Incarto n. 11.2007.154
Lugano 23 dicembre 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.334 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 1° giugno 2004 dalla
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 AP 2 (rappresentata dal socio e gerente PA 1 ), e CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 settembre 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 22 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'edizione di gennaio del 2004 del periodico __________, pubblicato dalla AP 2 distribuito alla fine di dicembre 2003, è apparso nella rubrica “Attualità” un articolo firmato da CO 1 intitolato “AO 1: litigi pericolosi” (pagg. 16 a 19). Il servizio, con il sottotitolo “La banca luganese ha in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e chiede un intervento delle autorità”, si domandava anzitutto se la AO 1 fosse una “banca pulita” e se “i risparmi depositati dai clienti fossero al sicuro”, rispondendo negativamente. Esso riferiva inoltre che erano in corso “almeno cinque procedimenti civili contro la AO 1”, con richieste di giudizio superiori “al miliardo di franchi”, suscettibili a metterne “in grave pericolo la sopravvivenza”. L'articolista continuava esprimendo dubbi sull'attività di sorveglianza della Commissione federale delle banche e del Consiglio federale, riportando stralci di un'interrogazione parlamentare del 19 giugno 2003 del Consigliere nazionale ginevrino __________ e mettendo in collegamento l'attività della banca con i casi “Pizza connection” e “Mani pulite”. Egli rievocava in seguito i passaggi di proprietà dell'istituto, sostenendo che la AO 1 non aveva informato i compratori del “possibile buco di quasi un miliardo di franchi”, né aveva costituito a bilancio le riserve necessarie.
Ripresi stralci della risposta del Consiglio federale alla citata interrogazione, l'estensore dell'articolo riportava opinioni critiche attribuite a un ex membro della Commissione federale delle banche, il prof. __________, come pure al segretario dell'Associazione __________, __________ di __________. In tre riquadri si descrivevano tre processi che coinvolgevano la banca e, alla fine del servizio, si riprendeva la seguente dichiarazione attribuita ad __________: “Se un giorno le accuse dei clienti dovessero dimostrarsi fondate, non solo la banca sarà costretta alla bancarotta, ma il danno causato alla piazza finanziaria elvetica sarà incalcolabile”. L'autore concludeva con un commento intitolato “Le banche alla ricerca di clienti da scippare”, firmato dal medesimo CO 1.
B. Il 31 dicembre 2003, avuta notizia della diffusione del periodico __________ agli abbonati, la CO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, un'istanza cautelare nei confronti di AP 1, redattore responsabile del periodico, della AP 2, di CO 1 e della __________, distributore della rivista, per ottenere – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – il divieto di diffondere o spossessarsi in altro modo degli esemplari della rivista, così come il blocco del sito ‹www.__________.html› in relazione all'articolo predetto. Lo stesso 31 dicembre 2003 il Pretore ha decretato le ingiunzioni inaudita parte e con decreto cautelare del 25 aprile 2004, dimessa dalla lite __________, ha accolto l'istanza previo contraddittorio, impartendo alla AO 1 un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito, termine poi rettificato in 30 giorni con lettera del 3 maggio 2004 (inc. DI.2003.1005).
C. Nel frattempo, venuta a sapere dal redattore responsabile che L__________ intendeva pubblicare un nuovo articolo su di essa, il 16 febbraio 2004 la AO 1 ha nuovamente convenuto la AP 2 e AP 1 davanti al Pretore, chiedendo che fosse loro vietato cautelarmente – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero, nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca in seguito a pretese di clienti) a quello citato dianzi (“__________: litigi pericolosi”). L'indomani il Pretore ha decretato l'ingiunzione inaudita parte, confermandola con decreto cautelare del 29 aprile 2004 e impartendo all'istante un termine di 60 giorni, rettificato in seguito a 30, per promuovere la causa di merito (inc. DI.2004.125).
D. Nell'edizione di marzo del 2004 del periodico __________ è apparso, nella rubrica “Forum” (pag. 4, riquadro in basso a destra), un trafiletto non firmato intitolato “L'__________ si scusa”, nel quale si comunicava che nel numero di gennaio erano incorsi errori, e segnatamente che “nel sottotitolo a pagina 16 è sbagliata la menzione ‘professore di economia’; giusto è l'associazione __________ __________”, che “alla tredicesima riga la dicitura ‘il professore di economia __________ va sostituita con ‘l'Associazione __________’ e che la citazione della didascalia a pagina 19 non è del professor __________, ma di __________, segretario dell'Associazione __________ (così come riportato correttamente nel testo)”. In un riquadro nella pagina accanto figurava un altro pezzo non firmato, intitolato “vietato scrivere su…” (riquadro a pag. 5), nel quale si riferiva dei procedimenti cautelari avviati contro il periodico dall'istituto bancario, il cui nome era tuttavia annerito. Nel maggio del 2004 sull'__________ è poi apparso, nella rubrica “Attualità” (pag. 6 e 7), un altro articolo intitolato “Precetti misteriosi dalla Libia” (pag. 16 a 18 nella rubrica “Attualità”), firmato da AP 1, nel quale si narrava di precetti esecutivi notificati a un istituto bancario – il cui nome era oscurato – da un banca di Tripoli, messa in relazione con __________.
E. Il 1° giugno 2004 la AO 1 si è rivolta al Pretore affinché vietasse alla AP 2, a PA 1 e a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di distribuire gli esemplari dell'__________ del gennaio 2004 in loro possesso o di pubblicare o di diffondere in altro modo l'articolo contenuto in quell'edizione, come pure che ordinasse loro di bloccare il sito Internet del periodico in relazione con lo stesso pezzo. In subordine la banca ha chiesto di accertare l'illiceità della lesione alla sua personalità in seguito della diffusione dell'articolo, ha postulato la pubblicazione sulla rivista del dispositivo della sentenza e dei considerandi indicati dal Pretore, così come il versamento di fr. 71 118.65 con interessi al 5% dal 1° giugno 2004 a titolo di risarcimento danni e di fr. 5000.– in riparazione del torto morale.
F. Nella loro risposta del 12 novembre 2004 PA 1 e la AP 2 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la revoca dei provvedimenti cautelari. Il 15 novembre 2004 CO 1 concluso ha anch'egli per il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 aprile 2005 e l'istruttoria, iniziata il 21 settembre 2005, è terminata il 2 ottobre 2006. Nel suo memoriale conclusivo del 1° dicembre 2006 l'attrice ha confermato le proprie domande, salvo limitare a fr. 68 618.65 la richiesta di risarcimento. Al dibattimento finale del 12 dicembre 2006 l'attrice ha ribadito la sua posizione, mentre i convenuti non sono comparsi.
G. Statuendo il 22 agosto 2007, il Pretore ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di distribuire gli esemplari in loro possesso della rivista del gennaio 2004 o di pubblicare o di diffondere in altro modo l'articolo in questione e ha loro ingiunto di bloccare il sito Internet del periodico in relazione con lo stesso articolo. Egli ha condannato i convenuti inoltre a versare solidalmente all'attrice fr. 25 891.– con interessi al 5% dal 1° giugno 2004, ingiungendo alla AP 2 e a AP 1 di pubblicare a loro spese un estratto dei motivi e i dispositivi della sentenza. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti con un appello del 17 settembre 2007 nel quale chiedono di respingere la petizione e di revocare le misure cautelari decretate dal Pretore il 31 dicembre 2003 e il 25 aprile 2004, riformando in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2007 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata, emessa il 22 agosto 2007, è stata intimata il 27 agosto 2007 ed è pervenuta agli appellanti, al più presto, l'indomani (timbro d'intimazione a tergo della sentenza impugnata e appello pag. 2 ). Inoltrato nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC, l'appello è pertanto tempestivo.
