Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.2007 11.2007.143

19. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,466 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Restituzione in intero contro le sentenze

Volltext

Incarto n. 11.2007.143

Lugano, 19 settembre 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 545.2006 (rapimento di minorenni) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9 ottobre 2006 da

 AP 1  (Macedonia) (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (ora patrocinata dall'   PA 1, )   riguardo ai figli

                                         E__________ (1995) ed En__________ (2002),

giudicando sulla domanda di restituzione in intero presentata il 4 settembre 2007 da IS 1 nei confronti della sentenza emanata il 12 giugno 2007 da questa Camera (inc. 11.2007.51);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di restituzione in intero;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 12 giugno 2007 questa Camera ha ordinato, in accoglimento di un appello introdotto il 30 marzo 2007 da CO 1 contro una decisione emanata il 13 marzo precedente dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, il rientro dei figli E__________ ed En__________ alla residenza abituale di __________ (__________) in virtù della Conven­zione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980. Un ricorso in materia civile esperito il 14 luglio 2007 contro tale sentenza da IS 1, madre di E__________ ed En__________, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza 5A.401/2007 del 29 agosto 2007).

                                  B.   Il 4 settembre 2007 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di restituzione in intero contro la sentenza del 12 giugno 2007 per ottenere che, conferito al rimedio effetto sospensivo fino al momento in cui il Tribunale federale avrà comunicato le proprie motivazioni, la sentenza medesima sia modificata nel senso di respingere l'appello di CO 1 e di confermare la decisione emessa a suo tempo dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La restituzione in intero contro una sentenza è ammissibile, in particolare, “se è stato annullato un giudizio civile, penale o amministrativo decisivo per la sentenza contro la quale è chiesta la restituzione” (art. 346 lett. c CPC) oppure “se dopo la sentenza si sia trovato un documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa, come pure nel caso dell'art. 189 se trattasi di prova decisiva” (art. 346 lett. d CPC). La domanda va presentata entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 348 CPC) e si propone davanti al giudice che ha statuito in primo grado (art. 349 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella fattispecie la richiedente invoca gli art. 346 lett. c e d CPC, facendo valere di essersi rivolta il 13 agosto 2007 (due mesi dopo la sentenza di appello) al Centro intercomunale di __________ per le opere sociali nell'intento di vedere annullata la decisione del 13 dicembre 2006 con cui quell'autorità aveva affidato i figli al padre. Essa afferma di avere compreso la portata di tale decisione solo al momento in cui la sua nuova legale le ha illustrato i termi­ni del problema e sottolinea che la sua richiesta al Centro intercomunale di __________ costituisce un “fatto nuovo importante”, suscettibile di preludere all'effettiva modifica della custodia parentale, onde la necessità di riformare la sentenza emanata il 12 giugno 2007 da questa Camera.

                                   3.   Invano si cercherebbe di capire quale sia, nel caso in rassegna, il giudizio civile, penale o amministrativo annullato dopo la sentenza di questa Camera e ancor più infruttuosamente si cercherebbe di sapere quale sia il documento decisivo che la richiedente avrebbe rinvenuto. Ciò di cui si vale l'interessata è di avere lei medesima postulato – per di più dopo la sentenza di appello – l'annullamento di una decisione presa in __________, ipotesi ben lungi tuttavia dal configurare un motivo di restituzione in intero. Si ragionasse a tale stregua, anzi, qualsiasi procedimento inteso a far annullare una decisione passata in giudicato basterebbe per ottenere l'invalidazione automatica di ogni atto inteso a far eseguire la decisione medesima. Una tesi del genere sarebbe manifestamente insostenibile già a prima vista.

                                         Si aggiunga che in concreto non solo manca il benché minimo titolo a conforto della domanda di restituzione in intero, ma che la domanda stessa è stata consapevolmente depositata davanti al tribunale di ricorso anziché davanti all'autorità di primo grado, la quale in materia di Conven­zione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori è l'Autorità di vigilanza sulle tutele (RtiD II-2005 pag. 800 consid. 2). Il che basterebbe per giustificare, a rigore, un giudizio di totale irricevibilità. Sul termine entro cui andava interposta la domanda, poi, non giova dilungarsi, mal intravedendosi come possa una richiedente che postula una restituzione in intero sulla base di suoi stessi atti (nella fattispecie: la richiesta di annullamento presentata il 13 agosto 2007 al Centro intercomunale di __________ per le opere sociali) pretendere addirittura di essere giunta a conoscenza dei motivi che giustificano la restituzione solo al momento in cui lei stessa si è risolta ad agire. In proposito l'istanza davanti a questa Camera rasenta il pretesto.

                                   4.   Per mera abbondanza è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto opina l'interessata, la decisione del 13 dicembre 2006 con cui il Centro intercomunale di __________ ha affidato i figli al padre non si è rivelata per nulla determinante ai fini della sentenza pronunciata il 12 giugno 2007 da questa Camera. Il ritorno dei figli in Macedonia, per vero, è stato ordinato non perché i ragazzi fossero consegnati al padre, ma perché si ripristinasse la situazione anteriore al loro espatrio, quand'anche ciò servisse solo per far definire l'affidamento all'uno o all'altro genitore da parte dell'autorità competente nel luogo di residenza abituale dei ragazzi, come prevede la Conven­zione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Seppure la decisione del 13 dicembre 2006 non fosse esistita, dunque, il ritorno di E__________ ed En__________ sarebbe stato disposto ugualmente.

                                         Si ricordi che in forza del diritto macedone l'autorità parentale su figli minorenni spetta a entrambi i genitori in comune, anche se non sono sposati (sentenza 12 giugno 2007 di questa Camera, consid. 10). Per postulare l'affidamento esclusivo dei due minorenni a sé medesima IS 1 doveva rivolgersi di conseguenza all'autorità macedone e finché questa non avesse deciso altrimenti doveva essere ristabilita la legalità. Che poi nel frattempo l'interessata abbia finalmente adito il Centro intercomunale di __________ per le opere sociali nulla muta alla circostanza ch'essa non può arrogarsi unilateralmente la custodia dei figli già pendente causa. Anche sotto questo profilo la domanda di restituzione in intero denota, in definitiva, tutta la sua leggerezza.

                                   5.   L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nella domanda. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), l'art. 26 cpv. 2 prima frase della nota Convenzione dell'Aia non applicandosi alla trattazione di rimedi giuridici straor­dinari diretti contro sentenze di ultime autorità cantonali (cfr. DTF 131 III 344 consid. 7). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, il memoriale non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di contestazioni inerenti al ritorno coatto di minorenni nel luogo di residenza abituale il ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore litigioso (si veda analogamente, nelle procedure a tutela del figlio: art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di restituzione in intero è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro dieci giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. e 100 cpv. 2 lett. c LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.143 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.09.2007 11.2007.143 — Swissrulings