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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2008 11.2006.2

27. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,609 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello per transazione

Volltext

Incarto n. 11.2006.2

Lugano, 27 agosto 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1996.88 (nullità di diseredazione e azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 28 maggio 1991 da

AP 1 AP 2 AP 3  __________,  __________, __________, , , e  __________, , ,  nel frattempo dimessi dalla lite  (tutti patrocinati dall'avv. PA 1,)  

contro  

AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2,) e, in qualità di esecutore testamentario, l' avv. dott. __________, , nel frattempo dimesso dalla lite;

esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1900), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 19 maggio 1990, lasciando i figli AO 1 (1927) e AP 1 (1929) con gli abiatici AP 2 (1959) e AP 3 (1964), figli di __________ (1931), deceduta nel 1983. Di __________ si sono rinvenuti tre testamenti olografi: uno del 24 ago­sto 1987, un altro dell'8 luglio 1988 con un codicillo del 25 luglio 1989 e un terzo del 29 settembre 1989, così redatti:

                                         __________, 24 agosto 1987

                                         Io sottoscritto __________ 1900 domiciliato a __________ in pieno possesso delle mie facoltà mentali redigo il mio testamento come segue.

                                         1.  Revoco ogni mia disposizione di ultima volontà.

                                         2.  Riconosco che mio figlio AO 1 ha contribuito alla mia economia domestica fino a 27 anni consegnandomi l'intera sua paga.

                                         3.  Dopo il matrimonio detto figlio unitamente a sua moglie ha continuato a lavorare nella mia azienda eseguendo pure importanti riparazioni straor­dinarie nella casa di abitazione di cui al mappale RFD di __________ 789. Inoltre mio figlio AO 1 e la di lui moglie hanno prodigato e continuato a prodigare sia a me sia a mia moglie cure e assistenza.

                                         4.  Per dette prestazioni di mio figlio AO 1 e di sua moglie mi riconosco debitore per un importo di fr. 100 000.– (centomila).

                                         5.  Lascio tutta la quota disponibile a detto mio figlio AO 1 riducendo gli altri miei eredi alla legittima.

                                         6.  Nella divisione della mia sostanza dovranno essere assegnati in assoluta ed esclusiva proprietà a mio figlio AO 1 tutti i miei beni ovunque posti. A mia moglie __________ dovrà però esserle garantito il diritto di abitazione vita natural durante sull'attuale casa di abitazione. La legittima spettante ai rimanenti miei eredi dovrà essere versata in contanti tenuto conto delle disposizioni suddette.

                                         7.  Nomino mio esecutore testamentario il sig. avv. __________, __________.

                                         Tali sono le mie volontà.

                                         __________, 8 luglio 1998

                                         Io sottoscritto __________ 1900 da ed in __________ in pieno possesso delle mie facoltà mentali redigo questo mio testamento come segue.

                                         Confermo le mie disposizioni di ultima volontà contenute nel mio testamento olografo allestito il 24 agosto 1978.

                                         A parziale modifica di detto testamento dichiaro di diseredare mia figlia AP 1 e i miei nipoti AP 3 e AP 2 perché si sono sempre disinteressati tanto di me e della defunta mia moglie sia perché nonostante il mio attuale stato di salute non mi hanno mai fatto visita né cura né assistenza né collaborato in nessun modo. Tali sono le mie ultime volontà.

                                         Osservo che del resto a mia figlia AP 1 ho già ceduto a prezzo di tutto favore il terreno a __________ dove ha costruito la casa. Inoltre tanto mia figlia AP 1 tanto a mia figlia __________ ora defunta ho donato a ciascuno un terreno a __________.

                                         Nonostante la diseredazione suddetta che confermo e senza pregiudicare la stessa, a titolo puramente grazioso lascio a mia figlia AP 1 e ai figli della pre defunta mia figlia __________ la somma di fr. 75 000.– depositati alla __________ in __________ dove è depositata la chiave. Detta somma deve essere divisa in due ossia per stirpe.

