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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2009 11.2007.155

23. Dezember 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,863 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

Lesione della personalità mediante diffusione di scritti in Internet: competenza internazionale e per territorio

Volltext

Incarto n. 11.2007.155

Lugano 23 dicembre 2009/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.339 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 2 giugno 2004 dalla

AO 1   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1  (patrocinato dall'  PA 1 ) e   __________ Association, (Associazione __________), ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'edizione di gennaio del 2004 del periodico L__________, pubblicato dalla __________, distribuito alla fine di dicembre 2003, è apparso nella rubrica “Attualità” un articolo firmato da __________ intitolato “AO 1: litigi pericolosi” (pagg. 16 a 19). Il servizio, con il sottotitolo “La banca luganese ha in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e chiede un intervento delle autorità”, si domandava anzitutto se la AO 1 fosse una “banca pulita” e se “i risparmi depositati dai clienti fossero al sicuro”, rispondendo negativamente. Esso riferiva inoltre che erano in corso “almeno cinque procedimenti civili contro la AO 1”, con richieste di giudizio superiori “al miliardo di franchi”, suscettibili a metterne “in grave pericolo la sopravvivenza”. L'articolista continuava esprimendo dubbi sull'attività di sorveglianza della Commissione federale delle banche e del Consiglio federale, riportando stralci di un'interrogazione parlamentare del 19 giugno 2003 del Consigliere nazionale ginevrino __________ e mettendo in collegamento l'attività della banca con i casi “Pizza connection” e “Mani pulite”. Egli rievocava in seguito i passaggi di proprietà dell'istituto, sostenendo che la AO 1 non aveva informato i compratori del “possibile buco di quasi un miliardo di franchi”, né aveva costituito a bilancio le riserve necessarie.

                                         Ripresi stralci della risposta del Consiglio federale alla citata interrogazione, l'estensore dell'articolo riportava opinioni critiche attribuite a un ex membro della Commissione federale delle banche, il prof. __________, come pure al segretario dell'Associazione __________, AP 1 di __________. In tre riquadri si descrivevano tre processi che coinvolgevano la banca e, alla fine del servizio, si riprendeva la seguente dichiarazione attribuita ad __________: “Se un giorno le accuse dei clienti dovessero dimostrarsi fondate, non solo la banca sarà costretta alla bancarotta, ma il danno causato alla piazza finanziaria elvetica sarà incalcolabile”. L'autore concludeva con un commento intitolato “Le banche alla ricerca di clienti da scippare”, firmato dal medesimo __________.

                                  B.   Alcuni giorni dopo (in ogni caso prima del 3 febbraio 2004), l'articolo in questione è apparso sul sito ‹www__________›) con l'indicazione dell'autore nella persona di __________ e della fonte nel periodico L'__________. Allo stesso seguiva un commento con l'indirizzo di posta elettronica ‹__________›, nel quale si affermava che altri quattro istituti bancari in Svizzera avevano in corso vertenze con clienti. Il pezzo è apparso anche, tradotto in inglese, all'indirizzo ‹www.__________› con l'indicazione che si trattava di una traduzione non autorizzata offerta dalla __________ Association di __________. Alla pagina Internet reperibile all'indirizzo ‹www.__________› sotto il titolo “Banking Surveillance, AO 1, etc. in the limelight” figurava – tra l'altro – una lista di articoli di giornale e di atti parlamentari munita di collegamenti (link) verso le pagine in cui erano riprodotti i rispettivi testi, fra cui il noto articolo “AO 1: litigi pericolosi” e la traduzione inglese “AO 1: Alarming Quarrels”.

                                         Nella pagina principale del sito ‹www.__________› è indicato come editore AP 1 e con un doppio clic sul suo nome si accede al suo curriculum vitæ, nel quale si indica che egli è segretario della __________ Association e che il suo recapito di posta elettronica è ‹__________›. Il 3 febbraio 2004 la __________ Association ha sottoposto per osservazioni alla AO 1, tramite comunicazione di posta elettronica partita dall'indirizzo ‹__________›, una bozza di articolo dal titolo “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring” firmato con lo pseudonimo “__________”, che riproponeva sostanzialmente il tema trattato dall'articolo apparso sull'__________, accompagnato da un commento dell'articolista.

                                  C.   Venuta a sapere della pubblicazione dei citati documenti in Inter­net, la AO 1 si è rivolta Il 4 febbraio 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché ordinasse in via cautelare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – alla __________ Association, ad AP 1 e alla __________ di __________, proprietaria del server (provider) che ospitava tali contenuti, di bloccare il sito ‹www.__________› in relazione all'articolo predetto, vietando ai convenuti di divulgare, distribuire o mettere a disposizione su Internet o su supporti cartacei l'articolo “AO 1: litigi pericolosi”. Decretate lo stesso giorno senza contraddittorio le ingiunzioni richieste, il Pretore ha dimesso dalla lite la __________ e ha poi accolto l'istanza con decreto cautelare del 29 aprile 2004, estendendo il divieto alla traduzione inglese dell'articolo “AO 1: Alarming Quarrels” e precisando che il blocco del noto sito si limitava ai due servizi. Inoltre egli ha impartito all'istante un termine di 60 giorni per presentare la causa di merito, termine rettificato in 30 giorni il 3 maggio 2004 (inc. DI.2004.97).