2. L'appello non è stato intimato a CO 1, litisconsorte facoltativo degli appellanti, il quale dopo l'udienza preliminare davanti al Pretore si è disinteressato della causa. L'esito del giudizio odierno, comunque sia, non è destinato a toccare la sua posizione.
3. Gli appellanti sostengono che il Pretore ha adottato una procedura irrita, ledendo l'art. 9 Cost., e chiedono che questa Camera accerti tale violazione. Essi si dolgono in particolare che non sia stato permesso alla AP 2 di pubblicare subito sul suo sito Internet la parte dell'articolo non contestata, rimproverando inoltre al primo giudice di avere respinto una loro richiesta di cauzione ancor prima della fine dell'istruttoria e di non avere ammesso talune loro domande a testimoni. Ora, nella misura in cui gli appellanti censurano il decreto cautelare del 25 aprile 2004, ovvero il divieto di pubblicare parzialmente l'articolo sul sito Internet e il rigetto della domanda di “cauzione” (recte: garanzia; art. 380 CPC), il ricorso è fuori tema. Oggetto dell'odierno giudizio non è quel decreto cautelare, che non è stato impugnato e non può più essere messo in discussione, bensì la sentenza di merito del 22 agosto 2007. Per il resto il giudice è perfettamente abilitato a decidere sull'ammissibilità delle domande poste ai testimoni e le parti hanno il diritto di far annotare a verbale le domande rifiutate dal Pretore (art. 236 cpv. 2 e 3 CPC). È poi facoltà della Camera civile di appello assumere, su istanza di parte, le prove respinte (art. 322 lett. b CPC). In concreto però gli appellanti non chiedono di riconvocare testimoni perché siano rivolte loro le domande non ammesse dal Pretore, né spiegano – tanto meno – la rilevanza di quelle domande ai fini del giudizio. Al proposito l'appello non può pertanto essere vagliato oltre.
4. Gli appellanti censurano altresì il rifiuto del Pretore di sentire in qualità di testimoni __________ e __________, postulandone l'escussione in appello. Affermano che il primo giudice ha respinto tali prove senza motivo, mentre ha incomprensibilmente ammesso l'audizione per rogatoria in Brasile di __________, la quale verso alla banca vantava pretese di molto inferiori a quelle di altri due testimoni da loro offerti con recapito in Svizzera.
a) In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Ove intenda rifiutare determinate prove, in ogni modo, il giudice deve motivare perché tali prove risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Con ordinanza sulle prove del 21 settembre 2001 il Pretore ha rifiutato, nella fattispecie, i testimoni notificati dagli appellanti, salvo ammettere __________ Esprimendosi sulle stesse prove offerte da CO 1, egli ha spiegato nondimeno che le altre testimonianze esulavano dal tema della lite, rinviando ai motivi esposti in sede cautelare (pag. 2). E in tale decreto il primo giudice aveva rilevato che l'audizione di __________ e di __________ appariva inutile, sia perché la loro posizione era già stata chiarita, sia perché determinante era l'esistenza di cause civili, non bastando che essi vantassero pretese, seppure oggetto di precetti esecutivi (decreto cautelare del 29 aprile 2004, pag. 4, nell'inc. DI.2004.125 richiamato). Non si può dire pertanto che il primo giudice abbia omesso di motivare il rifiuto delle prove.
b) Si aggiunga che con la motivazione testé riassunta gli appellanti non si confrontano, limitandosi a ribadire che i due testimoni vanno chiamati da questa Camera (art. 322 lett. b CPC) a deporre sul fatto che al momento in cui è stato pubblicato l'articolo (il 31 dicembre 2003) essi vantavano pretese nei confronti dell'attrice per oltre un miliardo di franchi. Se non che, l'ammontare delle pretese avanzate da costoro emerge già dalla testimonianza dell'avv. __________, patrocinatore dell'istituto (verbale del 2 febbraio 2006, pag. 2 verso il basso, pag. 5 e pag. 6 in alto), da un estratto dell'Ufficio di esecuzione (doc. 1), così come da una lettera 11 febbraio 2004 dello stesso __________ (doc. 3). Né l'attrice ha mai negato l'esistenza dei contenziosi con i due clienti o sminuito l'ordine di grandezza delle pretese da loro formulate. D'altro lato neppure gli appellanti hanno mai asserito che l'elenco prodotto dalla banca relativo alle cause pendenti nei suoi confronti il 31 dicembre 2003 sia inattendibile (fascicolo “edizione documenti dalla parte attrice”). In circostanze del genere l'audizione dei due testimoni non apparirebbe, ad ogni modo, suscettibile di recare elementi di rilievo per il giudizio. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
5. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche.
Vi è offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).
6. In concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che una persona giuridica è titolare anch'essa di alcuni diritti della personalità, in particolare quello di essere tutelata nel suo onore commerciale. Ed egli ha accertato che l'articolo pubblicato nell'edizione del gennaio del 2004 sull'__________ era lesiva dell'immagine commerciale dell'attrice, poiché evocava l'idea di una banca che scontentava e ingannava i clienti, di una banca che in ragione di grosse vertenze civili rischiava il fallimento. Passati in rassegna i processi menzionati nell'articolo, il primo giudice ha rilevato che la notifica di precetti esecutivi non è assimilabile alla litispendenza di una causa e che le risultanze istruttorie confermavano sì l'esistenza di procedimenti giudiziari, ma solo per qualche milione di franchi che l'attrice aveva sufficiente solidità finanziaria per sopportare. Egli ha poi constatato che la risposta del Consiglio federale alla nota interrogazione parlamentare era stata riportata nell'articolo in modo lacunoso e fuorviante, che al professore di economia __________ si attribuivano affermazioni da lui mai proferite e che quanto dichiarava __________ non trovava alcun riscontro concreto, per tacere della circostanza che il paventato rischio di fallimento non si fondava su fatti veritieri e che il commento dell'articolista conteneva inammissibili accuse. L'intero articolo rivelandosi lesivo della personalità della banca, il Pretore ha ingiunto ai convenuti di non spossessarsi degli esemplari della rivista e di bloccare il sito Internet su quel servizio. Inoltre egli ha condannato solidalmente i convenuti a risarcire all'attrice fr. 25 891.– per le spese legali e l'onorario fatturato dal revisore esterno, mentre ha respinto la pretesa dell'istituto per il dispendio in risorse umane, il mancato guadagno, la perdita di clientela e la riparazione del torto morale. Infine egli ha ordinato la pubblicazione dei dispositivi della sentenza e di un sunto della motivazione.
