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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.08.2012 11.2006.96

3. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,972 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Azione negatoria e di cessazione della turbativa

Volltext

Incarto n. 11.2006.96

Lugano 3 agosto 2012/mc    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Ermotti, supplente ordinario e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.78 (rapporti di vicinato e azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 10 febbraio 2003 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 );  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

                                              22 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è proprietaria della particella n. 570 RFD di __________ sezione di __________, su cui si trova la sua casa unifamiliare. AP 1 è proprietaria della vicina particella n. 575 sulla quale sorge una casa d'abitazione (subalterno A), ristrutturata per ricavarne due appartamenti, in parte contigua all'abitazione di AO 1. Entrambi i fondi confinano con la particella n. 571 (superficie non edificata adibita a corte), loro proprietà coattiva per un terzo e per il rimanente terzo della particella n. 576. Dalla corte, una scala esterna permette di accedere sia all'abitazione di AO 1 sia all'appartamento posto al primo e secondo piano della casa di AP 1, locato a tale __________. Quanto all'appartamento sito al piano terra, abitato dai genitori di AP 1, esso è accessibile direttamente da una porta che dà sulla corte.  

                                  B.   I lavori di ristrutturazione dell'abitazione sita sul fondo n. 575, iniziati nel gennaio del 2001, erano stati autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal Comune di __________ il 13 aprile 2000. Se non che la presenza di due comignoli di camini a legna e di uno sfiatatoio della ventilazione – non indicati nei progetti presentati con la domanda di costruzione del 2000 – ha richiesto l'avvio di una procedura d'autorizzazione in sanatoria, sfociata nella licenza edilizia del 14 luglio 2004. Un ricorso di AO 1 al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione del 25 gennaio 2005. Adìto dall'opponente, con sentenza del 12 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha per contro annullato entrambe le decisioni (inc. 52.2005.40).

                                 C.   Nel frattempo, il 10 febbraio 2003, AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione perché fosse ordinato a AP 1 di innalzare comignoli e sfiatatoi della ventilazione (di un bagno e di una cucina) secondo le Raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, di modificare l'impianto di illuminazione sopra la porta di accesso dell'appartamento posto al primo e secondo piano, di rimuovere una cassetta delle lettere sistemandola altrove, e di ripristinare la falda del tetto in modo che non invada il suo balcone. Nella sua risposta del 22 maggio 2003 AP 1 ha proposto il rigetto della petizione. Con replica del 10 giugno 2003 l'attrice ha ribadito le sue domande. La convenuta ha duplicato l'11 luglio 2003 confermando la sua posizione.

                                 D.   L'udienza preliminare si è tenuta il 9 ottobre 2003 e l'istruttoria, iniziata l'8 gennaio 2004, è terminata il 30 novembre 2005. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio 2006 l'attrice ha riaffermato le sue domande, postulando, in aggiunta, anche il ripristino nelle dimensioni originarie di una tettoia sporgente sulla corte. Con il suo memoriale di stessa data la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 22 agosto 2006 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato alla convenuta di innalzare i comignoli e lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto in modo che superino di almeno 50 cm il colmo del tetto, di modificare l'impianto di illuminazione secondo la proposta del perito e di rimuovere e ripristinare entro i limiti della sua proprietà la falda del tetto che invade il balcone dell'attrice. La tassa di giustizia di fr. 860.– e le spese di fr. 3800.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il rimanente a carico della convenuta, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili.

                                 E.   Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello dell'11 settembre 2006 per ottenere che le richieste dell'attrice siano respinte e il giudizio del Pretore modificato di conseguenza, "tranne per la questione della lampada". Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 24 agosto 2006 ed è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il giorno successivo (appello, pag. 2 in alto). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), l’11 settembre 2006, l'appello in rassegna è dunque tempestivo.

