Incarto n. 11.2006.54
Lugano, 23 luglio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.945 (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 agosto 2004 da
AO 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° giugno 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 23 maggio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 1° giugno 2004 da AP 1 (1959) nei confronti della moglie AO 1 (1962), quest'ultima ha chiesto in via provvisionale, con il memoriale di risposta del 12 agosto 2004, che il marito fosse tenuto a versarle una provvigione ad litem di fr. 2900.–. All'udienza del 9 novembre 2004, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere la richiesta, sostenendo che la moglie poteva finanziare
da sé i costi del processo. Statuendo con decreto cautelare del 23 maggio 2006, il Pretore ha accolto l'istanza e ha condannato AP 1 a corrispondere alla moglie la provvigione litigiosa. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste
a carico di lui, con obbligo di rifondere all'istante un'indennità di fr. 250.– per ripetibili.
B. Contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 1° giugno 2006 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la richiesta di provvigione ad litem sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Con decreto del 2 giugno 2006 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo irricevibile. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Pendente causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). L'obbligo impartito a un coniuge di erogare una provvigione di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è, appunto, una misura provvisionale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC con numerosi richiami; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 137). La procedura è pertanto quella sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC; RtiD I-2004 pag. 592 n. 71c). Presentato otto giorni dopo l'intimazione del decreto cautelare, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38-38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto il Pretore ha accertato che nel 2004 AP 1 ha guadagnato, come dipendente __________, fr. 198 843.–, mentre la moglie aveva “entrate limitate”, non risultando esercitare attività lucrativa. In simili circostanze egli ha ritenuto che costei non avesse mezzi sufficienti per affrontare le spese di causa e di patrocinio, diversamente dal marito, il cui reddito consentiva “senz'altro” di versare la somma richiesta.
3. L'appellante ribadisce – in sintesi – che la moglie dispone di risorse sufficienti per finanziare le proprie spese legali e processuali facendo capo al suo amico, ai contributi alimentari ricevuti e alle indennità percepite dalla pubblica assistenza, tant'è che nel 2004 essa ha compiuto ben quattro viaggi nella Repubblica Dominicana. Inoltre, sottolinea l'appellante, AO 1 è abile al lavoro al 100%. Per quanto riguarda sé medesimo, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto di “debiti istituzionali” a suo carico per oltre fr. 150 000.– e di avere trascurato che la litigiosità della causa si deve al comportamento della moglie, restia a ogni accordo amichevole. Infine l'appellante fa notare che nell'ambito della pregressa causa di separazione il Pretore aveva respinto un'analoga richiesta di provvigione avanzata da AO 1, in contraddizione con il decreto ora impugnato.
4. Nella misura in cui pretende che la moglie abbia cespiti d'entrata idonei per coprire le proprie spese di causa e di patrocinio, l'appellante esaurisce le sue affermazioni in argomenti vaghi e generici. Invano si cercherebbe nel memoriale una qualsivoglia stima degli introiti cui l'interessata potrebbe concretamente ricorrere e ancor più inutilmente si tenterebbe di sapere quale sia il fabbisogno minimo di lei. Tutto si ignora, in specie, sulle asserite elargizioni dell'amico e sul margine disponibile che le lascerebbero i contributi alimentari dell'appellante. Il fatto poi che l'istante riscuota indennità dalla pubblica assistenza e la circostanza che nel frattempo, il 10 luglio 2007, il Pretore l'abbia ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria indizia se mai una situazione di grave ristrettezza. Ne segue che, insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5. Nella misura in cui sembra pretendere invece di non avere liquidità sufficienti per stanziare l'importo litigioso, l'appellante adduce una tesi addirittura priva di motivazione. Certo, egli potrà anche avere debiti per oltre fr. 150 000.–, ma nulla induce a supporre che i suoi redditi non gli consentano di versare una tantum alla moglie la provvigione litigiosa senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. Tant'è ch'egli medesimo nemmeno adombra una tesi del genere, la quale appare ancor meno verosimile ove si consideri che la sua tassazione 2003 attestava un reddito imponibile di fr. 100 500.– annui (doc. P). Si aggiunga che in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio, né la procedura ticinese istituisce tale precetto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c), di modo che non incombe a questa Camera procedere a indagini. Toccava all'appellante motivare adeguatamente il proprio ricorso. Carente di requisiti formali, anche al riguardo il ricorso va dichiarato irricevibile.
6. L'appellante scorge una contraddizione nel fatto che AO 1 si sia vista rifiutare l'assistenza giudiziaria in pendenza di separazione e l'abbia ottenuta per contro nella causa di divorzio, il 10 luglio 2007. In realtà non sussiste incoerenza alcuna. Una richiesta di provvigione ad litem va decisa sulla scorta degli elementi a disposizione il giorno in cui il giudice statuisce. È senz'altro possibile, di conseguenza, che nel quadro della causa di separazione i presupposti per una provvigione mancassero e fossero dati invece il 10 luglio 2007 nel processo di divorzio. Quanto alla provvigione ad litem in esame, essa andrà dedotta da quanto lo Stato verserà al legale di AO 1 per le prestazioni svolte come patrocinatore d'ufficio.
7. Se ne conclude che, inammissibile, l'appello non può essere vagliato oltre. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte, cui non ha provocato spese.
8. In merito ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) l'appellante va avvertito che per presentare un ricorso in materia civile al Tribunale federale gli incomberà di rendere verosimile ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.