7. Gli appellanti obiettano anzitutto che le misure cautelari sono decadute, giacché il termine di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC per promuovere la causa di merito è cominciato a decorrere il 31 dicembre 2003, quando le misure sono state emanate la prima volta. A loro avviso, pertanto, l'attrice non può sollecitare nuovamente tali provvedimenti con un'azione di merito. La doglianza è doppiamente infondata. Intanto il termine dell'art. 28e cpv. 2 CC decorre dalla notifica del provvedimento cautelare e non dalle misure d'urgenza adottate senza contraddittorio (Bugnon, Les mesures provvisionelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, 4ª edizione, pag. 145 n. 646). Il decreto cautelare del 25 aprile 2004 è stato intimato il 29 seguente ed è stato notificato, al più presto, l'indomani (v. anche osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). La causa di merito introdotta il martedì 1° giugno 2004 successivo al lunedì di Pentecoste, giorno festivo ufficiale (art. 1 cpv. 1 n. 7 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino del 10 luglio 1934 [RL 10.1.1.1.2]), era pertanto tempestiva. Quanto alla decorrenza del termine, essa comporta l'estinzione dei provvedimenti cautelari decretati in virtù degli art. 28c segg. CC, ma non osta alla ricevibilità dell'azione di merito (Bugnon, op. cit., pag. 51 in alto; Bucher, loc. cit.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 28e CC), salvo nei casi in cui il mancato avvio di quest'ultima debba interpretarsi come consenso tacito alla pubblicazione dell'articolo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure gli appellanti pretendono però che in concreto la banca abbia mai consentito alla diffusione del servizio.
8. Asseverano gli appellanti che i provvedimenti cautelari decretati dal Pretore erano ingiustificati, sicché l'attrice non ha alcun diritto al risarcimento delle spese sopportate per l'adozione di tali misure. A mente loro la banca non aveva reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Inoltre la contestata lesione della personalità era giustificata da un interesse pubblico preponderante e la misura richiesta risultava sproporzionata. Sta di fatto che, avessero inteso contestare i provvedimenti cautelari decretati dal Pretore, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare il decreto del 25 aprile 2004. Nella misura in cui contestano i presupposti per l'emanazione di misure in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC, il loro appello è pertanto – una volta ancora – fuori tema. Sul risarcimento del danno si tornerà in appresso (consid. 15c).
9. Gli appellanti reputano che, seppure l'articolo ledesse illecitamente la personalità dell'attrice, non sussiste più alcun rischio di lesione imminente, dato che la notizia risale alla fine del 2004 ed è superata dagli eventi, tanto che non è più stata riproposta nel periodico. Non avrebbe dunque senso proibire una pubblicazione che essi non hanno più intenzione di diffondere e che non comporterebbe alcun danno per l'istituto, come dimostra il fatto che la banca non è stata in grado di provare una perdita di guadagno dovuta alla pubblicazione. Secondo loro, spettava alla banca ridurre gli effetti molesti dell'articolo chiedendo la pubblicazione di una risposta. Nelle sue osservazioni all'appello l'attrice obietta che i convenuti hanno rinunciato a diffondere il pezzo solo perché inibiti dal provvedimento cautelare emesso dal Pretore e non per volontà loro (pag. 6 seg.).
a) Il diritto di risposta è uno strumento della protezione della personalità complementare alle altre azioni (Schwaibold in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 28g con rimandi; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 263, §15 n. 15.05). Chi non fa uso del diritto di risposta non si preclude quindi la possibilità di far capo alle azioni dell'art. 28a CC. Gli appellanti confondono inoltre il rischio di lesione imminente, oggetto dell'azione preventiva dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, con il pregiudizio – di natura patrimoniale o morale – oggetto delle azioni riparatrici previste dall'art. 28a cpv. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 192 n. 582; Tercier, op. cit., pag. 83 n. 572 segg.). Ai fini dell'azione preventiva poco importa che la banca non abbia dimostrato un pregiudizio economico consecutivo alla pubblicazione dell'articolo nel gennaio del 2004. Del resto, neppure i convenuti contestano che il rischio di fallimento evocato nel servizio fosse un'affermazione atta a ledere gravemente l'immagine della banca nel lettore medio.
b) Più delicata è la questione legata all'imminenza della lesione. L'attrice non ha chiesto invero di far cessare una lesione attuale (art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), mentre la domanda intesa a far accertare l'illiceità della lesione (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) è stata formulata solo in subordine e al riguardo il Pretore non si è pronunciato, avendo accolto la richiesta principale. Nella misura in cui gli appellanti si dilungano su tali aspetti, il loro ricorso è pertanto inconcludente, alla stessa stregua della citazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 122 III 449 e 120 III 373 sul requisito dell'interesse attuale cui soggiace
l'azione di accertamento. Ciò precisato, l'azione preventiva presuppone il rischio che, al momento del giudizio, la lesione sia imminente (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). Devono sussistere pertanto indizi concreti. La mera eventualità che la lesione si ripeta non basta (Tercier, op. cit., pag. 126 n. 918; Meili, op. cit., n. 2 ad art. 28a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 202 n. 598). Se la minaccia viene meno in pendenza di causa, l'azione va respinta, fermo restando che il giudice potrà tenere conto di ciò nel riparto degli oneri processuali e delle ripetibili (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier, op. cit., pag. 126 n. 921).
c) Nella fattispecie risulta dal sito Internet della rivista che è possibile ottenere in ogni tempo copie arretrate del periodico e che gli abbonati hanno modo di consultare tutti gli articoli pubblicati in numeri arretrati, il cui titolo e le prime righe sono liberamente accessibili (‹www__________.ch›). Il pericolo che una lesione della personalità dell'attrice si ripeta resta dunque imminente, tanto più che i convenuti non assicurano di avere distrutto le copie cartacee della rivista in loro possesso né dichiarano di rinunciare alla pubblicazione dell'articolo sul sito Internet, salvo voler aggiungere la rettifica circa l'erronea affermazione attribuita al prof. __________. E
un'ulteriore diffusione del servizio reitererebbe il rischio di offesa alla personalità dell'attrice (analogamente, nel quadro di provvedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 745 n. 32c consid. 7). Gli appellanti affermano altresì che la banca oggi non deve più temere il fallimento, sicché il pubblico ha perso interesse alla notizia, ma l'assunto non basta per privare di apprezzabile rilievo le notizie riportate nell'articolo. A maggior ragione ove si consideri che l'esito delle cause civili non può dirsi un fatto notorio per il comune lettore, di modo che la lettura del pezzo continuerebbe a lasciare nel pubblico un'immagine negativa circa la solidità finanziaria dell'istituto (cfr. RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4c).