                                   2.   Nel diritto ticinese l'appellabilità di una sentenza dipendeva dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC ticinese). Nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso era quello che i diritti controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto il Pretore non ha determinato – come gli incombeva (art. 13 CPC ticinese) – l'ammontare di tale valore, né agli atti figurano elementi oggettivi che possano supplire alla mancanza. Quantificare in modo attendibile la svalutazione del fondo n. 575 in caso di innalzamento dei fumaioli e degli scarichi dell'aria viziata, di spostamento della lampada esterna, di rimozione della cassetta delle lettere e di ripristino della tettoia sporgente sulla corte, è perciò arduo. Ostica è altresì la valutazione dell'incidenza della demolizione della falda del tetto sporgente sul balcone. In simili condizioni, pare lecito far coincidere il deprezzamento della particella n. 575 con almeno il costo complessivo degli interventi postulati dall'attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2009.10 del 9 febbraio 2009, consid. 5), che si può ragionevolmente presumere superi la soglia di fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 vLOG), sicché la proponibilità dell'appello è data.

                                   3.   L'appellante produce, oltre a un estratto delle Norme di attuazione del piano regolatore di __________ (applicabili d'ufficio, art. 87 CPC ticinese), una lettera del 22 maggio 2006 del Municipio di __________ e chiede a questa Camera di esperire un nuovo sopralluogo (appello, pag. 2 e 8). L'attrice si oppone all'ispezione, ma non all'assunzione di detto nuovo documento, purché siano ammessi anche quelli da lei esibiti (sue lettere del 9 giugno e 16 ottobre 2006 al Municipio di __________ e risposta di quest'ultimo del 28 giugno 2006; istanza di interpretazione del 26 luglio 2006 presentata al Tribunale cantonale amministrativo e sentenza di quest'ultimo del 27 luglio 2006). Se non che il diritto processuale

                                         in vigore fino al 31 dicembre 2010 escludeva la possibilità di presentare fatti e documenti nuovi in sede di appello, vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese. Si volesse poi anche tenerne conto, come si vedrà oltre (consid. 5) essi non influiscono ad ogni modo sull'esito del giudizio. Quanto alla richiesta di un nuovo sopralluogo, di per sé proponibile (art. 322 lett. a, che rinvia all'art. 88 lett. a CPC ticinese), non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo ai fini del giudizio. Tanto più che, per stessa ammissione dell'interessata, il fatto da accertare “lo si capisce comunque anche dagli atti” (appello, pag. 8 in alto). Giova procedere dunque senza indugio all'esame del ricorso.

                                   4.   Controversa è rimasta innanzitutto la presenza, sul tetto della casa di proprietà della convenuta, di due comignoli di camini a legna e di uno sfiatatoio della ventilazione di un gabinetto, causa – secondo l'attrice – di immissioni moleste a danno della sua proprietà. Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo aver accennato alle norme applicabili alla fattispecie (art. 684 completato dall'art. 679 CC), ha ricordato che vietate sono le immissioni pregiudizievoli, ovvero eccessive, siano esse positive (come in concreto) o negative (privazione di aria, luce o vista). Egli ha poi fatto ampio riferimento alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12 maggio 2005, in particolare alla accertata violazione delle Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989, emesse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. Ciò posto, il Pretore ha rammentato che in ossequio al principio di non contraddizione e di coordinamento nell'applicazione dell'ordinamento giuridico “il giudice civile è tenuto a prendere in considerazione anche le norme di diritto pubblico che concernono lo stesso oggetto di regolamentazione”. Nelle circostanze descritte – ha concluso il Pretore – il fatto che i comignoli in questione non superino di almeno 50 cm il colmo del tetto come previsto dalle citate Raccomandazioni, impedisce che il fumo venga disperso nell'aria, ne favorisce il ristagno e provoca immissioni pregiudizievoli che vanno sanzionate, il ristagno del fumo essendo "un fattore endemico a comignoli troppo bassi", per cui è nella natura stessa delle cose che un simile fenomeno si produca. Alla medesima conclusione il primo giudice è giunto anche per quanto riguarda lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto, portatore di cattivi odori nell'abitazione dell'attrice e causa quindi di immissioni pregiudizievoli. Circa l'altra questione rimasta litigiosa in appello – vale a dire il ripristino della falda del tetto sporgente sul balcone dell'attrice – il Pretore, accertata l'assenza di una servitù di sporgenza a registro fondiario e constatata l'avvenuta denuncia di tale sporgenza, ha accolto anche questa pretesa di AO 1.

