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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2006 11.2006.91

12. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,529 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale. Contributo in favore della moglie. Principio dispositivo.

Volltext

Incarto n. 11.2006.91

Lugano, 12 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.143 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da

 AP 1   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il 21 agosto 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1957) e AP 1 (1964) si sono sposati a __________ il 19 maggio 1993. Dal matrimonio è nato P__________, il 31 dicembre 1995. Il marito lavora attualmente per la __________ di __________. La moglie è estetista e massaggiatrice, oltre che terapista equina. I coniugi vivono separati dal maggio del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da lui medesimo il 23 maggio 2002, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha omologato all'udienza del 9 gennaio 2004 un accordo in cui egli si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio, posto che “tutti i parametri di calcolo dei contributi alimentari per la moglie e per il figlio” sareb­bero stati “ridiscussi, rispettivamente sottoposti al giudizio del Pretore” entro la scadenza dell'accordo, fissata al 31 ottobre 2004.

                                  B.   Dall'aprile del 2005 AO 1 ha interrotto i versamenti. L'11 luglio 2005 AP 1 ha adito così il Pretore con una propria istanza a tutela dell'unione coniu­gale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 550.– mensili per sé e uno di fr. 1850.– mensili per P__________. Identiche richieste essa ha formulato in via cautelare (inc. DI.2005.143). Statuendo senza contrad­dittorio il 14 luglio 2005, il Pretore ha condannato AO 1 a versare in via provvisionale i contributi postulati dal­l'istante. AO 1 ha sollecitato il 4 agosto 2005 la modifica di tale decreto affinché fosse ridotto a fr. 1000.– mensili il contributo per il figlio e annullato quello per la moglie, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2005.150).

                                  C.   All'udienza del 10 ottobre 2005, indetta per la discussione del­l'istanza a tutela dell'unione coniugale e dell'assetto provvisionale, AP 1 ha aumentato le richieste di contributo a fr. 1250.– mensili dal luglio 2005, tanto per sé quanto per il figlio. Il marito ha offerto unicamente un contributo di fr. 506.20 mensili in favore di P__________. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 25 gennaio 2006 AP 1 ha esposto un calcolo dal quale risultava un contributo alimentare di fr. 925.– mensili per sé e uno di fr. 1250.– mensili per il figlio dall'11 luglio 2005, ma non ha cifrato le pretese nelle richieste di giudizio. Il marito ha ridotto da parte sua il contributo proposto per il figlio, nel proprio memoriale conclusivo del 26 gennaio 2006, a fr. 465.20 mensili.

                                  D.   Con decisione del 22 novembre 2005 il Pretore ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo poi il 21 agosto 2006, egli ha stabilito il contributo alimentare per lei in fr. 925.– mensili e quello per il figlio in fr. 1335.– mensili, entrambi a valere “dal primo versamento dovuto a seguito del decreto supercautelare 14 luglio 2005”. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico dello Stato, senza assegnazione di ripetibili. AO 1 si è visto conferire anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è in­sorta con un appello del 1° settembre 2006 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede – il contributo di mantenimento in suo favore sia portato a fr. 1113.05 mensili. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha spiegato che in esito a quanto risultava dai calcoli esposti nella sentenza AP 1 avrebbe avuto diritto a un contributo alimentare di fr. 1021.55 mensili. Dato però ch'essa si limitava a chiedere fr. 925.– mensili, pari alla copertura del proprio fabbisogno minimo, egli ha condannato il marito a versarle tale importo (sentenza impugnata, consid. 4.2).

                                   2.   L'appellante contesta di avere limitato la propria richiesta di contributo a fr. 925.– mensili. Sostiene di avere deliberatamente rinun­ciato a cifrare la pretesa nel memoriale conclusivo poiché il calcolo ivi esposto non teneva conto dell'eccedenza mensile da suddividere ed era “unicamente una proiezione indicativa”. Incombeva al giudice – essa sostiene – completarlo d'ufficio, in virtù del principio inquisitorio illimitato. In luogo di ciò, il Pretore ha circoscritto il giudizio a una mera “ipotesi calcolo”.

                                   3.   Dal principio inquisitorio illimitato occorre subito sgombrare il campo. Il diritto ticinese non prescrive l'applicazione di tale precetto in materia di contributi alimentari per coniugi, né il diritto federale prevede ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unio­ne coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Hand­buch des Unter­halts­rechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque alle richieste delle parti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/Reus­ser/Gei­ser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.75 del 2 maggio 2006, consid. 10).

                                   4.   Dandosi contestazioni pecuniarie, in una causa ordinariamente retta dal principio dispositivo l'attore non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (DTF 116 II 219 consid. 4a con numerosi richiami di dottrina). Valesse il contrario, del resto, simile agevolazione si tradurrebbe in un facile

                                         espediente per evitare ogni forma di soccombenza parziale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 165 CPC). Certo, il metodo per il calcolo dei contributi alimentari nel quadro di un procedimento a tutela dell'unione coniugale (o di misure provvisionali in pendenza di una causa di separazione o divorzio) è una questione di diritto, ma poco importa. La circostanza che il Pretore applichi d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero (art. 87 cpv. 1 CPC) non dispensa la parte che avanza pretese pecuniarie in una causa non soggetta al principio inquisitorio illimitato dall'indicare le sue richieste in termini precisi e distinti.

                                   5.   Nella sua istanza dell'11 luglio 2005 – come detto – AP 1 ha quantificato il contributo alimentare chiesto per sé in fr. 550.– mensili (richiesta di giudizio n. 1.2). All'udienza del 10 ottobre 2005 essa ha portato la richiesta a fr. 1250.– men­sili (riassunto scritto unito al verbale, pag. 6, richiesta di giudizio n. 1.2). Nel memoriale conclusivo del 25 gennaio 2006, per finire, essa ha formulato la richiesta di giudizio come segue (pag. 7):

                                         Il signor AO 1 è condannato a versare alla signora AP 1 l'importo di fr. … quale contributo alimentare per lei.

                                         Una richiesta del genere era sicuramente irricevibile. Esaminando i motivi a scanso di eccessivi formalismi, si rinviene nondimeno la seguente frase (pag. 6 ver­so il basso):

                                         Il calcolo per stabilire il contributo alimentare per la moglie è il seguente:

                                         fr. 2223.60 (fabbisogno minimo moglie) ./. fr. 1300.– (reddito ipotetico moglie) = fr. 923.60, per un totale arrotondato di fr. 925.–.

                                         Poco sotto l'istante conferma che, il contributo alimentare per il figlio dovendo ammontare a fr. 1250.– mensili, il totale dovuto dal marito ascende a fr. 2175.– (pag. 6 in fondo). Pretendere che in condizioni siffatte il Pretore dovesse riconoscere all'istante un contributo alimentare di fr. 1021.55 (o addirittura di fr. 1113.05) mensili non è serio. Anzi, lederebbe il precetto dell'art. 86 CPC, secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non oltre i limiti di questa. Ne segue che, manifestamente infondato, l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello – non scevro di leggerezza – non essendo stato intimato alla controparte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. A prescindere dall'eventuale indigenza di lei, per vero, il ricorso appariva privo di buon diritto sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato per osservazioni. Della presumibile ristrettezza in cui versa l'interessata si tiene conto, ad ogni modo, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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