10. Per gli appellanti il Pretore ha violato la libertà di stampa, poiché ha proibito l'intero articolo, compresi passaggi che l'attrice non ha contestato. Svariate notizie inoltre sarebbero state dimostrate da CO 1 con il memoriale di risposta (coinvolgimento della banca in inchieste penali in Brasile, conti cifrati presso l'istituto legati alla corruzione di politici italiani, riciclaggio di denaro legato alla mafia siciliana, sparizione di importanti documenti affidati alla banca dal cliente __________), ma il Pretore ha ignorato simili argomentazioni. Anzi, egli avrebbe censurato finanche la pubblicazione di un atto parlamentare.
a) Censurare in blocco un'intera pubblicazione presuppone grande cautela, dato il mandato d'informazione che svolge la stampa (art. 28 cpv. 2 CC; sopra, consid. 4). Determinante tuttavia è l'impressione suscitata nel lettore medio dalla dichiarazione nella sua globalità (sopra, consid. 4). Il Pretore ha ritenuto che “l'intero articolo appare lesivo della personalità di AO 1 e non è suscettibile di essere per così dire ‘salvato’ in alcuna delle sue parti, talmente invasiva e strutturale essendo la connotazione d'illecita violazione della vittima AO 1, che lo sottende” (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). In effetti il servizio è di assoluta omogeneità tematica. La descrizione delle cause civili in cui era coinvolta l'attrice era finalizzata a suffragare la tesi principale dell'articolista, ossia che i processi superavano il valore di un miliardo di franchi e avrebbero anche potuto far fallire la banca. E con la motivazione del Pretore gli appellanti non si confrontano. Né spiegano, per ipotesi, quali singole informazioni sarebbe stato possibile pubblicare separatamente. Non motivato a sufficienza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), in proposito l'appello risulta finanche irricevibile.
b) Per quanto attiene all'interrogazione del Consigliere nazionale __________, il Pretore ha rilevato che l'articolista ha riportato solo stralci della risposta del Consiglio federale fuori contesto, omettendone la parte principale (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Ora, una lesione illecita della personalità può verificarsi anche nel caso in cui siano sottaciuti fatti essenziali, se ciò mette il soggetto in una luce equivoca (RtiD II-2007 pag. 663 consid. 12c). Gli appellanti non contestano di avere tralasciato elementi essenziali della risposta che il Consiglio federale ha dato all'atto parlamentare, né che tali omissioni fossero atte a ledere la personalità dell'attrice. In circostanze siffatte non è dato a divedere come fosse possibile salvaguardare il testo della sola interrogazione o degli stralci della risposta del Consiglio federale riportati nel pezzo senza ledere la personalità dell'attrice. Una volta ancora, pertanto, la censura si rivela priva di fondamento.
11. Gli appellanti rievocano il contenuto dei tre riquadri che accompagnano il pezzo principale, intitolati “Causa A: Tra il __________ e __________” sulle cause civili tra la banca, il gruppo __________ e la __________ (doc. A, pag. 16), “Causa B: Gelati al sapore di mafia” sui dissidi tra la banca con la famiglia __________ (doc. A, pag. 17) e “Causa C: Il mistero dei documenti scomparsi” sui contrasti fra la banca e il dott. __________ (doc. A, pag. 18). Essi ribadiscono la loro versione dei fatti, in particolare della lite con il gruppo __________ e della vertenza con __________, sottolineando che la somma delle due pretese superava il miliardo di franchi, che la banca ha rifiutato di rispondere alle domande dell'articolista e nemmeno ha contestato le affermazioni contenute nei riquadri, di cui CO 1 ha dimostrato la veridicità nel suo memoriale di risposta davanti al Pretore. L'attrice obietta di avere contestato integralmente il pezzo e sostiene che l'istruttoria ha dimostrato la falsità di tali affermazioni, facendo valere altresì che il rinvio a precedenti allegati di causa è irricevibile (osservazioni, pag. 18).
a) Che l'istituto di credito abbia rifiutato di rispondere a domande dell'articolista prima della pubblicazione non è rilevante. Né esso è rimasto passivo. Anzi, ha spiegato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto bancario, avvertendo che l'esposizione dei fatti non corrispondeva a verità (doc. F). Eventuali inesattezze, pertanto, non possono in alcun caso esserle addebitate.
b) Con la petizione l'attrice affermava che le tre “cause” citate non esistevano, almeno nei termini indicati nell'articolo: la prima era un'azione di rendiconto e le altre due erano processi avviati dalla banca contro suoi ex clienti (pag. 7). In simili condizioni toccava ai convenuti dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nei tre riquadri (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 230 n. 672; Meili, op. cit., n. 56 ad art. 28 CC;). Costoro richiamano – per di più genericamente – la risposta del litisconsorte CO 1, ma ciò non è ammissibile, la motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309). Né spetta a questa Camera passare al vaglio la ponderosa documentazione – quattro classificatori contenenti almeno un centinaio di fogli – prodotta da CO 1 alla ricerca di non meglio identificate prove che sostengano la tesi degli appellanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 183).
Agli atti figura invero una lettera in cui __________ elencava le sue pretese nei confronti della banca, che – tenuto conto degli interessi – ammontavano ad alcune centinaia di milioni di franchi (doc. 3). Il legale della banca ha confermato altresì di ricordare richieste di danni milionari da parte del gruppo __________, confermando l'ordine di grandezza degli importi indicati nel documento (deposizione dell'avv. __________, del 2 febbraio 2006: verbali, pag. 5 verso il basso). Quanto al contenzioso con __________, dagli atti risulta che questi ha più volte escusso la banca per importi da 200 a 241 milioni di franchi (doc. 1), mentre l'avvocato __________ ha dichiarato che le cause milionarie introdotte nei confronti dell'istituto sono state stralciate dai ruoli (deposizione del 2 febbraio 2006, verbale pag. 5 in basso e seg.). __________ da parte sua, non ha saputo quantificare le sue pretese verso la banca, precisando che la causa civile non è ancora stata intentata, la vicenda essendo all'esame della magistratura penale brasiliana (deposizione per rogatoria, risposta n. 1 dell'interrogatorio e n. 1 del controinterrogatorio).
Sia come sia, il Pretore ha reputato che la notifica di un precetto esecutivo non è assimilabile all'inoltro di una causa civile (sentenza impugnata, pag. 6 verso il basso) e che determinanti per valutare la veridicità di quanto affermavano i convenuti erano solo i procedimenti giudiziari effettivamente pendenti nei confronti della banca, il cui valore complessivo non superava alcuni milioni di franchi (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Gli appellanti ribadiscono che i citati ex clienti avanzavano richieste per oltre un miliardo di franchi, ma non sostengono che il valore delle cause pendenti contro l'istituto il 31 dicembre 2003 raggiungesse quella cifra, come asseriva l'articolo. A ben vedere, con la motivazione della sentenza impugnata essi non si confrontano, tanto che nel ponderoso memoriale di appello non spendono una parola per contestare l'assunto da cui si è dipartito il Pretore, secondo cui determinati erano unicamente le cause civili già pendenti davanti a un tribunale. Né essi contestano l'ammontare del valore litigioso accertato dal primo giudice. Fuori tema e privo di motivazione pertinente, al riguardo l'appello si rivela una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
c) Si volesse – per ipotesi – prescindere dalla carenza di motivazione, la tesi degli appellanti non sarebbe destinata a miglior sorte. Davanti al Pretore l'attrice ha prodotto infatti, su istanza dei convenuti, una distinta delle cause pendenti contro di lei il 31 dicembre 2003 (nel fascicolo “edizione doc. di parte attrice”), dalla quale risulta che il valore delle domande era di alcune decine di milioni di franchi. Tale lista non è mai stata contestata dai convenuti, i quali hanno rinunciato al dibattimento finale. Per quanto attiene alla vertenza con __________, il 31 dicembre 2003 pendeva unicamente una causa di fr. 10 000.– con interessi e spese esecutive (doc. 2; deposizione dell'avv. __________, del 2 febbraio 2006: verbali, pag. 2 a metà). Quanto al gruppo __________, l'avvocato __________ ha dichiarato che le pretese avanzate con riconvenzione verso la banca erano in realtà a 66 milioni di marchi tedeschi, mentre in altri processi pendenti alle Bahamas le domande non erano ancora state quantificate (deposizione del 2 febbraio 2006, pag. 3 e pag. 6 seg.). Tali circostanze erano per altro già emerse dall'audizione del dott. __________, presidente della direzione generale della banca (deposizione del 6 febbraio 2004: verbali, pag. 4 nell'inc. DI.2003.1005 richiamato). L'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi non è dunque stata dimostrata dai convenuti, benché nel servizio l'articolista abbia usato a più riprese termini come “cause”, “processi in corso”, “fare causa”, “processi civili”, “procedimenti civili” (v. doc. A). Per il resto, neppure gli appellanti asseriscono che la distinzione fra cause civili e semplici pretese sia un'imprecisione giornalistica irrilevante. Anche su questo punto il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.