                                   5.   L'appellante sostiene in primo luogo che agli atti non v'è alcuna prova circa la concreta esistenza di immissioni eccessive provenienti dai comignoli in questione. Rimprovera al Pretore di essersi limitato a considerazioni teoriche sulla base delle Raccomandazioni emesse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio che neppure hanno forza di legge. Afferma infine che il primo giudice ha travisato la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12 maggio 2005, secondo la quale i comignoli andavano innalzati “fino a che la quota d'uscita del fumo non corrisponda alle finestre della ricorrente”, situazione che – osserva – è pacificamente data nella fattispecie.

                                         a)   L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. Sapere se le immissioni siano davvero eccessive, dipende dall'oggettiva intensità delle medesime. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi frangenti. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e dell'aria in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con riferimenti).

                                         b)   Per quanto riguarda il divieto di eccessi pregiudizievoli nei rapporti di vicinato (art. 684 CC) il Tribunale federale ha osservato che l'unità dell'ordinamento giuridico si oppone alla visione di un diritto privato e di un diritto pubblico coesistenti ma senza alcun rapporto fra loro (DTF 129 III 165, consid. 2.6; DTF 132 III 51, consid. 2.2). La protezione da immissioni prevista dalle disposizioni di diritto pubblico – osserva ancora l'alta Corte – sta infatti accanto a quella del diritto privato e può inoltre essere rilevante nella determinazione delle emissioni tollerabili secondo l'art. 684 CC (RtiD I-2004, pag. 130 consid. 3.2). Ora, l'appellante non critica il Pretore per il solo fatto di essersi riferito al diritto federale in materia di protezione dell'ambiente, ma sostiene che egli abbia arbitrariamente desunto da tali norme gli estremi di immissioni eccessive, senza esaminarne la reale e concreta intensità e frequenza. Ciò che del resto – soggiunge – l'attrice è ben lungi dall'avere dimostrato.

                                         c)   Nella sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del  12 maggio 2005 (doc. NN), ripresa dal Pretore, in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni sulle altezze dei due comignoli antistanti la terrazza dell'attrice, veniva sottolineato che “la difformità strutturale degli impianti per rapporto alle prescrizioni cui soggiacciono è talmente importante che nemmeno una severa limitazione delle condizioni d’esercizio renderebbe la violazione irrilevante” (consid. 3.2 pag. 6), precisando che “Ad ogni buon conto, l'utilizzo dei due camini a legna comporterebbe comunque gravi pregiudizi dal profilo della dispersione dei fumi, in special modo per la vicina ricorrente, dirimpettaia dei fumaioli e, soprattutto, della quota d'uscita del fumo” (consid. 3.2, pag. 7).

                                         d)   Vero è che le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente cui si è fatto riferimento, in particolare le note Raccomandazioni, prescrivono unicamente l'altezza minima dei comignoli sui tetti e nulla adducono in merito ai limiti di fumo tollerabile (diversamente, per esempio, dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986: cfr. Rep. 2000, pag. 173, consid. 5). Se non che tali prescrizioni, insieme con le disposizioni in materia di polizia del fuoco, sono indizi per un uso conforme e soprattutto sicuro dei camini. In altre parole, la fissazione di un’altezza minima dei comignoli permette di garantire una corretta dispersione dei fumi, con conseguente tutela della sicurezza del vicino da eventuali esiti dannosi delle emissioni. E ciò a prescindere dall’intensità dell’uso. Inoltre, come sottolineato dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo più volte citata, le Raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, di cui è questione, pur non avendo forza di legge esprimono però princìpi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del diritto (doc. NN, pag. 4-5). Su questo punto il giudizio del Pretore resiste quindi alla critica e l'appello cade nel vuoto.

