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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.08.2007 11.2007.112

9. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,544 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Indigenza in caso di proprietà immobiliari

Volltext

Incarto n. 11.2007.112

Lugano 9 agosto 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.129 (divorzio su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 luglio 2006 da

 RI 1 ,   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinato dall'  PA 2 ),  

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RI 1 contestualmente alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 23 luglio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 5 luglio 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1973) ed RI 1 (1970) si sono sposati a Monte Carasso il 13 dicembre 1996. Dal matrimonio sono nate M__________, il 1° giugno 1997, e S__________, il 9 aprile 2000. Il marito è tecnico della __________, la moglie lavora al 60% per lo Stato. I coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 534 RFD di __________. Il 12 luglio 2006 RI 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 14 settembre 2006 AO 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha proposto una diversa regolamentazione delle conseguenze. Il 23 agosto 2006 anche CO 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è attualmente allo stadio del­l'udienza preliminare.

                                  B.   In esito a un'istanza provvisionale presentata dalla moglie contestualmente alla petizione, con decreto cautelare del 5 luglio 2007 emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per ogni figlia di fr. 1511.– mensili (assegni familiari compresi). Inoltre con decreto di quello stesso giorno egli ha respinto entrambe le richieste di assistenza giudiziaria.

                                  C.   RI 1 è insorta a questa Camera il 23 lu­glio 2007 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria per ottenere il beneficio litigioso e la conseguente riforma del decreto impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda

                                         istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, commento all'art. 35 in fine). Depositato in termine utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   In concreto il Segretario assessore ha respinto le domande di assistenza giudiziaria, rilevando che i coniugi sono comproprietari della particella n. 534 RFD di __________ e che il bilancio familiare comporta un'eccedenza di fr. 784.40 mensili. La ricorrente sostiene che in realtà la sua quota di eccedenza ammonta a soli fr. 193.20 mensili, ciò che non le permettere di far fronte alle spese giudiziarie e di patrocinio. Quanto alla proprietà immobiliare, essa afferma di non poterla gravare ulteriormente. Per di più, il Segretario assessore ha inserito erroneamente nel suo fabbisogno minimo un ammortamento indiretto di fr. 500.– suddiviso su sei anziché su tre mesi, il che riduce la sua quota di eccedenza a fr. 107.– mensili.

                                         a)   Grave ristrettezza è data quando chi postula l'assistenza giudiziaria non è in grado di provvedere con mez­zi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

                                         b)   Che con un margine disponibile di fr. 193.– (o di fr. 107.–) mensili l'interessata non possa sopperire alle spese legali e di patrocinio è possibile, ancorché essa non indichi minimamente a quanto tali costi ammontino. Per tacere del fatto però che il bilancio familiare denota un'eccedenza di fr. 784.70 mensili (decreto cautelare del 5 luglio 2007, consid. 5), la ricorrente è comproprietaria, insieme con il marito, della particella n. 354 RFD di __________, su cui sorge l'abitazione coniugale. E per valutare lo stato di ristrettezza va presa in considerazione l'intera situazione del richiedente, non solo il reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finan­che ad alienare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6).

                                               È vero che sulla citata proprietà grava un mutuo ipotecario di complessivi fr. 456 000.– (attestazione 8 febbraio 2007 della __________, nel fascicolo “edizioni”). Contrariamente a quanto l'interessata asserisce, tuttavia, non consta che per finanziare la causa il carico ipotecario non possa essere aumentato di qualche poco (DTF 119 Ia 11). Certo, __________, funzionario della banca, ha espresso dubbi sulla possibilità di aumentare il prestito a un solo coniuge (deposizione del 23 ottobre 2006: verbali, pag. 10). Sta di fatto che i costi di una procedura di divorzio sono a carico del­l'unione coniugale, non di un solo coniuge, tant'è che se l'uno non ha mezzi sufficienti per sostenerli può chiedere all'altro un'adeguata provvigione ad litem (I CCA, sentenza inc. 11.2005.103 del 4 settembre 2006, consid. 5). Dalla perizia agli atti risulta che la particella n. 534 RFD di __________ ha un valore venale di fr. 602 400.– (doc. 3). Un aumento del debito ipotecario anche di soli fr. 20 000.– costerebbe verosimilmente, a un tasso del 3.5%, fr. 95.– mensili circa tra interessi e ammortamento. Si tratta di una cifra senz'altro sopportabile per il bilancio familiare che, come detto, presenta un'eccedenza di oltre fr. 700.– mensili. Sotto questo profilo il caso in esame non si accomuna a quello evocato dalla ricorrente (pubblicato in RDAT II-1999 pag. 46), nell'ambito del quale il bilancio familiare era in ammanco. Tutto ciò posto, l'interessata non può definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario assessore merita dunque conferma.

                                   3.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Non solo il ricorso era sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), ma l'interessata – come si è visto – non può essere definita indigente.

                                   4.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – segue la via giudiziaria dell'azione principale. Trattandosi di una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali del divorzio, essa ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se però tali effetti vanno regolati nell'ambito della sentenza di divorzio, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Nella fattispecie tale è la situazione in prima sede, il Segretario assessore dovendo ancora pronunciare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare l'affidamento delle figlie, oltre che regolare il diritto di visita del padre. Il valore litigioso non essendo di rilievo, la decisione sull'assistenza giudiziaria è impugnabile nel caso in esame con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.     

                                   4.   Intimazione   .

Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Bellinzona; – avv.   .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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