                                  D.   Constatato nel frattempo che i citati articoli e altri pezzi con contenuti simili erano ancora accessibili in Internet e che AP 1 aveva trasmesso testi analoghi per posta elettronica a terzi, il 23 febbraio 2004 la AO 1 si è rivolta al Pretore, chiedendo di ingiungere alla __________ – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP e con l'indicazione dell'immediata esecutività del decreto – di bloccare le pagine ‹www__________› reperibili agli indirizzi ‹www.__________.htm›, ‹www.__________.html› e ‹www.____________________.htm›, vietando alla __________ Association, ad AP 1 e alla __________ “di divulgare o distribuire per e-mail o per altri mezzi di comunicazione, di mettere a disposizione su siti Internet o su supporti cartacei articoli che si riconducono, nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a seguito di pretese di clienti) a quello antecedente “AO 1: litigi pericolosi”.

                                  E.   Con decreto emesso inaudita parte il 24 febbraio 2004 il Pretore ha impartito ai convenuti il divieto richiesto e ha ingiunto loro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'immediata esecutività – di togliere o oscurare gli articoli pubblicati sul sito ‹www.__________. com› nelle pagine ‹www.__________.htm› (limitata­mente al testo di un e-mail del 4 febbraio 2004) e ‹www.__________.html›. Statuendo previo contraddittorio il 30 aprile 2004, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato le misure adottate, estendendo il blocco anche alla pagina ‹www.__________/__________.doc› e impartendo all'istante un termine di 60 giorni per presentare la causa di merito al foro competente, termine rettificato il 3 maggio 2004 in 30 giorni (inc. DI.2004.146).

                                  F.   Il 2 giugno 2004 la AO 1 ha convenuto la __________ Association e AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo

                                         –    di vietare ai convenuti di divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o su supporti cartacei l'articolo “AO 1: litigi pericolosi” e la relativa traduzione inglese “AO 1:

                                              Alarming Quarrels”;

                                         –    di ordinare ai medesimi di bloccare il “sottosito” Internet relativamente ai due articoli menzionati;

                                         –    di proibire loro di divulgare o distribuire per e-mail o per altri mezzi di comunicazione o di mettere a disposizione su siti Internet (appoggiati a provider svizzeri o esteri) o su supporti cartacei articoli che si riconducono, nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a seguito di pretese si clienti) a quello antecedente “AO 1: litigi pericolosi”;

                                         –    di ingiungere ai convenuti stessi di togliere o oscurare gli articoli apparsi in ‹www.__________com› alle pagine ‹www.__________.htm› (limitatamente al testo di un e-mail del 4 febbraio 2004), ‹www.__________.html› e ‹www. __________/__________.doc›;

                                         –    di ordinare la rimozione dal sito ‹www.__________.com› gli articoli “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring” reperibile all'indirizzo ‹www.__________.html›, “Forderung gegenüber der AO 1 und deren 100%ige Tochterfirma __________” in ‹www.__________/__________.doc› e “AO 1: Alarming Quarrels” in ‹www.__________­__________2.html›

                                         –    o, in subordine, di accertare l'illecita lesione della sua personalità in seguito alla messa a disposizione dei citati testi nel sito ‹www.__________.com›.

L'attrice ha chiesto altresì il versamento di fr. 19 027.05 in risarcimento del danno e di fr. 3000.– in riparazione del torto morale.

                                  G.   Nella sua risposta del 19 novembre 2004 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. La __________ Association non si è costituita in giudizio, lasciandosi precludere dalla lite. Il 7 aprile 2005 si è tenuta l'udienza preliminare e

                                         l'istruttoria, iniziata il 21 settembre 2005, è terminata il 2 ottobre 2006. Al dibattimento finale del 12 dicembre 2006 l'attrice ha confermato le sue domande sulla scorta di un memoriale conclusivo trasmesso il 1° dicembre 2006, mentre AP 1 si è visto retrocedere il proprio allegato introdotto l'11 dicembre 2006 perché intempestivo. La __________ Association è, una volta ancora, rimasta assente.

