Incarto n. 11.2006.92
Lugano 26 agosto 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.00026 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 gennaio 1999 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 luglio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2006 presentato da AO 1 e G__________ contro la medesima sentenza;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1957) si sono sposati a __________ il 24 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati G__________ (il 24 ottobre 1987) e i gemelli I__________ e L__________ (il 27 dicembre 1989). I coniugi vivono separati dal gennaio del 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________. Con decreto cautelare del 10 giugno 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha approvato una convenzione sottoscritta dalle parti il
30 aprile 1998 sulla regolamentazione della vita separata (inc. DI.1998.305). L'11 gennaio 1999 AP 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'affi- damento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), prospettando un contributo alimentare di fr. 750.– mensili per ciascun figlio sino alla maggiore età e rivendicando una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Con risposta del 15 febbraio 1999 AO 1 ha proposto di respingere l'azione, postulando in via riconvenzionale la separazione giudiziale e chiedendo l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo per sé di fr. 1000.– mensili, uno per G__________ compreso tra fr. 750.– e fr. 975.– mensili e uno per I__________ e L__________ compreso tra fr. 750.– e fr. 1100.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi), oltre a un importo (non precisato) in liquidazione del regime dei beni. Subordinatamente, in caso di divorzio, essa ha ribadito le medesime richieste, indicando un contributo alimentare per sé in fr. 500.– mensili e rivendicando una partecipazione (imprecisata) agli averi di previdenza maturati dal marito. Nei successivi allegati le parti hanno riproposto le stesse domande.
C. All'udienza preliminare del 22 novembre 1999 AO 1 ha aderito al principio del divorzio. Il Pretore ha trattato così
l'azione come domanda comune di divorzio con accordo parziale. Il 25 novembre 2002 i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare, demandando al Pretore la decisione sulle conseguenze rimaste litigiose (contributo alimentare per la moglie e per i figli). Scaduto il termine di riflessione di due mesi, essi hanno ribadito la loro posizione. Dopo l'istruttoria, al dibattimento finale del 10 gennaio 2005 è comparsa unicamente la moglie, che ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 550.– mensili, da aumentare a fr. 1050.– mensili al momento in cui sarebbe cessato l'obbligo di mantenimento del marito nei confronti di uno dei figli, e un contributo alimentare per G__________, I__________ e L__________ di fr. 1350.– mensili ciascuno.
D. Statuendo il 31 luglio 2006, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione stipulata dalle parti che prevede l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, cui sono affidati i figli (riservato il diritto di visita paterno), l'assegnazione alla medesima di metà della prestazione d'uscita maturata dal marito in costanza di matrimonio presso la rispettiva cassa pensione e la liquidazione del regime dei beni. Ciò posto, il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 159.25 mensili, aumentato a fr. 1050.– dal gennaio del 2008 fino al 65° compleanno del debitore, oltre a un contributo alimentare di fr. 1302.95 mensili per L__________ e uno di fr. 1222.15 per I__________ (oltre agli assegni familiari) fino al dicembre del 2007. Sui contributi chiesti per la figlia G__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa, il Segretario assessore non ha giudicato. Le spese della procedura consensuale, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Quelle relative alla procedura contenziosa, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per quattro quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, con obbligo per il marito di rifondere alla moglie fr. 1000.– a titolo di ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 4 settembre 2006 per ottenere che il contributo alimentare in favore della moglie sia soppresso, addebitando gli oneri della procedura litigiosa alle parti in ragione di un mezzo ciascuno e compensando le ripetibili. In subordine egli chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 775.90 mensili dal gennaio del 2008 e cessi il 31 dicembre 2010, che gli oneri processuali siano posti per tre quinti a carico di lui e per il resto a carico della moglie, compensate le ripetibili. AO 1 e G__________ hanno impugnato a loro volta la sentenza del Segretario assessore con un appello di quello stesso giorno in cui postulano – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare per la moglie di fr. 274.35 mensili, aumentato a fr. 1050.– mensili dal gennaio 2008 fino al 65° compleanno del debitore, e un contributo per ciascun figlio di fr. 1020.– mensili (oltre agli assegni familiari) fino al termine degli studi. Subordinatamente esse sollecitano un contributo alimentare per la moglie di fr. 534.35 mensili, aumentato a fr. 1050.– mensili dal gennaio 2008 fino al 65° compleanno del debitore, e un contributo per
I__________ e L__________ di fr. 1400.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi) fino al 31 dicembre 2007. Gli appelli non hanno formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi di mantenimento per moglie e figli, come pure il riparto degli oneri processuali e l'attribuzione delle ripetibili inerenti alla procedura contenziosa. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza, egli “respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite” (art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.