                                   6.   Per quel che concerne lo sfiatatoio della ventilazione del gabinetto, la sua vicinanza con il balcone dell'attrice ha portato il Pretore a ritenerlo "ovviamente portatore di cattivi odori nella sua abitazione", soggiungendo come sia "evidente per ciascuno che abitare accanto ad un simile sfiatatoio può significare doversi sopportare odori di fogna assolutamente contrari ad uno standard abitativo medio, tanto più che – come rilevato dal teste __________ – è possibile spostare più in alto anche quello sfiatatoio senza grandi complicazioni” (sentenza impugnata, pag. 6). Da qui l'ordine di innalzarlo – alla stessa stregua dei due comignoli –, contestato dall'attrice. Se non che il verificarsi di immissioni moleste fra vicini, dovute a eventuali esalazioni di odori e vapori (art. 684 cpv. 2 CC) non può essere presunto e il loro eccesso va dimostrato (Rep. 1994, pag. 314, consid. 3). Ora, nel caso concreto nulla agli atti permette di considerare accertata la presenza delle pretese immissioni eccessive, né sulla base di elementi probatori acquisiti né in virtù di riconosciute indicazioni oggettive. In simili circostanze, contrariamente ai comignoli di cui si è detto in precedenza, l'appello su questo punto merita accoglimento.

                                   7.   Per quanto riguarda l'ultima questione rimasta litigiosa – la richiesta cioè dell'attrice di ripristinare la falda del tetto dell'abitazione della convenuta in modo che non invada il suo balcone – l'appellante vi si oppone, facendo valere che detta falda sporge non sul fondo di proprietà dell’attrice bensì “sulla terrazza di casa AO 1, che a sua volta sporge sulla coattiva senza che sia iscritta [...] una servitù” (appello, n. 4.1 pag. 7). Ciò comporta che l'at- trice non era legittimata a postulare l’intervento citato. Essa sostiene poi che già prima dei lavori di ristrutturazione il tetto invadeva il balcone di AO 1 la quale, se mai, si è opposta solo a un aumento di tale sconfinamento. A suo parere, inoltre, le travi portanti del tetto poggiano sul muro perimetrale della casa dell'attrice, sicché alla stessa non doveva sfuggire l'esistenza e la sporgenza della falda. Da ultimo, per l'appellante, non vi è alcuna immissione molesta e l'invasione – se non già protetta da un diritto consuetudinario codificato nel piano regolatore del Comune di __________ – è conforme all'art. 674 cpv. 3 CC, la sporgenza risalendo a tempo immemorabile (appello, pag. 8 segg.).

                                         a)   Circa la legittimazione dell'attrice – questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando) – vero è, come rilevato dal Pretore,  che a registro fondiario non è iscritta alcuna servitù di sporgenza a favore del mappale dell’appellante né sul fondo n. 570 né sulla particella coattiva n. 571. Non va però disatteso che la scala di accesso all'abitazione di AO 1 (e all'appartamento al 1° e 2° piano della convenuta) è posizionata sulla particella coattiva n. 571 (doc. D e doc. 1 ultima pagina) e che il balcone ch'essa pretende invaso dalla ristrutturata falda sporge interamente sopra detta scala, ovvero anch'esso sulla particella coattiva (fotografie doc. G in inc. OA. 2000.549 richiamato). E siccome a registro fondiario non è iscritta alcuna servitù di sporgenza in favore del mappale n. 570 e a carico della particella coattiva n. 571, in virtù del principio dell'accessione (art. 667 cpv. 1 CC) AO 1 non può vantare diritti di proprietà sul balcone in rassegna, appartenente per intero alla particella coattiva n. 571.

                                         b)   Certo l'art. 648 cpv. 1 CC abilita il comproprietario a intentare un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), finanche contro gli altri comproprietari – e non solo contro il terzo perturbatore – quand'anche essi consentano alla turbativa (DTF 95 II 402 consid. 2b con richiami). In concreto l'attrice è proprietaria del fondo n. 570, cui appartiene un terzo di quello n. 571 ed è quindi dotata della necessaria legittimazione per postulare la rimozione della falda sporgente sulla particella coattiva. Se non che non è in tale veste ch'essa ha agito nel caso concreto. Infatti AO 1, sin dall'inizio e ancora nelle osservazioni all'appello, si è espressa – erroneamente – quale titolare del diritto di proprietà esclusivo sul balcone, lamentandosi delle indebite ingerenze a danno di questo specifico manufatto e non già a danno della comproprietà coattiva.