                                  H.   Statuendo il 27 agosto 2007, il Pretore ha ingiunto ai convenuti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP,

                                         –    il divieto di divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o su supporti cartacei l'articolo “AO 1: litigi pericolosi” e la traduzione inglese “AO 1: Alarming Quarrels”,

                                         –    il blocco del “sottosito” Internet relativamente ai due articoli menzionati,

                                         –    il divieto di divulgare o distribuire per e-mail o per altri mezzi di comunicazione o di mettere a disposizione su siti Internet (appoggiati a provider svizzeri o esteri) o su supporti cartacei articoli che si riconducono, nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a seguito di pretese si clienti) a quello antecedente “AO 1: litigi pericolosi”,

                                         –    l'ordine di togliere o oscurare gli articoli pubblicati nel sito ‹www.__________com› alle pagine ‹www.__________ [recte: .htm]› (limitatamente al testo di un e-mail del 4 febbraio 2004), ‹www.__________.html› e ‹www.__________/__________.doc›

                                         –    e quello di rimuovere dal sito ‹www.__________.com› gli articoli “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring” all'indirizzo ‹www.__________/__________­__________.html›, “Forderung gegenüber der AO 1 und deren 100%ige Tochterfirma __________” in ‹www.__________/__________.doc› e “AO 1: Alarming Quarrels” in ‹www.__________­__________2.html›.

                                         Il Pretore ha obbligato inoltre i convenuti a rifondere in solido alla AO 1 fr. 13 509.05 con interessi al 5% dal 2 giugno 2004. La tassa di giustizia di fr. 850.– e le spese sono state poste solidalmente a carico dei convenuti per tre quarti e per il resto a carico dell'attrice, alla quale i convenuti sono stati tenuti a rifondere, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre 2007 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2007 la AO 1 propone di respingere l'appello. La __________ Association non è stata chiamata a esprimersi.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata, emessa il 27 agosto 2007, è pervenuta agli appellanti l'indomani. Esperito nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC, l'appello in esame è perciò tempestivo.

                                   2.   L'appello non è stato intimato a __________ Association, litisconsorte facoltativa dell'appellante, la quale si è lasciata precludere dalla lite. L'esito del giudizio odierno, comunque sia, non è destinato a toccare la sua posizione.

                                   3.   Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua per­sonalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che con­tinua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche.

                                         Vi è offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).

                                   4.   In concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che una persona giuridica è titolare anch'essa di alcuni diritti della personalità, in particolare quello di essere tutelata nel suo onore commerciale. Ed egli ha accertato che l'articolo pubblicato nell'edizione del gennaio del 2004 sull'I__________ era lesiva dell'immagine commerciale dell'attrice, poiché evocava l'idea di una banca che scontentava e ingannava i clienti, di una banca che in ragione di grosse vertenze civili rischiava il fallimento. Passati in rassegna i processi menzionati nell'articolo, il primo giudice ha rilevato che la notifica di precetti esecutivi non è assimilabile alla litispendenza di una causa e che le risultanze istruttorie confermavano sì l'esistenza di procedimenti giudiziari, ma solo per qualche milione di franchi che l'attrice aveva sufficiente solidità finanziaria per sopportare. Per quanto AP 1 poi avesse assicurato all'editore del periodico la prova documentale di cause pendenti contro la banca per un miliardo di franchi, in definitiva nulla era risultato. Inoltre la risposta del Consiglio federale alla citata interrogazione parlamentare era riportata nell'articolo in modo lacunoso e fuorviante, mentre al professore di eco­nomia __________ si attribuivano affermazioni da lui mai proferite, per tacere della circostanza che il paventato rischio di fallimento non si fondava su fatti veritieri e che il commento dell'articolista conteneva inammissibili accuse.

                                         Le lesioni illecite – ha continuato il Pretore – non si ravvisavano solo nell'articolo del periodico diffuso in rete dai convenuti, ma anche nella traduzione inglese da loro eseguita, nel pezzo “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring by __________”, in una lettera 20 gennaio 2004 di AP 1 alla redazione della rivista e in tutti gli altri scritti che riprendevano quei dati mendaci. Per il Pretore gli scritti diffusi dai convenuti ledevano la personalità della banca nel loro intero. Ciò posto, egli ha accolto l'istanza inibitoria, compresa la richiesta di bloccare le pagine Internet, ricordando che anche tale mezzo di comunicazione è uno strumento idoneo a offendere la personalità. Il Pretore ha ravvisato inoltre la colpa dei convenuti per non avere verificato a sufficienza le informazioni che intendevano pubblicare e per avere trasferito le pagine toccate dai provvedimenti cautelari da un provider svizzero a uno americano, condannandoli solidalmente a risarcire all'attrice fr. 13 509.05 per i costi legali preprocessuali, per quelli legati alla procedura cautelare e per quelli di un procedimento esecutivo a __________. Egli ha respinto invece il risarcimento dei costi per il dispendio in risorse umane dell'istituto e per il mancato guadagno dovuto alla perdita di clientela, così come ogni indennità per torto morale.

