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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.07.2007 11.2007.107

23. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,902 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

Richiesta di informazioni: istanza di edizione da una banca

Volltext

Incarto n. 11.2007.107

Lugano, 23 luglio 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.9 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 7 aprile 2005 da

CO 1, (patrocinato dall'avv. RA 1,)

  contro  

AO 1,  (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando ora sul decreto di edizione del 21 giugno 2007 emanato dal Pretore nei confronti della

                                  IS 1,

                                  (rappresentata dal servizio giuridico, Lugano,

                                  e patrocinata dall'avv. RA 2);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:    1.  Se dev'essere accolto l'appello dell'11 luglio 2007 presentato dalla IS 1 contro il decreto emesso il 21 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                  2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                A.  Nell'ambito di una causa di divorzio promossa su richiesta unilaterale il 7 aprile 2005 da CO 1 (1950) contro la moglie AO 1 (1964), quest'ultima ha instato all'udienza preliminare del 12 giugno 2006 davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato alla IS 1 filiali di Lugano, Bellinzona, Faido, Biasca e Airolo, di produrre “la documentazione ed estratti conti, nonché ogni altra relazione bancaria che a far tempo dal 1996 a oggi risulta intestata o già intestata al signor CO 1 oppure di cui il signor CO 1 è o era beneficiario economico”. CO 1 non si è opposto all'istanza, che il Pretore ha intimato il 28 luglio 2006 alla IS 1 con un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni. La filiale __________ di Biasca ha reagito con un memoriale dell'11 agosto 2007, proponendo di respingere l'istanza o – subordinatamente – di limitare l'edizione “agli estratti delle relazioni bancarie intestati e/o cointestati al signor CO 1 presso la filiale __________ di Lugano”. Statuendo il 21 giugno 2007, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato alla IS 1 di produrre la documentazioni richiesta dalla convenuta, senza prelevare tasse né spese.

                            B.  Contro il decreto predetto la IS 1 è insorta con un appello dell'11 luglio 2007 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'istanza di edizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato notificato alle parti.

Considerando

in diritto:              1.  L'art. 213a CPC stabilisce che su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisce con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC), il quale in una causa di divorzio è di venti giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). L'appello in esame è dunque tempestivo. Destinataria dell'ingiunzione, di per sé la IS 1 è legittimata a ricorrere (Rep. 1991 pag. 478).

                             2.  L'impugnazione di un decreto di edizione, come quella di ogni altro decreto, non ha effetto sospensivo, salvo che tale beneficio sia conferito dal primo giudice (art. 96 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo). Se questi rifiuta di conferirlo, il rimedio è trattato soltanto “con la prima appel­lazio­ne sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC in fine), sempre che l'appellante dichiari allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore non ha giudicato sull'effetto sospensivo, di modo che l'appello gli andrebbe ritornato perché rimedi alla mancanza. Dato nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere dal rinvio. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.

                             3.  In costanza di matrimonio ogni coniuge può esigere che l'altro lo infor­mi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC). Nel quadro di una causa di divorzio o di separazione tale richiesta si esperisce per via di edizione dalla controparte o da terzi (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). Oggetto dell'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La richiesta è proponibile in ogni momento; non deve assumere però carattere vessatorio, né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutil­mente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo).

                             4.  Secondo consolidata giurisprudenza il terzo cui una parte chiede di produrre documenti nell'ambito di una causa civile (art. 211 cpv. 1 CPC) non può contestare i requisiti dell'edizione, sostituendosi in ciò alla controparte. Non può, dunque, opporsi all'edizione se la controparte vi ha consentito. Può solo difendere i suoi interessi giuridicamente protetti, invocando – ad esempio – la prescrizione dell'art. 962 CO, la violazione della propria sfera priva­ta o della propria personalità, il rischio di esporsi a una pretesa di risarcimento o di incorrere in sanzioni per la divulgazione di docu­menti. Se è un istituto di credito, il terzo può valersi anche – a certe pre­messe – del segreto bancario tutelato dal­l'art. 47 LBCR e far valere l'opposizione di persone a lui so­lo note, i cui interessi possono essere toccati dall'edizione (si pensi a titolari di conti, di cui solo la banca conosce l'identità). Esso non può invece – si ribadisce – sostituirsi alla parte in causa, opponendosi in sua vece all'edizione (RtiD II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi rinvii).