                                         c)   Ma anche volendo ipotizzare una legittimazione di AO 1, l'appello non sarebbe destinato a miglior esito. Dall'esame della documentazione fotografica ed in particolare dai doc. MM, 5 e G (inc. OA.2000.549) si evince infatti che la ristrutturazione del tetto dell'appellante non ha comportato alcun aggravio rispetto alla situazione preesistente per quanto attiene al balcone. La dimostrazione del contrario nemmeno è stata tentata dall'attrice. Limitandosi a richiamare l'impegno assunto dall'appellante di non invadere il balcone con la nuova falda del tetto (doc. CC), essa non ha saputo sconfessare la tesi avversaria, secondo cui la falda solo non avrebbe dovuto invadere “ulteriormente” il balcone (duplica, pag. 5, ad 6). L'istruttoria non ha saputo far luce sulla reale portata dell'intesa, permettendo nondimeno di assodare che “la gronda del tetto della part. 575 invade per circa 30 cm la parte del balcone che fuoriesce rispetto al parapetto dello stesso” e che “questa parte che sporge rispetto al parapetto del balcone è una struttura in legno, inaccessibile alle persone, siccome da una parte vi è appunto il parapetto e dall'altra una ramina” (verbale di sopralluogo del 1° marzo 2004, pag. 3 e fotografie doc. 5 e doc. G nell'inc. OA.2000.549). Così che parlare di invasione del balcone sarebbe comunque improprio. Anche al proposito l'appello va dunque accolto.

                                   8.   Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante soccombe quanto all'ordine di innalzamento dei due comignoli, risultando invece vincente per quanto attiene all'ordine di rimozione parziale della falda del tetto e di innalzamento dello sfiatatoio. Si giustifica pertanto di valutare il grado della sua soccombenza in 1/3 mentre per i 2/3 è soccombente AO 1, la quale rifonderà pertanto a controparte un'indennità per ripetibili ridotte.

                                         L'esito del giudizio odierno impone una riforma anche degli oneri processuali di prima istanza. L'attrice avrebbe avuto causa vinta sull’innalzamento dei due comignoli, sulla sistemazione della lampada esterna e, parzialmente, per quanto attiene agli sfiatatoi (ovvero limitatamente allo sfiatatoio dell'aria viziata dello sciacquone), soccombendo invece quanto alla rimozione della cassetta delle lettere, di parte della falda del tetto e al ripristino della vecchia tettoia (domanda formulata solo nelle conclusioni). Attribuendo – come già fatto per gli oneri d'appello – uguale valenza ad ognuna delle singole domande di AO 1, la stessa risulterebbe soccombente nella misura del 55%, la convenuta per il restante 45%. Il grado di soccombenza, essendo pressoché equivalente, si giustifica di porre tasse e spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, dichiarando compensate le ripetibili.

                                   9.   Per quel che è dei rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il Pretore – già si è detto (consid. 2) – non ha accertato il valore di causa. In appello rimanevano contesi l'innalzamento dei comignoli e dello sfiatatoio dell'aria viziata ed il ripristino della falda sporgente. Spetterà alle parti, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che i temi ancora litigiosi dinanzi a questa Camera raggiungano un valore di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         1.    La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza è fatto ordine a AP 1:

                                                -    di innalzare i comignoli posti sul tetto della sua casa d'abitazione alla particella n. 575 RFD di __________, sezione di __________, in modo che superino di almeno 50 cm il colmo del tetto;

                                               -    di modificare l'impianto di illuminazione sopra la porta d'entrata dell'appartamento posto al primo e secondo piano della medesima abitazione, secondo le modalità proposte dal perito (cfr. pag. 9 perizia).

                                         2.   La tassa di giustizia in fr. 860.– e le spese in fr. 3800.–, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.                                           

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 430.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 480.–

                                         sono posti per i due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico dell’appellante. L’attrice rifonderà inoltre alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte. 

                                   III.   Notificazione:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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