                                   5.   L'appellante contesta anzitutto la competenza del giudice svizzero a statuire su scritti divulgati in Internet mediante un server americano, asserendo che il dispositivo n. 1.1 “sembra essere indirizzato erga omnes”. Da quest'ultima argomentazione giova subito sgombrare il campo, giacché i divieti e gli ordini contenuti nel dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata sono rivolti “ai convenuti” (sentenza impugnata, pag. 14 dispositivo n. 1.1, prima riga in fondo e seguente), né è dato di capire come l'appellante possa giungere ad altra conclusione.

                                         a)   Ciò posto, la competenza del giudice svizzero per statuire su azioni a protezione della personalità è regolata dalle norme di diritto internazionale privato relative agli atti illeciti, segnatamente dall'art. 129 LDIP (Umbricht/Zeller in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 6 ad art. 129; Deschenaux/Stei­nauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 216 n. 638), quand'anche si tratti di lesioni tramite Internet (Philippe Gillieron, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur Internet in: SJ 123/2001 II pag. 190). Tale disposizione prevede – fra l'altro – la competenza dei tribunali svizzeri del domicilio o del luogo della stabile organizzazione del convenuto (cpv. 1). Né vigono fra la Svizzera e gli Stati Uniti, o con lo Stato della Florida ove parrebbe essere situato il provider che fornisce l'accesso alle pagine Internet in questione (osservazioni, pag. 4), trattati bilaterali o multilaterali che deroghino a tale disciplina (art. 1 cpv. 2 LDIP).

                                         b)   Nella fattispecie AP 1 ha dichiarato di essere domiciliato a __________. La __________ Association indica da parte sua, nel suo sito Internet e sulla sua carta intestata, di avere recapito a __________ (doc. A e C; lettere del 6 e del 15 febbraio 2004 nell'inc. DI.2004.97). Dal profilo internazionale la competenza dei tribunali svizzeri era pertanto data (Dutoit, Droit international privé suisse, 4ª edizione, n. 2 ad art. 129 LDIP). Quanto al “server americano”, per tacere del fatto che tutto si ignora sulla sua identità (nemmeno è stato convenuto in giudizio), nel caso in cui l'autore della lesione della personalità su Internet non avesse domicilio o residenza abituale né una stabile organizzazione in Svizzera, fino al 30 giugno 2008 (RU 2008 pag. 2567) l'azione poteva essere promossa davanti al tribunale svizzero del luogo dove l'atto aveva prodotto i suoi effetti (art. 129 cpv. 2 vLDIP; Desse­montet, Internet, les droits de la personnalité en le droit international privé in: Medialex 1997 pag. 79 seg.).

                                         c)   Circa il diritto applicabile, dandosi lesione della personalità (anche su Internet), la questione era regolata fino al 30 giugno 2008 dall'art. 139 cpv. 1 vLDIP (Dessemontet, op. cit., pag. 81). In concreto i convenuti hanno dimora abituale in Svizzera (art. 139 cpv. 1 lett. b vLDIP; Philippe Gillieron, op. cit., pag. 193). Per di più, il diritto del luogo di dimora abituale del danneggiato coincide con quello del luogo ove l'atto ha prodotto i suoi effetti e ove una lesione era prevedibile (Dessemontet, op. cit., pag. 82; Dutoit, op. cit., n. 8bis ad art. 139). Ne deriva l'applicazione del diritto svizzero.

                                   6.   Il convenuto eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito, rimproverando al Pretore di non avere esaminato la questione e facendo valere che la ratio legis dell'art. 28b CC è quella di tutelare la parte processualmente più debole. A suo parere, pertanto, l'azione andava proposta al “foro del convenuto”. Ora, come rileva l'attrice (osservazioni, pag. 4), l'art. 28b CC relativo al foro delle azioni in materia di lesioni della personalità è stato

                                         abrogato il 1° gennaio 2004 con l'entrata in vigore della legge federale sul foro (RS 271). Riguardo alla competenza per territorio, inoltre, il primo giudice si è espresso in sede cautelare (decreto del 29 aprile 2004, pag. 3 a metà nell'inc. DI.2004.97; decreto del 30 aprile 2004, pag. 3 in fondo nell'inc. DI.2004.146). Non si può dire pertanto che egli abbia trascurato l'eccezione.

