ad essere corrisposto nella misura di fr. 950.– mensili anche dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio”.

                                   3.   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. I). Al riguardo basti rammentare che trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c). Verso il basso quindi il contributo di mantenimento deve garantire al beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita che il beneficiario ha avuto durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che durante quel lasso di tempo le parti abbiano vissuto in modo eccezionalmente parsimonioso, ad esempio per accantonare i mezzi destinati all'acquisto di un'abitazione. Qualora le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per conservare il tenore di vita allora raggiunto – in ragione dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie domestiche separate – il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1).

                                   4.   L'appellante contesta il reddito di fr. 3655.– mensili imputatogli dal primo giudice rilevando di essere inabile al lavoro per motivi di salute dal 2001 e di avere nel frattempo esaurito il diritto alle indennità giornaliere per malattia tanto da dover far capo alla pubblica assistenza. Soggiunge di aver chiesto la revisione della decisione con cui gli è stata negata la rendita di invalidità e di non avere  trovato alcuna nuova attività. Egli sottolinea inoltre che il contributo di mantenimento riconosciuto alla moglie risulta in ogni modo eccessivo rispetto all'attuale fabbisogno di lei. Rimprovera infine al primo giudice di avere trascurato che, una volta al beneficio del pensionamento, egli potrà contare su un'entrata limitata alla rendita AVS e su un “secondo pilastro” ridotto in seguito al divorzio, per cui un eventuale contributo di mantenimento dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

                                   5.   Se non ché l'appellante dimentica di essersi lasciato precludere dalla lite e una parte preclusa è legittimata ad appellare una sentenza a lei sfavorevole, purché si limiti ad allegare le proprie ragioni o eccezioni senza contestare i fatti addotti dall'avversario, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). E siccome con la risposta il convenuto deve addurre in una sola volta tutte le sue allegazioni di fatto, domande ed eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC), rinunciando a presentare la risposta l'interessato nemmeno ha più la possibilità di avanzare richieste proprie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4a). In concreto, dunque, appare dubbio che le giustificazioni dell'appellante, non desumibili dagli atti e in contrasto con gli accertamenti del primo giudice possano essere considerate in appello. Ci si può invero chiedere se entra in linea di conto la facoltà concessa alle parti di invocare nuovi fatti davanti all'autorità cantonale superiore (art. 138 cpv. 1 CC). Ammesso e non concesso che tale principio si applichi anche alla parte che si è lasciata precludere l'appello in esame non sarebbe destinato a miglior sorte.

                                   6.   a)   Per quel che riguarda il reddito ipotetico, l'interessato si limita in sostanza ad affermare di essere inabile al lavoro, e di non essere in grado di percepire alcun guadagno. Così argomentando egli però non si confronta con le motivazioni addotte dal Pretore secondo cui dalla decisione emessa dall'Istituto delle assicurazioni sociali risultava che l'interessato potrebbe esercitare un'attività adeguata e percepire un reddito di almeno fr. 3505.– mensili. Perché il primo giudice non ha considerato “in modo corretto la documentazione acquisita agli atti” l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e si rivela d'acchito inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

                                                Né sussidia il fatto di non aver trovato un nuovo posto di lavoro malgrado le ricerche messe in atto, giacché tale asserzione non è per nulla sostanziata. Per di più non consta che l'interessato, esaurite le indennità per malattia, abbia condotto con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività, o anche solo che si sia attivato in qualche modo a cercare lavoro. Anche per quel che concerne le sue condizioni di salute nulla è dato di sapere salvo la citata decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali dalla quale risulta un'inabilità lavorativa al 30/40% come gruista ma un'abilità totale per altre attività adeguate (decisione del 2 febbraio 2006 nell'incarto AI richiamato). Nuovamente carente di motivazione, anche sotto questo profilo l'appello rivela la sua inconsistenza.

                                         b)   Quanto all'ammontare del contributo alimentare per la moglie di fr. 950.– mensili, l'appellante sostiene che è sproporzionato ed eccessivo per rapporto all'attuale fabbisogno di lei, ma  omette qualsiasi motivazione. Quali poste ritenute dal primo giudice andrebbero ridimensionate, in quale misura e per quali ragioni l'appellante non dice. Nuovamente sprovvisto di sufficiente motivazione, l'appello è una volta di più irricevibile.

                                         c)   Per quel che riguarda infine la possibilità di ridurre il versamento del contributo a partire dal suo pensionamento “la rendita pensionistica [essendo] di principio inferiore al salario percepito durante il periodo lavorativo”, tutto si ignora. Mancando qualsiasi indicazione sull'ammontare di tale rendita (AVS e pensione) non è possibile verificare un'asserita inadeguatezza del contributo di mantenimento per rapporto alla medesima. L'interessato, dandosene gli estremi, potrà comunque sempre chiedere al momento opportuno una riduzione del contributo alimentare a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC). Ne discende che l'appello, introdotto non senza leggerezza, sfugge a qualsiasi disamina.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. Né può trovare accoglimento la richiesta di assistenza giudiziaria. Finanche irricevibile, l'appello appariva sin dall'inizio destituito di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.

                                   8.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), giovi ricordare che una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella fattispecie il valore capitalizzato del contributo litigioso in favore della moglie supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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