12. Gli appellanti fanno valere che l'asserzione secondo cui nei frangenti descritti la banca rischiava il fallimento era un'opinione personale – in quanto tale non censurabile – dell'articolista e di __________, segretario dell'Associazione __________. E a loro parere l'affermazione aveva fondamento, giacché se si sottrae dal capitale proprio della banca il miliardo di franchi che questa avrebbe dovuto pagare ove le accuse nei suoi confronti fossero risultate legittime, essa non avrebbe più avuto fondi sufficienti per proseguire l'attività, indipendentemente dal fatto che i revisori e i dirigenti della banca reputassero nullo il rischio processuale e che dopo il 31 dicembre 2003 l'istituto abbia vinto tali cause. Il Pretore ha ritenuto invece che l'asserzione non poteva essere considerata un semplice giudizio di valore, tanto meno ove si pensi che essa poggiava su fatti inveritieri (sentenza impugnata, pag. 9).
Commenti e opinioni devono essere riconoscibili dal lettore (DTF 126 III 308 consid. bb). Per tacere del fatto che in concreto l'asserto è stato attribuito erroneamente – come ammettono anche i convenuti (doc. 4, pag. 4 in basso a destra) – a un professore di economia, già membro della Commissione federale delle banche, difficilmente il lettore avrebbe potuto riconoscere in esso
un'opinione personale dell'articolista. In ogni caso, opinioni, commenti o giudizi di valore sono leciti nella misura in cui appaiono fondati alla luce della fattispecie cui si riferiscono. E se si tratta di giudizi commisti ad asserzioni di fatto, le quali devono essere verificate, essi sono soggetti a una verifica di veridicità (DTF 126 III 308 consid. bb). Nel caso in esame l'ipotesi di un fallimento bancario formulata nel servizio giornalistico si fondava sul presupposto che a quel momento pendessero contro l'istituto processi civili per oltre un miliardo di franchi. Tale presupposto di fatto, come detto (sopra, consid. 11c), è risultato fallace. In circostanze del genere l'affermazione non era tutelabile neppure nella misura in cui potesse configurare un'opinione.
13. Per quanto attiene al commento “Le banche alla ricerca di clienti da scippare” firmato da CO 1 e pubblicato a chiosa del servizio giornalistico, gli appellanti affermano trattarsi di una critica generale agli istituti di credito. Informare sull'esistenza di cause civili contro una banca e riferire che per l'Associazione __________ esiste il rischio di un fallimento in un caso specifico non è lesivo della personalità. Il Pretore ha reputato, da parte sua, che le argomentazioni e gli apprezzamenti dell'autore si basano su dati di fatto inveritieri e trascendono l'ammissibile laddove millantano, senza supporto probatorio, truffe ai danni di clienti e scarsa sicurezza della banca (sentenza impugnata, pag. 9 verso il basso).
Ora, già si è visto che l'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi non è stata dimostrata (sopra, consid. 11c) e che, di conseguenza, l'opinione della citata associazione circa il rischio di un fallimento bancario si ancorava a presupposti inesistenti (sopra, consid. 12). Nulla impediva all'articolista di formulare critiche anche dure al sistema bancario. Al limite egli poteva anche accusare genericamente gli istituti di credito di “truffare” e “scippare” i clienti. Sta di fatto che nell'articolo il nome dell'attrice figura almeno due volte. Inoltre il commento è correlato graficamente all'articolo principale, con il quale si poneva in chiara unità tematica. Ciò induceva il destinatario medio, ovvero non prevenuto e di adeguata cultura, a desumere che – come tutte le banche – l'attrice “truffi” e “scippi” i propri clienti. Attacchi inutilmente offensivi, però, sono in ogni caso illeciti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 233 n. 674 con rimandi alle note 54 e 55). Ed
espressioni come quelle usate dall'articolista costituivano, già per i toni, un'invettiva non solo qualunquista, ma finanche ingiuriosa. Per di più non si vede, né gli appellanti spiegano, come il commento a un articolo possa essere pubblicato senza il pezzo principale, con il rischio di suscitare confusione ed equivoci nel lettore. Anche sotto questo profilo, pertanto, il giudizio impugnato resiste alla critica.
14. Gli appellanti si oppongono altresì alla pubblicazione della sentenza, facendo valere di avere già rettificato spontaneamente l'errore d'impaginazione nell'edizione successiva della rivista e che non v'è lesione illecita della personalità che giustifichi la pubblicazione.
a) Dandosi violazione della personalità, il leso può chiedere che una rettifica o che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (art. 28 cpv. 2 CC). La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha chiesta, se la lesione della personalità è giunta a conoscenza di terzi e se la misura è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio. Ove l'attore solleciti la pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice, che gode di ampio margine di apprezzamento, precisare quando, dove e come ciò debba avvenire (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 3 e 4 con riferimenti). Alla luce di tutto quanto precede, in concreto la pubblicazione del dispositivo e di un sunto dei motivi sul periodico che ha leso la personalità dell'attrice risulta senza dubbio un provvedimento idoneo e proporzionato a riparare il torto.
b) Per quanto attiene ai modi della pubblicazione, occorre attenersi al principio per cui questa deve raggiungere nella misura del possibile chi ha letto l'articolo (DTF 126 III 216 consid. 5a). Il Pretore si è dipartito dal medesimo precetto (sentenza impugnata, pag. 14 a metà) e ha ordinato di pubblicare
l'estratto della sentenza “nella parte alta e centrale della pagina n. 16 della rivista stessa, con caratteri grafici identici al titolo dell'articolo contestato” (sentenza impugnata, dispositivo C). Gli appellanti se ne dolgono, facendo valere che usando i caratteri grafici del titolo (ventidue caratteri per riga con un'interlinea di almeno 2.5 cm) occorrerebbero almeno nove pagine per riportare l'estratto della sentenza e chiedono di adottare i caratteri del testo dell'articolo (appello, pag. 12 a metà), sostenendo che la pubblicazione della rettifica non può occupare più di mezza pagina.