                                         Ciò premesso, secondo l'art. 12 lett. a LForo le azioni per lesione della personalità possono essere intentate davanti al giudice del domicilio o della sede di una delle parti. Il foro al domicilio dell'attore ha lo scopo di rendere più efficaci le norme sulla protezione della personalità, ma anche quello di evitare che la vittima scelga il foro a beneplacito, come potrebbe fare se il legislatore avesse optato per il foro del luogo in cui l'atto è stato commesso. Quanto all'autore della lesione, egli deve accomodarsi del fatto che, diffondendo affermazioni fuori del suo Cantone corre il rischio di essere convenuto al foro della vittima (Don­zal­laz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 1 e 7 ad art. 12 con rimandi; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, 4ª edizione, pag. 136 n. 596 seg.; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 141 n. 1050 e 1051). Contrariamente all'opinione del convenuto, la forza eco­nomica delle parti non è quindi un criterio di rilievo, né tanto meno consente di scostarsi dal testo chiaro di legge. Si ricordi che il foro al domicilio dell'attore vale, ora, anche per le azioni riparatorie (Donzallaz, op. cit., n. 10 ad art. 12; Dietrich in: Müller/Wirth, Kommentar Gerichtsstandsgesetz, Zurigo 2001, n. 14 ad art. 17). Se ne conclude che il Pretore del Distretto di Lugano, ove si trova la sede dell'attrice, era senz'altro competente per statuire.

                                   7.   L'appellante si duole che il Pretore abbia rifiutato il richiamo di determinati incarti, in particolare quello riguardante la causa “AO 1/__________” della Pretura del Distretto di Bellinzona, quello della causa “__________/AO 1” pendente davanti alle autorità del Canton Ginevra e tutti gli incarti fra “__________/AO 1” pendenti davanti al “Tribunale di Nassau”. Lamenta poi che il primo giudice ha rifiutato di escutere taluni testimoni nelle procedure parallele introdotte contro la __________ e __________. A suo parere inoltre l'appello merita accoglimento già per il fatto che egli non ha avuto modo di provare la veridicità delle proprie affermazioni. Nelle osservazioni all'appello l'attrice obietta che il richiamo di incarti processuali è superato dall'audizione degli avvocati __________ e __________ e che il convenuto non può censurare il rifiuto di assumere testi da lui neppure proposti (pag. 4 seg.).

                                         a)   In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe ele­menti di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Ove intenda rifiutare determinate prove, in ogni modo, il giudice deve motivare perché tali prove risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). È poi facoltà della Camera civile di appello assumere, su istanza di parte, i mezzi istruttori respinti dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). Per quanto infondato, il rifiuto di assumere prove non comporta in ogni modo il rigetto della petizione.

                                         b)   Con ordinanza del 21 settembre 2005 il Pretore ha respinto le prove notificate dal convenuto, in concreto, per i motivi

                                               esposti nei decreti cautelari, ammettendo solo il richiamo di incarti paralleli pendenti davanti a lui. Nell'ordinanza del

                                               29 gennaio 2004 egli aveva spiegato che i convenuti non potevano ricorrere “all'aiuto di controparte o di terzi (leggasi autorità giudiziarie) per comprovare il buon fondamento dell'articolo”, senza dimenticare che v'era anche un “problema di segreto dei terzi coinvolti in quei procedimenti” (nell'inc. DI.2003.1005, pag. 1 in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Né spiega, concretamente, quali fatti intendesse dimostrare con quei mezzi di prova. Quanto ai testimoni rifiutati nelle procedure parallele, non è dato di sapere nemmeno quali testimoni egli avrebbe voluto escutere. Per di più, davanti al Pretore il convenuto non ha fatto proprie tali prove, sicché non può dolersi del rifiuto di esperirle. Anzi, a ben vedere, egli neppure propone a questa Camera di richiamare essa medesima i citati incarti, facoltà prevista dall'art. 322 lett. b CPC. In assenza di ogni richiesta in tal senso, la doglianza non merita ulteriore disamina.

                                   8.   Il convenuto sostiene che i provvedimenti cautelari sono ormai decaduti, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC per promuovere la causa di merito essendo cominciato a decorrere il 4, rispettivamente il 24 febbraio 2004, quando sono state adottate le misure senza contraddittorio. A suo avviso tale disciplina si impone perché fra la decisione cautelare prima del contraddittorio e il decreto cautelare dopo il contraddittorio intercorre, in particolare nel Ticino, un periodo relativamente lungo durante il quale non si giustifica di imporre una limitazione del diritto di espressione. Di conseguenza i decreti cautelari del 29 e del 30 aprile 2004 non sarebbero validi, il che influisce sulla commisurazione del danno per spese legali e su eventuali risvolti penali.

                                         Contrariamente a quanto l'appellante sostiene in maniera apodittica, il termine dell'art. 28e cpv. 2 CC decorre dalla data della notifica del provvedimento cautelare e non dalle misure d'urgenza adottate inaudita parte (Bugnon, Les mesures provvisionelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher, op. cit., pag. 145 n. 646). I decreti cautelari del 29 e del 30 aprile 2004 sono stati intimati il 30 aprile 2004 e ricevuti, al più presto, l'indomani, sicché la causa di merito introdotta il 2 giugno 2004 è senz'altro tempestiva. Ne discende che le misure provvisionali sono tuttora in vigore, mentre non è questa la sede per accertare fatti di rilevanza penale. Del resto, come riconosce anche l'appellante, la decorrenza del citato termine comporterebbe la decadenza dei provvedimenti cautelari decretati in virtù degli art. 28c segg. CC, ma non compromette di per sé la ricevibilità dell'azione di merito (Bugnon, op. cit., pag. 51 in alto; Bucher, loc. cit.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 28e), salvo nei casi in cui il mancato avvio di quest'ultima debba interpretarsi come consenso tacito alla pubblicazione dell'articolo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure l'appellate pretende però che in concreto la banca abbia mai consentito alla diffusione del servizio.