3. In una recente sentenza del 13 maggio 2008 (pubblicata in DTF 134 I 184) il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che “in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio di Stato a designare un supplente fisso nell'ipotesi di assenze durevoli). L'art. 34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzionamento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale federale non era controversa la funzione del Segretario assessore come sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34 cpv. 1 LOG), né il Segretario assessore aveva statuito in quella veste. Litigiosa era la giurisdizione del Segretario assessore come sostituto del Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).
4. Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone, “allo scopo di evitare abusi o manipolazioni e garantire l'indipendenza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia fondata sulla legge e che la competenza dei tribunali, così come la loro composizione, sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG – supplenze puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura, ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore.
Inoltre – ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art. 34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché i detentori di tale potere sono chiaramente ed esaustivamente definiti dall'art. 75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre 1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto pertanto che la sentenza emessa da un Segretario assessore “così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale, regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).
5. Nel caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, il quale ha dichiarato in capo alla sentenza di statuire “in luogo e vece del Pretore”. L'atto non è controfirmato dal Pretore, né risulta – o è dato a divedere – quale contingenza richiedesse l'intervento suppletorio del Segretario assessore, nel caso specifico, per garantire il buon funzionamento della Pretura. Il Segretario assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una supplenza sistematica e d'ordine generale.
6. L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla sanzione.
Diversa è la sorte di quei giudizi (o, come nella fattispecie, di quei dispositivi) che, pur pronunciati da Segretari assessori, sono ormai passati in giudicato. La prima Camera civile non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale stato di grazia non può durare oltre per le sentenze che non hanno ancora acquisito carattere definitivo. Nei dispositivi appellati, di conseguenza, la sentenza in esame va annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo su tali punti.
Si aggiunga che nella fattispecie il Pretore dovrà esaminare altresì la questione dei contributi alimentari per la figlia G__________, al cui proposito la sentenza impugnata è silente. Se un figlio diventa maggiorenne durante la causa di divorzio, in effetti, la rappresentanza processuale del genitore continua per i contributi posteriori al raggiungimento della maggiore età, sempre che il figlio maggiorenne vi consenta (DTF 129 III 55). Analogo principio vale ora per i figli I__________ e L__________, i quali sono divenuti maggiorenni in pendenza di appello e si sono visti negare ogni contributo dopo i 18 anni. Il Pretore dovrà quindi interpellarli, alla stessa stregua di G__________, affinché ratifichino a loro volta l'operato della madre per quanto riguarda la richiesta di contributi alimentari dopo tale scadenza.
7. Non incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del Segretario assessore, nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto soffermarsi.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, gli appellanti non ne avrebbero ricevute neppure se la controparte avesse proposto di respingere l'appello. Essi ottengono invero l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Per di più, non è possibile sapere quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio della causa. Equitativamente è il caso pertanto di compensare le ripetibili, la procedura di appello concludendosi – nelle circostanze illustrate – senza vincitori né vinti (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per quel che è dell'assistenza giudiziaria, l'indigenza di AO 1 appare verosimile (art. 3 cpv. 1 Lag), così com'è verosimile che, sprovvista di cognizioni giuridiche, l'interessata dovesse farsi assistere da un legale per adeguatamente difendersi (art. 14 cpv. 2 Lag) e verosimile appare il fatto che una persona senza necessità di assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Meno evidente è la probabilità di esito favorevole insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Questa sarebbe stata data senz'altro – come si è visto – nella misura in cui l'appellante avesse censurato la giurisdizione del Segretario assessore. Non era data invece nel merito, il quale non poteva essere sindacato per difetto del presupposto processuale. Ne segue che in concreto il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere accordato, ma che l'onorario del patrocinatore d'ufficio sarà commisurato al dispendio di tempo e all'impegno che un avvocato solerte avrebbe profuso nella redazione di un appello in cui si sarebbe limitato a far valere – essenzialmente – il vizio di forma.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi litigiosi per moglie e figli.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che i dispositivi n. 3, 3.1, 3.2 e 5 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria conformemente ai considerandi con il gratuito patrocinio del-l'avv. PA 2.
4. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.