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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.07.2009 11.2006.47

6. Juli 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·775 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Volltext

Incarto n. 11.2006.47

Lugano, 6 luglio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.1209 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 23 settembre 2005 dalla

Comunione dei comproprietari della AO 1,   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

                                         premesso che la Comunione dei comproprietari della AO 1 ha postulato il 23 settembre 2005 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, l'iscrizione provvisoria di un'

                                         ipoteca legale per oneri comuni di complessivi fr. 20 103.30 sulle proprietà per piani n. 15 915, 15 916, 15 925 e 15 926, pari a 37/1000, 8/1000, 27/1000 e 8/1000 della particella n. 600 RFD di __________, appartenenti a AP 1;

                                         ricordato che con decreto cautelare emesso il 27 settembre 2005 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta;

                                         rilevato che al contraddittorio del 28 novembre 2005 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria;

                                         considerato che con sentenza del 19 aprile 2006 il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato l'iscrizione provvisoria disposta senza contraddittorio, assegnando alla comunione dei comproprietari un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca;

                                         preso atto che il 2 maggio 2006 AP 1 ha appellato la sentenza del Pretore davanti a questa Camera, sollecitando la reiezione dell'istanza e la riforma in tal senso del giudizio impugnato;

                                         rammentato che l'appellante è stata invitata l'8 maggio 2006 a prestare un anticipo di fr. 450.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, richiesta cui essa ha ottemperato tempestivamente;

                                         accertato che con ordinanza dell'11 maggio 2006 il Pretore ha prorogato di 30 giorni il termine assegnato all'istante per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;

                                         constatato che nelle sue osservazioni all'appello del 12 giugno 2006 la Comunione dei comproprietari della “AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

                                         precisato che su istanza delle parti il presidente di questa Camera ha sospeso con decreto del 27 luglio 2007 la procedura di appello fino al 30 novembre 2007 per agevolare una composizione amichevole della lite;

                                         posto che il 15 aprile 2009 il Pretore ha trasmesso alla Camera un decreto di quello stesso giorno con cui ha stralciato la causa dai ruoli, invitando l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'ipoteca legale ordinata in via cautelare;

                                         osservato che nelle circostanze descritte il presidente della Camera ha fissato alle parti il 29 maggio 2009 un termine di dieci giorni per espri­mersi sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado, l'appello risultando ormai senza oggetto, avvertendo l'una e l'altra che in caso di silenzio gli oneri processuali sarebbero stati posti a carico di chi li aveva anticipati, senza attribuzione di ripetibili;

                                         appurato che all'ordinanza non ha reagito l'appellante né la controparte;

                                         ritenuto che di conseguenza l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli con gli effetti prospettati nell'ordinanza del 29 maggio 2009;

                                         stabilito che la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, il procedimento di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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