                                   9.   L'appellante contesta la legittimazione passiva della litisconsorte __________ Association. Rileva che dell'associazione, lasciatasi precludere dalla causa, non si sa nulla, poiché non è iscritta nel registro di commercio e non se ne conoscono gli statuti o gli organi. L'attrice ricorda, nelle osservazioni all'appello, che le associazioni non sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio e sostiene che non compete all'appellante sindacare sulla legittimazione della __________ Association (pag. 3). Ora, che il convenuto nulla sappia della litisconsorte, di cui si professa segretario e socio fondatore, è per lo meno dubbio (doc. B; curriculum vitæ dell'appellante in: ‹www.__________.htm›), né si vede quale interesse egli abbia a invocare la mancata legittimazione della litisconsorte. Sia come sia, l'esistenza di un'associazione non è subordinata all'iscrizione nel registro di commercio (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 61). Né le associazioni sono obbligate a iscriversi, salvo che esercitino uno stabilimento d'indole commerciale (art. 61 cpv. 2 CC), ipotesi che non risulta nella fattispecie. Non vi sono ragioni quindi per dubitare della legittimazione passiva.

                                10.   L'appellante afferma che gli articoli contestati sono diffusi da un server americano, sul quale egli sostiene di non poter intervenire. Egli respinge ogni responsabilità, di conseguenza, qualora la pubblicazione non fosse interrotta. L'argomentazione non può essere condivisa. Come sottolinea anche l'attrice, il convenuto figura in qualità di editor nella pagina principale del sito pubblicato all'indirizzo ‹www.__________.com›. E all'inizio di tale pagina figura l'indicazione “Please note: due to AO 1's persistent legal attack against this website (www.__________.com/__________.htm), some hyperlinks will work only if you manually add either .htm or .html or .doc”. Con un doppio clic sul termine ‹www.__________.com/__________.htm› è possibile accedere a una lista di articoli, fra i quali due di quelli proibiti con il giudizio impugnato, i quali si aprono con un doppio clic sugli indirizzi delle relative pagine Internet  (“Forderung gegenüber der AO 1 und deren 100%ige Tochterfirma __________” in ‹www.__________.com/ __________.doc› e “AO 1: Alarming Quarrels” in ‹www.__________.com/__________­__________2.html›). Più oltre è riprodotta una lettera del convenuto al Pretore, del 6 febbraio 2004, la quale riporta come annesso n. 3 il titolo dell'articolo “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring”. Con un doppio clic su quel titolo si è indirizzati alla pagina ‹www.__________.html›, dove è pubblicato il pezzo.

                                         In definitiva, le pagine contestate sono riconducibili tutte a un sito del quale il convenuto figura come editore, sicché già per tale motivo egli non può negare la propria responsabilità nella pubblicazione. Inoltre l'appellante si limita a sostenere di non poter intervenire sulle pagine che sono state trasferite su un server americano, ma non tenta neppure di prospettare chi sarebbe responsabile dello spostamento e perché ciò sia avvenuto. Ancora nella risposta, del resto, egli negava da un lato ogni responsabilità per il trasferimento delle pagine sul server estero, ma ammetteva di non avere difficoltà nell'ossequiare la richiesta di bloccare tali pagine (pag. 6 n. 12, 35 e 37). In circostanze siffatte l'apodittica affermazione dell'interessato non inficia – per finire – la conclusione del Pretore, secondo cui egli è responsabile della pubblicazione.

                                11.   Per l'appellante i documenti agli atti permettono di dimostrare che, comunque sia, al momento della pubblicazione il gruppo __________ aveva in corso a __________ una causa con cui chiedeva alla banca 15 milioni di franchi, che __________ aveva fatto notificare all'istituto bancario un precetto esecutivo per oltre 232 milioni di franchi e che in Brasile era stato avviato un procedimento penale contro l'attrice promosso dalla famiglia __________. Egli sostiene che la pubblicazione non intendeva affermare la fondatezza di tali pretese, ma informare sul fatto – poi provato – che simili richieste fossero state avanzate. Inoltre la banca ha rinunciato a prendere posizione prima della pubblicazione degli articoli, allorquando avrebbe potuto evitare la procedura e diminuire i danni con una semplice smentita o con l'indicazione che il rischio era nullo. L'appellante fa valere infine che, trattandosi di un articolo giornalistico, determinante era la sostanza della notizia e non la sua assoluta precisione, tanto più che nel complesso la somma indicata non era lontana dalla realtà.