                             5.  Nella fattispecie l'appellante invoca l'art. 47 LBCR, sostenendo che nella misura in cui riguarda relazioni bancarie intestate a terzi l'istanza di edizione non è sostanziata, giacché AO 1 ha dimostrato alcun rapporto fiduciario tra il marito ed eventuali titolari di conti. A parere dell'appellante il privilegio dell'art. 170 CC, che non impone al coniuge richiedente di specificare il nome di persone fisiche o giuridiche cui l'altro coniuge possa avere intestato le relazioni bancarie (RtiD II-2006 pag. 688 consid. 4b con richia­mo), va interpretato restrittivamente, limitandolo alle ipotesi in cui il richiedente renda attendibile l'esistenza di persone fisiche o giuridiche “aventi diritto economico” sugli averi dell'altro coniuge. Tale non essendo il caso in esame, l'edizione postulata dalla moglie avrebbe mero carattere inquisitorio, lesivo dell'art. 47 LBCR. Nello stesso senso avrebbe già avuto occasione di decidere l'11 febbraio 2006 l'Obergericht del Canton Zurigo e analogo principio si applica – conclude l'appellante – al sequestro dell'art. 271 LEF.

                             6.  Dalle due ultime argomentazioni va subito sgombrato il campo. Per quel che è dell'orientamento giurisprudenziale seguito dall'Ober­gericht del Canton Zurigo questa Camera ha già avuto modo di spiegare all'appellante che una questione è chiedere a un terzo l'edizione di conti a lui intestati, pretendendo che siano in realtà conti del coniuge, e un'altra è chiedere a una banca

                                  l'edizione di conti intestati al coniuge o ad “aventi diritto economico” che la banca sa essere tali. Che poi per ottenere un sequestro in materia di esecuzione e fallimenti il creditore debba rendere verosimile l'esistenza di beni appartenenti al debitore è esatto (art. 272 cpv. 2 n. 3 LEF), ma una questione è impedire sequestri generici e investigativi, un'altra è impedire a un coniuge di ricevere informazioni sulla situazione finanziaria del consorte (RtiD II-2006 pag. 688 consid. 4b in fine). Con simili motivazioni l'appellante non si confronta nemmeno da lungi, ciò che rende d'acchito l'appello irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                             7.  Relativamente al segreto bancario, questa Camera ha già rammentato all'appellante che, al momento in cui è invitata a formulare osservazioni a un'istanza di edizione, una banca può senz'altro chiedere al giudice di essere abilitata a togliere dai documenti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere autorizzata a selezionare determinate informazioni o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto. Al momento di ricevere i documenti, inoltre, il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa, selezionare determinate informazioni o acquisire i documenti in estratto. Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli interessi del coniuge istante, gli interessi del coniuge convenuto, gli interessi di persone estranee alla lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto bancario (RtiD II-2006 pag. 689 in alto con riferimenti). Perché ciò non sarebbe il caso nella fattispecie l'appellante non cerca nemmeno di argomentare. Anche al proposito l'appello si rivela inammissibile per carenza di motivazione.

                             8.  Nella misura da ultimo in cui l'appellante propugna un'interpretazione restrittiva dell'art. 170 CC, l'appello manca finanche di interesse pratico e attuale. Ammesso e non concesso che un istituto di credito sia legittimato a sostenere una tesi del genere in difesa del segreto bancario, senza essere materialmente leso in diritti che gli sono propri (SJ 126/2004 I 481 consid. 4.1), nella fattispecie non risulta che il Pretore abbia negato all'appellante la possibilità di togliere dai documenti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere autorizzata a selezionare determinate informazioni o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto. Anzi, la banca non pretende neppure che in una delle sue filiali esistano conti di cui CO 1 sia o sia stato “beneficiario economico”. Ora, un appello non può essere introdotto solo per far dirimere questioni di principio o contestazioni astratte nell'eventualità, foss'anche prossima, in cui abbiano a verificarsi. Deve investire un litigio concreto e immediato. senza di che va dichiarato improponibile (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 371 n. 58 segg.). A tale sorte non sfugge il memoriale dell'appellante.

                             9.  Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alle parti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese.

                      10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'appellante è avvertita che per presentare un ricorso in materia civile al Tribunale federale le incomberà di rendere verosimile ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:            1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Gli oneri processuali, consistenti in:

                                  a) tassa di giustizia     fr.   950.–

                                  b) spese                    fr.     50.–

                                                                   fr. 1000.–

                                  sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Intimazione:

–; –; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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