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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2007 11.2007.162

12. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,297 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Rimozione del tutore

Volltext

Incarto n. 11.2007.162

Lugano, 12 ottobre 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 250.2002/R.83.2007 (rimozione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

CO 1    

                                         in merito alla sostituzione di

                                          , , tutore insieme con

                                          , , di

                                          , ora in ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 3 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 15 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore di __________ (1983) una tutela volontaria (art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________, tutore ufficiale. L'11 aprile 2005 la CO 1, divenuta competente per territorio, ha affiancato alla figura di __________ – come contutore – __________.

                                  B.   AP 1, fratello di __________, si è rivolto il 6 marzo 2006 alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di poter sostituire __________. Statuendo l'8 giugno 2006, la Commissione tutoria ha respinto l'istanza. Essa ha rilevato che __________ “non solo non ha commesso comportamenti riprovevoli, ma appare anzi la persona più idonea a trattare il caso, essendo egli professionista”.

                                  C.   Il 15 giugno 2007 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sostituzione, vedendosela nuovamente respingere dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 26 giugno 2007. Contro tale decisione egli è insorto il 2 luglio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 10 luglio successivo lo ha invitato a sostanziare il ricorso. AP 1 ha trasmesso allora un memoriale del 24 luglio 2007, corredato di numerosi documenti. Con decisione del 14 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, non ravvisando alcun motivo per destituire il contutore. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.

                                  D.   Il 3 settembre 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con uno scritto così formulato:

                                         Ricorso

                                         Preso atto della decisione dell'ufficio di vigilanza e tutele interpongo ricorso alla decisione di destituzione del cotutore [sic] di mia sorella __________ signor __________.

                                         Chiedo che tutte le carte agli atti vengano prese in esame da voi.

                                         Ma soprattutto cosa alla quale __________ non ha voluto o potuto rispondermi, chiedo che mi venga spiegato chi mi obbliga a tenere un funzionario statale come cotutore?

                                         Visto che non sono un avvocato e non mi ci sono ancora rivolto, vi prego cortesemente di allegarmi gli articoli di legge che mi impongono un dipendente statale come cotutore.

                                         Stimati saluti.

                                         Il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Il “ricorso” del 3 settembre 2007, che può essere trattato solo come appello, risulta di conseguenza tempestivo.

                                   2.   Legittimato ad appellare in materia di tutele non è qualsiasi terzo, ma solo chi invochi legittimi interessi del pupillo oppure chi lamenti una violazione dei suoi propri diritti o interessi personali (DTF 121 III 3 consid. 2a; più restrittivo: Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 420). Ciò vale anche nel caso in cui litigiosa sia la rimozione o sostituzione di un tutore (Geiser, op. cit., n. 6 e 30 ad art. 446–450 CC). AP 1 non pretende di rappresentare i legittimi interessi della sorella. Che egli possa far valere diritti o interessi propri alla rimozione del contutore è più che dubbio (cfr. DTF 121 III 4 consid. 2b). Comunque sia, dato quanto segue, non è il caso di approfondire il tema. Nella fattispecie l'interrogativo può dunque rimanere irrisolto.

                                   3.   L'autorità tutoria rimuove dal suo ufficio il tutore che si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un'azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta, o è diventato insolvente (art. 445 cpv. 1 CC). Ove il tutore si riveli inidoneo ad adempiere i suoi doveri, anche senza che vi sia colpa da parte sua, l'autorità tutoria può rimuoverlo se gli interessi del tutelato sono esposti a pericolo (art. 445 cpv. 2 CC). In difetto di simili estremi un tutore non può essere destituito, né può rinunciare lui medesimo all'incarico, per lo meno durante il periodo di nomina (Geiser, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC con rinvii).

                                   4.   In concreto l'appellante non prospetta nessun motivo di rimozione a norma dell'art. 445 CC. Crede di poter esigere l'allontanamento di __________ perché nessuna norma lo obbligherebbe a tollerare un funzionario statale in qualità di contutore. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che __________ è contutore di __________, non suo. Ed egli non pretende di rappresentare gli interessi della sorella, tant'è che nel “ricorso” parla soltanto per sé. Sia come sia, procedesse pure l'appellante in luogo e vece della sorella, l'obbligo di tollerare un tutore – si tratti di un pubblico funzionario o di un privato cittadino, poco importa – discende dall'esistenza stessa dell'interdizione, istituita nella fattispecie come tutela volontaria (art. 372 CC). Dacché è stato nominato, poi (di regola per due anni: art. 415 cpv. 1 CC), il tutore può essere sollevato dal proprio incarico solo qualora sussistano – come si è appena spiegato – gli estremi dell'art. 445 CC. Una ripudiazione a beneplacito o una sostituzione per volontà unilaterale non può entrare in linea di conto.

                                   5.   Manifestamente infondato, in quanto ammissibile il “ricorso” dell'appellante risulta così destinato all'insuccesso. Quanto delle disposizioni di legge che egli chiede di poter consultare, il testo completo del Codice civile svizzero è reperibile all'indirizzo dell'Am­ministrazione federale ‹www.admin.ch/ch/i/rs/2/210.it.pdf›.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   7.   Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle autorità tutorie, e più in particolare in merito alla rimozione o alla sostituzione di un tutore, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser, op. cit., n. 31 ad art. 451–453 CC).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –  .

                                         Comunicazione:

                                         –  , ;

                                         –  , , ;                             

                                         –  , ;

                                         –  , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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