                                         a)   Che l'attrice abbia rifiutato di rispondere alle domande dell'articolista prima della pubblicazione non è di rilievo. La banca in effetti non è rimasta passiva, ma ha comunicato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizione dei fatti non rispondeva a verità (doc. F nell'inc. OA.2004.334). Quanto alla presa di posizione sollecitata dalla __________ Association con la e-mail del 3 febbraio 2004 (doc. E nell'inc. DI.2004.97), la banca ha affermato – senza essere smentita – di avere risposto con lettera raccomandata che il convenuto non ha ritirato (verbale del 24 febbraio 2004, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2004.97). In circostanze del genere la pubblicazione di fatti errati non può essere addebitata all'istituto di credito.

                                         b)   Ciò posto, il Pretore ha rilevato che la notifica di un precetto esecutivo non è assimilabile all'inoltro di una causa civile (sentenza impugnata, pag. 5 in basso) e che i procedimenti giudiziari effettivamente avviati contro la banca non superavano il valore di alcuni milioni di franchi (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). L'appellante ribadisce che i citati ex clienti dell'istituto avanzavano pretese per oltre un miliardo di franchi e che determinante è la sostanza dell'articolo. Così argo­mentando, egli cerca però di assimilare le pretese soggettive di quegli ex clienti con il valore litigioso dei processi effettiva­mente in corso contro la banca. E un fatto non può essere equivocato con l'altro. Né l'appellante contesta la distinta delle procedure giudiziarie pendenti, prodotta dall'attrice il 31 dicembre 2003 nell'incarto richiamato (inc. OA.2004.334 nel fascicolo “edizione doc. di parte attrice”). L'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi non è dunque stata lontanamente provata. E la differenza fra un miliardo e qualche milione di franchi non può definirsi una semplice imprecisione giornalistica, già per il fatto che quest'ultimo ordine di grandezza non costituiva un rischio per la solidità finanziaria dell'istituto.

                                         c)   L'interessato sostiene che gli articoli contestati miravano unicamente a riferire delle pretese avanzate verso la banca da quegli ex clienti. Una volta ancora tuttavia egli sorvola sul fatto che – come ha sottolineato il Pretore – non solo l'articolo in questione, ma anche tutti i successivi scritti a esso riconducibili si fondano sull'assunto (falso) secondo cui la banca era citata in giudizio per oltre un miliardo di franchi e rischiava il fallimento. Del resto il servizio divulgato dal convenuto era chiaro, l'articolista usando a più riprese termini come “cause”, “processi in corso”, “fare causa”, “processi civili”, “procedimenti civili” (doc. A nell'inc. DI.2004.97). Il tema dell'articolo, pertanto, non si riduceva alla segnalazione di mere pretese di ex clienti nei confronti della banca. Con la motivazione del Pretore, in definitiva, l'appellante non si confronta. Egli non spende una parola per contestare che determinanti ai fini del giudizio erano le cause civili pendenti, né contesta l'ammontare del loro valore litigioso accertato dal primo giudice. Da tale profilo l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                12.   Il convenuto fa valere che una delle pagine Internet bloccate dal Pretore non esiste. Effettivamente il primo giudice ha riportato nel dispositivo l'indirizzo ‹www.__________.htm› in modo incompleto, omettendo il suffisso “.htm” (sentenza impugnata, pag. 11, dispositivo n. 1.1, quart'ultima riga). Si tratta di un mero errore di scritturazione, come dimostra il fatto che l'indirizzo figura indicato in modo corretto nelle motivazioni del giudizio (pag. 2 a metà). L'errore è quindi rettificabile in ogni tempo (art. 82 CPC). Del resto non possono sussistere equivoci sull'oggetto del blocco, ossia il testo di una e-mail del 4 febbraio 2004. Opportunamente rettificata, la sentenza del Pretore merita dunque conferma.

                                13.   L'appellante si oppone infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato invece la colpa dei convenuti per non avere verificato in alcun modo le notizie pubblicate, pur disponendo di poca documentazione, e per avere violato i divieti pronunciati in sede cautelare trasferendo le pagine controverse su un server americano. Egli li ha quindi obbligati a rifondere i costi legali dei procedimenti cautelari, da cui ha dedotto le ripetibili già concesse, oltre ai costi per il procedimento esecutivo a __________ (sentenza impugnata, pag. 12).

                                         a)   L'azione di risarcimento per atto illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta a negligenza: Meili, op. cit., n. 16 ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Stei­nauer, op. cit., pag. 208 n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1 CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399 consid. 4.5 con riferimenti).

