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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2008 11.2007.125

16. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,920 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia

Volltext

Incarto n. 11.2007.125

Lugano 16 settembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.882 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 luglio 2007 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1953) e AP 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________ il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________, nata il 19 febbraio 1987. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 27 febbraio 2007 da AP 1, con sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1 a versare al­l'istante un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007 “già compresa la rendita completiva percepita dalla mo­glie” (dispositivo n. 5) e ha ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente la somma di fr. 38 880.65 su un conto congiunto con il marito (inc. DI.2007.268).

                                  B.   Adito da AP 1 in via d'interpretazione, con sentenza del 16 agosto 2007 il Pretore ha specificato che il contributo di mantenimento previsto nel dispositivo n. 5 della sentenza citata ammonta a fr. 1500.– mensili “oltre la rendita completiva che continuerà a essere percepita dalla moglie”. Un appello presentato da AO 1 il 24 agosto 2007 contro la sentenza del Pretore così interpretata è stato respinto da questa Camera in data odierna (inc. 11.2007.128).

                                  C.   Nel frattempo, il 17 luglio 2007, AP 1 ha chiesto al Pretore di ingiungere alla cassa pensione del marito di trattenere dalla rendita di lui l'importo di fr. 1500.– mensili e di riversarlo su un conto a suo nome. Con decreto cautelare emesso l'indomani il Pretore ha impartito l'ordine. All'udienza del 10 agosto 2007, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza o, quanto meno, di limitare la trattenuta a fr. 928.– mensili. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni. Con sentenza del 16 agosto 2007 il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato il decreto cautelare del 18 luglio 2007. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 22 agosto 2007 nel quale chiede, già in via cautelare, di accogliere la sua istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Con decreto del 23 agosto 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la domanda cautelare irricevibile. AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tut­to o in parte, nelle mani dell'altro (“diffida ai debitori”: art. 177 CC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC, con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 e art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   In concreto il Pretore non ha mancato di accertare l'inadempienza del convenuto, il quale non onora l'obbligo di mantenimento verso la moglie nemmeno nella misura da lui ritenuta corretta, ma ha biasimato anche la moglie per non rispettare l'obbligo impartitole nella sentenza del 9 luglio 2007 di depositare l'importo di fr. 38 880.65 (da lei indebitamente prelevato) su un conto congiunto con il marito. L'istante risulta dunque, secondo il Pretore, “malvenuta a rimproverare al marito la trascuranza degli obblighi di mantenimento quando lei stessa è palesemente inadempiente (art. 7 CC e 82 CO)”. In simili condizioni il primo giudice ha respinto l'istanza di trattenuta fino al momento cui AP 1 “non avrà ossequiato a sua volta all'ordine impartitole”.

                                   3.   L'appellante sostiene che l'obbligo alimentare del marito non può essere confuso o compensato con quanto essa deve depositare sul noto conto congiunto in garanzia della liquidazione del regime matrimoniale, né la sentenza del 9 luglio 2007 vincola l'erogazione del contributo al versamento di quella somma, l'art. 82 CO non essendo per altro applicabile. Essa sottolinea che, così come sarà possibile a lei escutere il convenuto per l'incasso dei contributi arretrati, sarà possibile al convenuto fare altrettanto per il deposito in garanzia, non essendovi spazio per alcuna compensazione. L'appellante soggiunge che in tal modo essa potrà ancora far valere nella causa di divorzio i propri diritti sull'importo depositato, mentre avallando nell'attuale stadio della procedura una compensazione del contributo con pretese contestate attinenti al divorzio il Pretore ha arbitrariamente anticipato il giudizio di merito.

                                   4.   Contrariamente a quanto AO 1 ha asserito davanti al Pretore (risposta scritta del 10 agosto 2007, pag. 2 n. 1), anzitutto, il dispositivo sul contributo alimentare figurante nella sentenza del 9 luglio 2007 era “provvisoriamente esecutivo” fin dalla sua emanazione (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC). Tant'è che gli appelli introdotti contro le sentenze emesse dai Pretori con la procedura di camera di consiglio sono sprovvisti di effetto sospensivo, salvo che – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – il presidente della Camera adita non disponga altrimenti (art. 370 cpv. 3 CPC). Che in concreto la domanda d'interpretazione abbia sospeso i termini d'impugnazione (art. 335 CPC), dunque, poco importa. L'istanza di trattenuta non era per nulla prematura.

                                   5.   Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, una trattenuta di stipendio non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, anche un “avviso ai debitori” dovendo rispettare il principio della propor­zionalità. Determinante è che, oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c). Nel caso in rassegna AO 1 aveva, al momento in cui il Pretore ha emanato la sentenza, poco più di un mese per corrispondere gli arretrati, sicché in sostanza egli ha tralasciato il versamento di una sola mensilità. D'altro lato egli ha dichiarato a più riprese di non voler pagare alcunché fino al momento in cui la moglie non avesse depositato l'importo di fr. 38 880.65 sul conto congiunto in ossequio alla sentenza del 9 luglio 2007 (doc. A e B; cfr. anche risposta scritta del 10 agosto 2007, pag. 3 verso l'alto). Il convenuto non intende pertanto assolvere i propri doveri senza condizioni. La trascuranza dell'obbligo alimentare appare, in simili condizioni, verosimile e seria (v. Schwander in: Basler Kommetar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 in fine ad art. 177).

                                   6.   Nella sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha ordinato a AP 1, in applicazione dell'art. 178 CC (“restrizioni del potere di disporre”), di depositare su un conto congiunto con il marito la somma di fr. 38 880.65 in garanzia delle pretese che AO 1 potrà far valere come liquidazione del regime dei beni nella causa di divorzio (dispositivo n. 6). L'appellante non nega di avere disatteso l'ingiunzione. A ragione essa rileva tuttavia che la sentenza non contiene clausole in virtù delle quali il versamento del contributo alimentare sarebbe vincolato al deposito dell'importo e che l'eccezione di inadempienza contrattuale (art. 82 CO, applicabile anche nel diritto di famiglia giusta l'art. 7 CC) non fa stato nel caso specifico, poiché difetta un rapporto di scambio tra la prestazione fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e quella fondata sull'art. 178 CC (sull'esigenza di un rapporto bilaterale: DTF 128 V 226 consid. 2b).

                                         Si aggiunga che gli obblighi di mantenimento, fatta salva l'eccezione – estranea alla fattispecie – dell'art. 121 cpv. 2 CC relativa all'abitazione familiare (Peter in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edi­zione, n. 7 ad art. 125), non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Quanto ai motivi per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento del contributo alimentare, essi non sono di rilievo (analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari dovuti dopo il divorzio: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC). Ne segue che nel caso precipuo l'inadempienza della moglie non giustifica il rifiuto del contributo alimentare da parte del marito. Fondato, l'appello merita dunque accoglimento.

                                   7.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto però si è astenuto dal formulare osservazioni all'appello e non può essere considerato sconfitto né vittorioso, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in

                                         causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribu­nale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Non rimane perciò che soprassedere a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone nondimeno una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono la soccombenza del convenuto.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta litigiosa (fr. 1500.– mensili) in favore della moglie (1953) assicura un contributo alimentare, il quale in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         2.   L'istanza è accolta, nel senso che la Cassa pensioni __________ è invitata a trattenere ogni mese dalla rendita erogata a AO 1 la somma di fr. 1500.– mensili e di versare tale importo direttamente a AP 1, sul conto stipendi n. __________ a lei intestato presso la Banca __________ di __________.

                                         3.   La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 600.– per ripetibili.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione a:

–; –; – Cassa pensioni, (dispositivo in estratto).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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