Incarto n. 11.2007.115
Lugano 23 agosto 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 65.2005/R.7.2007 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
ad
CO 2 e alla CO 1 riguardo i figli G__________ (1993) e L__________ (1995) __________;
premesso che il 26 febbraio 2004 AP 1 (1934) e CO 2 ora __________ (1963), separatisi dopo 24 anni, hanno disciplinato davanti alla Commissione tutoria regionale 3 il diritto di visita paterno ai figli G__________ (14 luglio 1993) e L__________ (25 gennaio 1995) in un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 18.00, e il mercoledì dalle ore 12.30 alle 18.00;
ricordato che con decisione del 29 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha, tra l'altro, respinto un'istanza di AP 1 volta a ottenere la possibilità di ospitare il figlio L__________ tutti i giorni per il pranzo;
osservato che su ricorso di AP 1 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato tale decisione il 28 giugno 2007, rinunciando a prelevare tasse o spese;
preso atto che AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello del 9 luglio 2007 nel quale ha chiesto “che tutte le decisioni e misure finora prese vengano tutte rivedute ed in particolare la situazione di custodia di mio figlio L__________”;
rammentato che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
accertato che con lettera del 17 agosto 2007 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;
rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato il principio per cui in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse o spese;
stabilito che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.