                                         Qualora detti miei eredi dovessero contestare qualsiasi mia disposizione di ultima volontà detto lascito di fr. 75 000.– dovrà essere considerato siccome nullo e non avvenuto.

                                         Tali sono le ultime mie volontà.

                                         __________ 25 luglio 1989

                                         Codicillo

                                         Io sottoscritto dichiaro che la diseredazione di mia figlia AP 1 si estende per gli stessi motivi ai di lei figli, __________ __________ __________ e __________.

                                         __________, 29 settembre 1989

                                         Io sottoscritto __________ 1900 __________, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, redigo questo codicillo al mio precedente testamento.

                                         1.  Confermo la diseredazione di mia figlia AP 1 e dei miei nipoti AP 3 e AP 2 perché non solo si sono disinteressati di me e di mia moglie nonostante la nostra cattiva salute, ma mi hanno anche insultato, rimproverato acerbamente senza motivo e hanno preteso da me soldi senza ragione.

                                         2. Confermo per il resto le altre mie disposizioni di ultima volontà.

                                         I tre testamenti sono stati pubblicati il 1° giugno 1990 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona dall'esecutore testamentario, il notaio dott. __________.

                                  B.   Il 28 maggio 1991 AP 2, AP 3 e AP 1, unitamente ai di lei figli __________ __________ (1952), __________ (1953), __________ (1955) e __________ (1962), hanno convenuto AO 1 e l'avv. __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fossero annullate delle disposizioni testa­mentarie dell'8 luglio 1988, del 25 luglio 1989 e del 29 settembre 1989 relative alla loro diseredazione, che fosse riconosciuta a AP 1, a AP 2 e a AP 3 la rispettiva por­zione legittima e che fossero ridotte nella giusta misura le ultime volontà di __________. I convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Nel corso dell'istruttoria i convenuti hanno dichiarato di consentire all'annullamento della diseredazione. __________, __________, __________ e __________ sono poi stati dimessi dalla lite, alla stessa stregua dell'avv. __________.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 29 novembre 2005, il Pretore ha annullato le disposizioni testamentarie di __________ relative alla diseredazione di AP 1, dei di lei figli __________, __________, __________ e __________, come pure di AP 2 e AP 3,

                                         ha accolto la riduzione postulata da AP 1 nella misura

                                         di fr. 221 819.20 (data una porzione legittima di fr. 545 019.20), ha accolto la riduzione postulata da AP 2 e AP 3 nella misura di fr. 110 909.60 (data una porzione legittima di fr. 272 509.60) ciascuno, e ha ordinato la divisione dell'eredità, precisando che la nomina del notaio divisore sarebbe avvenuta su richiesta di parte dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 5300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti con un appello del 30 dicembre 2005 perché nel calcolo della loro porzione legittima fosse incluso anche un credito del­l'eredità per fr. 274 000.– nei confronti di AO 1 in seguito all'avvenuta cessione della particella n. 359 di __________, oltre a un credito di fr. 8163.05 e un attivo di fr. 3346.–. AP 2 e AP 3 hanno instato altresì perché fosse loro riconosciuta un'indennità di fr. 10 000.– ciascuno giusta l'art. 334 CC. Il giorno stesso gli appellanti hanno postulato la sospensione della causa in vista di trattative volte a comporre la lite nelle vie amichevoli, richiesta cui AO 1 ha aderito il giorno seguente. Con ordinanza del 2 febbraio 2006 il presidente della Camera ha sospeso così la procedura di appello fino al 30 giugno 2006, prorogando poi la sospensione fino al 30 settembre 2006.

                                  E.   Su istanza di AO 1, il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha ordinato il 19 dicembre 2006 la divisione dell'eredità e ha nominato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Chiamato nel frattempo a esprimersi sull'appello, nelle sue osservazioni del 10 marzo 2008 AO 1 ha rilevato che talune richieste di giudizio erano ormai superate, le parti avendo raggiunto un accordo in sede di divisione. Per il resto egli ha dichiarato di “rimettersi al giudizio” della Camera. Il 15 aprile 2008 la notaia __________ ha trasmesso alla Camera un estratto del contratto di divisione parziale sottoscritto dagli eredi e l'8 luglio 2008 ha chiesto in nome di questi ultimi lo stralcio dell'appello dai ruoli per intervenuta transazione. Sollecitate dal presidente della Camera a produrre l'accordo, il 25 agosto 2008 le parti hanno fatto seguire un esemplare completo del documento.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la transazione stragiudiziale conclusa dalle parti nel “luglio/agosto 2008” ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendosi per volontà delle parti alla sentenza impugnata.