Ora, la scelta circa i modi della pubblicazione è governata dal principio della proporzionalità (Meili, op. cit., n. 12 ad art. 28a CC). In concreto il pezzo contestato occupava quattro pagine, compreso il commento e le fotografie (doc. A). Una pubblicazione estesa su nove pagine sarebbe pertanto eccessiva, ma una rettifica di appena mezza pagina sarebbe irrisoria. L'attrice obietta che “ovviamente” i caratteri del titolo si impongono per la sola parte introduttiva della pubblicazione (osservazioni, pag. 8 n. 10). A ben vedere il dispositivo del Pretore si presta a interpretazioni. Giova quindi chiarirlo, precisando che la pubblicazione dovrà occupare almeno una pagina del periodico, priva di altri contenuti, che la parte introduttiva fino a “in tema di protezione della personalità” dovrà essere scritta con caratteri analoghi a quelli adoperati per il titolo del commento all'articolo contestato, che il sunto dei motivi andrà redatto con caratteri uguali a quelli del testo dell'articolo, mentre i dispositivi con caratteri identici a quelli del paragrafo introduttivo (“catenaccio”).
c) Per quanto si riferisce al contenuto della pubblicazione, il Pretore ha ordinato quella del dispositivo sul divieto di diffondere l'articolo in forma cartacea o tramite Internet e quella del dispositivo sul risarcimento del danno, accompagnati dal seguente sunto dei motivi:
che in sintesi il paradigma emerso dall'istruttoria è perfettamente all'opposto rispetto a quanto pubblicato dalla __________, ossia che la AO 1 non ha in corso cause miliardarie (bensì al massimo per importi riconducibili a pochi milioni di franchi) e che essa è finanziariamente solida, tanto da non rischiare per nulla il fallimento. Inoltre è emerso che né la CFB è intervenuta contro la CFB [recte: AO 1], né il prof. __________ ha mai affermato di rischi di fallimento o dell'esistenza di cause miliardarie. Quelli pubblicati sono dunque dei fatti falsi e inveritieri;
In concreto tutte le argomentazioni e i giudizi di valore dell'autore CO 1 si basano su dei dati di fatto non veri e per il resto superano decisamente l'ammissibile, laddove millantano – senza appunto alcun fondamento probatorio di fatto – delle truffe ai danni di clienti, della poca sicurezza e “pulizia” della AO 1 eccetera;
che la petizione appare in definitiva perfettamente fondata sotto questo profilo, siccome l'intero articolo in questione appare lesivo della personalità di AO 1 e non è suscettibile di essere per così dire “salvato” in alcuna delle sue parti, talmente invasiva e strutturale essendo la connotazione d'illecita violazione della vittima AO 1, che lo sottende.
Gli appellanti sostengono che l'unica imprecisione concerne l'errore d'impaginazione in cui essi sono caduti e il conseguente scambio di nomi, da loro già rettificato, di modo che non si giustifica un'altra pubblicazione. Soggiungono che in ogni caso le formulazioni del Pretore sono troppo generiche e potrebbero indurre il lettore medio a ritenere che tutti i fatti riportati nell'articolo siano falsi e tutti i giudizi dell'articolista infondati. Al Pretore essi rimproverano inoltre di non avere spiegato perché tutte le frasi dell'articolo sarebbero lesive della personalità dell'attrice, in particolare laddove evocano la perdita di documenti all'interno della banca, l'apertura di un procedimento penale in Brasile, l'esistenza della nota interrogazione parlamentare, come pure i retroscena legati allo scandalo delle tangenti in Italia e del riciclaggio di denaro tramite la filiale di __________. Essi soggiungono dipoi che lo scopo della pubblicazione non è quello di comunicare al pubblico i dettagli sul risarcimento di eventuali danni. L'attrice fa valere, nelle sue osservazioni all'appello, di avere sempre contestato la veridicità dell'articolo nel suo intero e ricorda che il Pretore ha accertato come le gravi asserzioni contenute nel pezzo non siano state dimostrate (pag. 9 segg.).
Come si è visto (consid. 10 a 13), oltre all'errore d'impaginazione ammesso dai convenuti, il Pretore ha accertato – in sintesi – che l'intero articolo si fondava su un assunto fallace, ossia sulla pretesa esistenza di cause civili per un valore litigioso superiore al miliardo di franchi, le quali avrebbero potuto comportare il fallimento della banca. La rettifica dell'errore d'impaginazione pubblicata spontaneamente dal periodico nel marzo del 2004 (doc. 4; sopra, consid. D), oltre che di difficile comprensione per un lettore medio, non esclude dunque una pubblicazione ordinata dal giudice sulla base dell'art. 28a cpv. 2 CC. Sul contenuto e le modalità della pubblicazione il giudice gode poi di ampio apprezzamento. Egli può disporre la pubblicazione integrale o parziale del dispositivo o dei considerandi o, ancora, di una sua dichiarazione (RtiD II-2004 pag. 528 consid. 3). In concreto occorre, per fugare l'impressione negativa destata dall'articolo nel lettore, collocare i dispositivi nel loro contesto, sicché un sunto dei motivi appare indicato. Quanto al dispositivo riguardante il risarcimento dei danni, la sua pubblicazione è atta a illustrare le conseguenze della lesione illecita della personalità (I CCA, sentenza inc. 11.2004.102 del 22 maggio 2007, dispositivo n. 3). Né ostano alla pubblicazione prioritari interessi volti alla salvaguardia della sfera privata dei convenuti, come questi a torto pretendono.
d) Più delicato è determinare il sunto dei motivi da cui il lettore medio deve poter arguire le circostanze di fatto determinanti e capire il senso dei dispositivi pubblicati. Nel testo – informe – del Pretore occorre emendare anzitutto un'imprecisa trascrizione del titolo dell'articolo nel primo dispositivo e uno scambio di sigle nei motivi (CFB invece di AO 1). Ciò premesso, nella sua inorganicità il testo non enuncia quali fatti inveritieri abbia narrato l'articolista, suscitando l'impressione che il servizio sia il prodotto di una pura menzogna, mentre esso è la montatura di uno spunto reale (le pretese accampate da taluni clienti verso la banca). Nella pubblicazione del sunto occorre dunque spiegare al lettore – per l'essenziale – che nel gennaio del 2004 la banca non aveva in corso cause civili per un miliardo di franchi, ma solo per alcuni milioni di franchi (sentenza impugnata, pag. 5 segg.; sopra, consid. 11), che essa aveva importanti accantonamenti e che per quei pochi milioni essa non rischiava alcun tracollo (sentenza impugnata, pag. 5 e 7 in basso), che la risposta del Consiglio federale all'interrogazione del Consigliere nazionale __________ è stata riportata nell'articolo in modo lacunoso (sentenza impugnata, pag. 7; sopra, consid. 10b), che il professore di
economia __________ non ha mai prospettato alcun pericolo di fallimento bancario (sentenza impugnata, pag. 7), che i timori espressi da __________, segretario dell'Associazione __________, poggiavano su una mera opinione personale sprovvista di riscontri concreti (sentenza, impugnata, pag. 8 seg., sopra, consid. 12), che l'articolista ha espresso il proprio commento dando per scontato un rischio di fallimento fondato su una semplice congettura (sentenza impugnata, pag. 9; sopra consid. 13) e che le singole parti dell'articolo sono strettamente connesse e funzionali rispetto all'assunto (falso) dell'esistenza di cause civili suscettibili di provocare un dissesto dell'istituto di credito (sentenza impugnata, pag. 9 in basso; sopra, consid. 10a). Ai fini della pubblicazione il sunto delle motivazioni va riformulato di conseguenza.
