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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.08.2007 11.2007.105

2. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·653 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2007.105

Lugano 2 agosto 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.262 (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 31 luglio 2006 da

 AP 1    (patrocinato dall'  RA 1 )  

 contro

   AO 1, , e   AO 2,  (patrocinate dall'  RA 2 );

                                         premesso che con azione possessoria del 31 luglio 2006 AP 1, proprietario della particella n. 1764 RFD della __________, sezione di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di essere autorizzato ad attraversare liberamente la particella n. 1680 del medesimo Comune, appartenente a AO 2 e AO 1 (formanti la comunione ereditaria fu __________), vietando a queste ultime di osta­colargli il passaggio;

                                         rammentato che le convenute hanno proposto di respingere

                                         l'istanza;

                                         osservato che con sentenza del 26 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 600.– complessivi per ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 luglio 2007 nel quale chiede di accogliere la sua azione di manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;

                                         ricordato che con ordinanza del 13 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato il Segretario assessore a determinare il valore litigioso, indicando almeno se il relativo ammontare raggiunga o non raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;

                                         accertato che con lettera del 30 luglio 2007 ­l'istante dichiara ora di ritirare l'appello;

                                         rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede dalla lite di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

                                         considerato nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse e spese;

                                         ritenuto che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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