                                         b)   L'appellante contesta la propria colpa, facendo valere che le misure cautelari sono decadute e che egli non è responsabile della successiva pubblicazione delle pagine sul server americano. Sostiene di non essere l'autore dei pezzi “AO 1/ FBC Saga: Not Exactly Reassuring” e “AO 1: Alarming Quarrels” e che la divulgazione della sua lettera intitolata “Forderung gegenüber der AO 1 und deren 100%ige Tochterfirma __________” non dipende da lui. Ribadisce di essere estraneo al contenuto dei primi due e, in ogni caso, della divulgazione dei tre scritti, non essendovi prova che egli abbia pubblicato in Internet quei testi sul server a __________ o negli Stati Uniti (appello, pag. 7 segg. n. 65 a 67 e n. 71 a 84). Al proposito giovi rammentare che le misure cautelari non sono decadute (sopra, consid. 8) e che la responsabilità del convenuto per la divulgazione in Internet dei servizi contestati è dimostrata dal legame delle pagine che li ospitano con il sito principale ‹www.__________.com› di cui egli è l'editore, dalle affermazioni contraddittorie contenute nel suo memoriale di risposta (sopra, consid. 10) e, per quanto attiene alla pubblicazione sul server __________, dal tenore della sua lettera alla Pretura del 15 febbraio 2004, nel quale definisce quei siti come suoi (“notre site” nell'inc. DI.2004.97). La colpa dell'appellante non può dunque essere seriamente revocata in dubbio.

                                         c)   Per quanto concerne la commisurazione del danno, il convenuto ripete che la domanda cautelare presentata dalla banca il 4 febbraio 2004 era volta al blocco dell'intero sito pubblicato in ‹www.__________.com›, mentre per finire il Pretore ha limitato il blocco a due soli articoli, sicché l'istante è da considerare soccombente in misura quasi totale. Egli sostiene altresì che la procedura a __________ è stata inutile, giacché secondo contratto il provider si riserva il diritto di bloccare la diffusione di una pagina in caso di semplice reclamo da parte di terzi. Aggiunge infine che l'attrice avrebbe potuto ridurre il danno rispondendo alle sue domande. Chiede pertanto, in ultima analisi, che l'ammontare del risarcimento sia “considerevolmente ridotto”.

                                               Nella misura in cui il convenuto postula, genericamente, una riduzione del risarcimento, la domanda è del tutto indeterminata e quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e COC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, sull'esito del procedimento cautelare basti rammentare che la richiesta di giudizio della banca si limitava in realtà all'articolo “AO 1: litigi pericolosi” e alla pagina Internet che, a quel momento, lo ospitava (doc. A in fondo; istanza del 4 febbraio 2004, pag. 5 nell'inc. DI.2004.97). Il Pretore, da parte sua, ha decretato inaudita parte il blocco del sito ‹www.__________› (decreto cautelare del 4 febbraio 2004 pag. 1 in fondo, nell'inc. DI.2004.97). Il provider ha poi interpretato l'ordine in senso più esteso (lettera 6 febbraio 2004 del convenuto alla Pretura, nell'inc. DI.2004.97), sicché a scanso di equivoci il Pretore ha precisato che l'ingiunzione si limitava all'articolo e alla sua traduzione inglese (decreto cautelare del 29 aprile 2004 nell'inc. DI.2004.97). In definitiva, pertanto, l'istanza cautelare nel suo oggetto (blocco degli articoli “AO 1: litigi pericolosi” e “AO 1: Alarming Quarrels) è stata integralmente accolta.

                                               In merito alla necessità del procedimento a __________, eventuali accordi fra il provider e il convenuto non sono opponibili all'attrice e non possono definirsi notori. Inoltre l'avv. __________ ha illustrato lo scopo e l'utilità del proprio intervento sia in sede preprocessuale sia al momento di far autorizzare dal Procuratore generale di Ginevra l'esecuzione immediata del decreto cautelare in quel Cantone (deposizione rogatoriale, risposta n. 2). Neppure l'interessato sostiene, per altro, che la banca avrebbe dovuto procedere per atti propri davanti alle autorità ginevrine o contesta l'ammontare della nota d'onorario del professionista. Quanto alla presa di posizione sollecitata dalla __________ Association, già si è detto che la banca non è rimasta passiva (sopra, consid. 11a). Del resto, se appena si considera che i servizi sono tuttora accessibili in rete nonostante il divieto del giudice, la risposta della banca non avrebbe verosimilmente limitato i danni. Anche al proposito, dunque, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                14.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili per quanto riguarda la __________ Association, che non è stata chiamata a esprimersi.

                                15.   Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della personalità non hanno carattere pecu­niario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edi­zione, pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda, accessoria, di risarcimento danni rimasta litigiosa in appello

                                         (fr. 13 509.05.–) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura non pecuniaria (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008, consid. 2.3 con riferimenti). Il ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 450.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.155 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2009 11.2007.155 — Swissrulings