15. Gli appellanti si oppongono infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato invece la colpa del giornalista per avere riportato le falsità contenute nell'articolo, come pure quella dell'editore e del redattore responsabile per avere omesso ogni verifica al riguardo, onde la responsabilità solidale dei convenuti per i danni occasionati. Ai fini del calcolo egli ha addizionato i costi legali preprocessuali e quelli per il procedimento provvisionale, da cui ha dedotto le ripetibili accordate con il giudizio cautelare, e il costo delle prestazioni fornite dall'ufficio di revisione della banca per le verifiche del caso e per le testimonianze occasionate dalla lite.
a) L'azione di risarcimento per atto illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta a negligenza: Meili, op. cit., n. 16 ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 208 n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1 CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399 consid. 4.5 con riferimenti).
b) Gli appellanti respingono ogni colpa con l'argomento che, interpellata dal giornalista, la banca aveva rifiutato di rispondere alle domande, che lo scambio di nomi nell'impaginazione dell'articolo non ha influito di per sé sull'immagine della banca e non ha comportato danni particolari, che l'attrice nulla ha fatto per ridurre il pregiudizio, omettendo anche di esercitare il diritto di risposta, e ha lasciato cadere le misure cautelari, dimostrandone così la natura eminentemente vessatoria.
Già si è detto (consid. 7) che le misure cautelari, in realtà, non sono decadute e che un'eventuale decorrenza del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC non compromette la ricevibilità dell'azione di merito. Quanto al mancato esercizio del diritto di risposta, esso non preclude l'azione di risarcimento (sopra, consid. 9a), per tacere del fatto che non è dato di sapere se il suo esercizio avrebbe effettivamente potuto temperare gli effetti negativi dell'articolo (sui limiti dell'istituto: Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 263 n. 15.05). Giovi ricordare (consid. 11a), poi, che la banca non è rimasta passiva di fronte alle domande dell'articolista, ma ha comunicato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizione dei fatti non rispondeva a verità (doc. F). In simili circostanze si è lungi dal ravvisare una colpa concomitante del leso (Tercier, op. cit., pag. 255 n. 1930). Per di più, oltre all'errore d'impaginazione ammesso dai convenuti, il Pretore ha accertato che l'intero articolo si fondava su un assunto fallace, ossia sulla pretesa esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi contro la banca, cause che avrebbero potuto portare al fallimento dell'istituto (sopra, consid. 10 a 13). Che simile asserzione sia all'origine dei danni fatti valere dall'attrice non è revocato in dubbio neppure dagli appellanti. Né questi pretendono, per ipotesi, di avere adempiuto gli obblighi di verifica e di prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni riportate (Tercier, op. cit., pag. 253 n. 1909).
c) Per quanto attiene alle singole poste del danno, gli appellanti asseverano che le spese legali connesse al procedimento cautelare non possono essere riconosciute, poiché la banca ha lasciato cadere le misure, dimostrando che lo scopo del procedimento non era quello di tutelare la propria personalità, ma di provocare spese per chiederne poi la rifusione. Come anticipato (consid. 8), essi sostengono altresì che le misure cautelari non erano giustificate, la banca non avendo reso verosimile che la pubblicazione era suscettibile di arrecarle una grave perdita di clientela. Sul rispetto del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC già si è detto (consid. 7 e 15b). Neppure gli appellanti, poi, contestano che il contenuto del servizio giornalistico ledesse la personalità della banca. Sostenere pertanto che l'istituto abbia agito per mera rivalsa, solo per provocare spese ripetibili, è fuori luogo. Per il resto è il caso di ripetere che l'esame dei requisiti preposti all'adozione dei noti provvedimenti urgenti esula dal presente sindacato e che il “pregiudizio difficilmente riparabile” da evitare mediante l'emanazione di misure cautelari giusta l'art. 28c segg. CC non si esaurisce in danni economici (Meili, op. cit., n. 3 ad art. 28c CC).
d) In merito alla nota emessa dall'avv. PA 2 (doc. H), gli appellanti sostengono che la tariffa di fr. 400.– orari da lui esposta è eccessiva, tant'è che neppure l'addetta alla contabilità dello studio legale ha saputo indicare quanto il professionista fatturi per ogni ora di lavoro. Essi sostengono inoltre che la nota d'onorario comprende le prestazioni del legale per la querela contro CO 1 e che il tempo dedicato alle conferenze e ai colloqui telefonici con i rappresentanti della banca è esagerato. La censura, sostanzialmente nuova, sarebbe irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), i convenuti essendosi limitati nella risposta a contestare il principio di un risarcimento che superi l'ammontare delle ripetibili e la qualità delle prestazioni svolte dal legale (pag. 12 n. 41), rinunciando a presentare un memoriale conclusivo.
Sia come sia, contrariamente a quanto gli appellanti sostengono, nessun teste ha affermato che il legale ha presentato una fattura unica per due procedimenti giudiziari. Le asserzioni di __________, dipendente dell'ufficio legale della banca, si riferivano alla distinta delle ore profuse dai dipendenti dell'istituto nella trattazione del caso (deposizione del 12 gennaio 2006: verbale, pag. 3 verso il basso e pag. 9 in fondo con riferimento ai doc. M e N nell'inc. OA.2004.334, rispettivamente ai doc. H e I nell'inc. OA.2004.340). Quanto alla segretaria dell'avvocato PA 2, essa non ha saputo indicare quali prestazioni comprendesse la nota d'onorario (deposizione di __________ del 12 gennaio 2006: verbale, pag. 2 a metà). E nulla induce a desumere, dalla nota professionale, che le prestazioni elencate si riferiscano anche al procedimento penale contro CO 1 (doc. H), mentre le sette ore esposte per conferenze e colloqui telefonici con i rappresentanti della banca appaiono adeguate all'importanza del caso e non contraddicono quanto figura nella distinta presentata dalla banca (doc. M).
Relativamente alla tariffa fr. 400.– l'ora esposta dal professionista, non si può dire che alla luce dell'abrogata tariffa dell'ordine degli avvocati, in vigore a quel momento, essa fosse esagerata per rapporto alla complessità della fattispecie, alla ragguardevole responsabilità del legale e all'ottima situazione finanziaria della cliente (art. 8 vTOA). Certo, in quegli anni il Consiglio di moderazione applicava una tariffa oraria di fr. 220.– ai patrocinatori d'ufficio che operavano in regime di gratuito patrocinio (BOA 23/2002 pag. 35 seg.), ma l'avvocato PA 2 non ha agito in tale veste. Quale onorario poi riscuotesse abitualmente l'avvocato PA 2 in altre cause poco importa, determinante essendo sapere se nel caso specifico il suo compenso fosse congruo oppure no. Quanto alla fattura dell'avvocato __________ (doc. I), ammessa dal Pretore per l'importo di fr. 1345.–, essa non è contestata. E in questa sede non è contestato nemmeno, nel principio, l'obbligo fondato sull'art. 41 CO di rifondere i costi del patrocinio preprocessuale non coperto dalle ripetibili del procedimento cautelare (cfr. RtiD II-2008 pag. 644 consid. 3c).
e) Circa la fattura della società di revisione, del 17 maggio 2004 (doc. L), gli appellanti fanno valere che essa si riferisce a prestazioni fornite sull'arco di sette mesi e mezzo e per un lasso di tempo in parte precedente la pubblicazione dell'articolo, che il Pretore ha riconosciuto all'attrice la rifusione delle spese di trasferta e la retribuzione del tempo impiegato per l'escussione di __________ in realtà non avvenuta, che lo spostamento dei revisori della banca a __________ era superfluo, che l'audizione di __________ si è dimostrata inutile, che anzi tale deposizione dimostra quanto fosse importante pubblicare il noto articolo, che verosimilmente la società di revisione neppure era a conoscenza delle cause civili delle quali si narrava e che le verifiche dei revisori bancari erano in ogni modo necessarie per valutare i rischi legati alla litispendenza dei processi. Anche tale argomentazione si rivela in larga misura nuova e pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ove si consideri che in prima sede i convenuti si erano limitati a sostenere che l'articolo non ha comportato un maggior lavoro per l'ufficio di revisione e a contestare la necessità della trasferta di __________ nel Ticino (risposta, pag. 13 n. 42 e 44).
Comunque sia, __________, dipendente dell'ufficio giuridico della banca, ha spiegato che dopo la pubblicazione dell'articolo la società esterna ha “revisionato questo rischio di fallimento”, anche perché in caso di reclamo la banca è obbligata a chiedere l'intervento dei revisori (deposizione del 12 gennaio 2006: verbali, pag. 11 in basso e pag. 12 in alto). La necessità della relativa spesa non può dunque essere messa in dubbio, né – come detto – le affermazioni inveritiere riportate nell'articolo si esaurivano nel citato errore d'impaginazione (sopra, consid. 10 a 13). Quanto alle prestazioni fornite dalla società di revisione, nella fattura si precisa espressamente che esse si riferivano alla vertenza con il periodico (doc. L). Uno dei revisori incaricati ha confermato altresì che l'incarico aveva comportato due trasferte nel Ticino e che la fattura era stata pagata (audizione rogatoriale del dott. __________, risposte n. 2, 3 e 5). Che i revisori potessero assolvere il mandato senza trasferirsi a __________ rimane così una mera opinione degli appellanti, come nulla induce a ritenere che la fattura contempli prestazioni estranee alla vertenza.
f) Per i convenuti occorre, ad ogni buon conto, togliere dalle retribuzioni l'IVA, che l'attrice ha ricuperato, come pure le imposte che la banca ha risparmiato in seguito alla diminuzione dell'utile cagionato dal danno. Formulato la prima volta in appello (si veda la risposta, pag. 12 seg.), anche tale argomento si rivela irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò, gli interessati dimenticano che la banca dovrà contabilizzare l'ammontare del risarcimento come entrata, il che vanificherà l'eventuale risparmio fiscale, mentre l'IVA esposta va assunta dall'obbligato al risarcimento (Brehm in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 76g ad art. 41 CO).
g) Gli appellanti chiedono infine di ridurre dal 5% al 2.25% il tasso d'interesse sull'importo dovuto a titolo di risarcimento (appello, pag. 21 n. 29), fissato dal Pretore in complessivi fr. 25 891.– con interessi del 5% dalla data della petizione. Si tratta una volta ancora di una domanda nuova (si veda la risposta, pag. 12 segg.), come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga per abbondanza che il saggio del 5% annuo è presunto (art. 73 CO) e che non basta il semplice riferimento al tasso di remunerazione degli averi di cassa pensione per ridurlo (Brehm, op. cit., n. 101 ad art. 41 CO).
16. Gli oneri dell'attuale giudizio, commisurati al tempo e all'impegno profuso dalla Camera nella trattazione dell'appello, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti vedono accogliere il loro ricorso solo sulla questione del sunto destinato alla pubblicazione. In simili circostanze si giustifica equamente che sopportino nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte. Non si pone invece problema di ripetibili per quanto riguarda CO 1, che non è stato chiamato a esprimersi. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, infine, sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, il quale può rimanere invariato.
17. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della personalità non hanno carattere pecuniario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento rimasta litigiosa in appello (fr. 25 891.–) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura non pecuniaria (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008, consid. 2.3 con riferimenti). Il ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo C della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinato ai convenuti AP 2 e AP 1 di pubblicare a loro spese sul numero della rivista __________ immediatamente successivo al passaggio in giudicato di questa sentenza, a pag. 16 della rivista stessa, occupando almeno una pagina del periodico priva di ulteriori contenuti e usando per la parte introduttiva caratteri dal corpo analogo a quelli del titolo relativo al commento dell'articolo contestato, per il sunto dei motivi caratteri analoghi a quelli del testo dell'articolo e per i dispositivi caratteri analoghi a quelli del catenaccio, il testo che segue:
La prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, statuendo il 23 dicembre 2009 su appello del 17 settembre 2007 presentato da PA 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa il 22 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa che opponeva
AO 1, __________
a
AP 1, __________,
AP 2, e
CO 1 __________
in materia di protezione della personalità,
ha accertato in sintesi:
che, contrariamente a quanto figura nell'articolo “AO 1: litigi pericolosi” pubblicato nell'edizione del periodico __________ del gennaio 2004, a quel momento la AO 1 non aveva in corso cause civili per oltre un miliardo di franchi, ma per alcuni milioni di franchi;
che la banca aveva importanti accantonamenti e, contrariamente a quanto si paventava nell'articolo, non rischiava il fallimento;
che la risposta del Consiglio federale all'interrogazione del Consigliere nazionale __________ era riportata nell'articolo in modo lacunoso,
che, contrariamente a quanto si desumeva dall'articolo, il professore di economia __________ non aveva prospettato alcun rischio di fallimento bancario;
che i timori espressi da __________, segretario dell'Associazione __________, in merito a un rischio di fallimento bancario, non erano riconoscibili in quanto opinioni personali e non si fondavano su fatti dimostrati;
che l'articolista ha espresso il proprio commento dando per scontato il timore di un fallimento dell'istituto, circostanza non dimostrata;
che le singole parti dell'articolo sono strettamente connesse e funzionali rispetto all'assunto (falso) dell'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi, le quali avrebbero potuto comportare il fallimento dell'istituto di credito;
che, pertanto, l'intero articolo è lesivo della personalità dell'attrice e non può essere salvaguardato in nessuna delle sue parti;
che, di conseguenza, si giustifica di vietare la diffusione in forma cartacea o in Internet del citato articolo, imponendo altresì ai convenuti di pubblicare a loro spese un sunto dei motivi e dei dispositivi del presente giudizio e di risarcire all'attrice i costi legali e di revisione provocati dalla pubblicazione di quel pezzo;
e ha pronunciato:
1. È fatto divieto ai convenuti di distribuire gli esemplari in loro possesso del n. 1/2004 della rivista __________ o di spossessarsi in altro modo degli stessi, come pure di pubblicare o diffondere in altro modo l'articolo dal titolo “AO 1: litigi pericolosi – La banca luganese ha in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e chiede l'intervento delle autorità”.
Di conseguenza è ordinato il blocco del sito Internet ‹www.__________.html› in relazione al predetto articolo.
2. AP 2, AP 1 e CO 1 sono condannati a pagare, in solido tra loro, la somma di fr. 25 891.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2004 in favore della AO 1.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti per nove decimi a carico degli appellanti in solido e per il resto a carico della AO 1, alla quale AP 2 e PA 1 rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.