                                   2.   Ciò posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e sud­divise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi transazione, il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime hanno liberamente concordato, tanto meno in materia di ripetibili. Simile principio trova applicazione anche nel caso in esame. Circa l'entità della tassa di giustizia e delle spese di primo grado, esse rimangono invariate. Va adeguatamente ridotta invece la tassa di giustizia in appello, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Le ripetibili, come detto, seguono il contenuto dell'accordo davanti a entrambi i gradi di giurisdizione.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                    I.   Si prende atto del seguente

                                         conTRATTO DI DIVISIONE EREDITARIA

                                         fra i signori

                                         AP 1 il __________, coniugata, fu __________, da __________ in __________

                                         AO 1, nato il __________, coniugato, fu __________, da __________ in __________

                                         AP 2, nato __________, coniugato, di __________, da __________ in __________

                                         AP 3, nato il __________, coniugato, di __________, da __________ in __________

                                         in quanto componenti la Comunione ereditaria del signor __________, nato il __________ 1900, fu __________, da e già in __________, deceduto a __________ il 19 maggio 1990.

                                         Premesso che

                                         a)  Il signor __________ è deceduto in data 19 maggio 1990.

                                             Suoi eredi risultano essere, secondo il certificato ereditario di data 28 gennaio 2002 della Pretura di Bellinzona, i signori AP 1 (interessenza di ¼), AO 1 (interessenza di ½), AP 2 (interessenza di ⅛) e AP 3 (interessenza di ⅛).

                                         b)  Le parti hanno già sottoscritto un contratto di divisione ereditaria parziale datato marzo 2008.

                                             In tale contratto le parti hanno dato atto che le questioni oggetto d'appello dinanzi alla prima Camera civile (inc. 11.2006.2) rimanevano aperte, e meglio come alla premessa i) di predetto contratto.

                                             I punti rimasti aperti concernevano:

–  l'inserimento o meno della particella n. 359 RFD di __________, intestata a AO 1, nell'inventario successorio, per collazione. AP 1, AP 2 e AP 3 chiedevano che tale fondo fosse inserito nell'inventario successorio per un valore di fr. 274 300.–;

–  il credito di fr. 20 000.– vantato da AP 2 e AP 3 verso la successione quale indennità per il salario consegnato ai genitori dalla defunta madre __________.

                                         c)  Le parti hanno ora raggiunto un accordo anche sulle questioni rimaste aperte e menzionate sub b), per cui hanno incaricato l'avv. __________, nominata quale notaio divisore dalla Pretura di Bellinzona con decreto 19 dicembre 2006, di allestire il presente contratto di divisione ereditaria, che porrà fine alla procedura di divisione;

                                         d)  Le parti, con comunicazione congiunta di data 8 luglio 2008 alla prima Camera civile di appello, sottoscritta dai patrocinatori delle parti, hanno già richiesto lo stralcio della procedura d'appello.

                                         Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

                                         1.  A tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa relativa alla successione fu __________ il signor AO 1 verserà, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto da parti di tutti i coeredi, l'importo di complessivi fr. 45 000.– in favore dei coeredi AP 1, AP 2 e AP 2, per il tramite del notaio divisore avv. __________.

                                         2.  Il notaio divisore riverserà tale importo in favore dei signori AP 1 (per fr. 22 500.–), AP 2 (per fr. 11 250.–) e AP 3 (per fr. 11 250.–), sempre che il presente contratto sia stato validamente sottoscritto da tutte le parti.

                                         3.  Con la firma del presente contratto le parti riconoscono di non avere più alcuna reciproca pretesa relativa alla successione fu __________, per cui la relativa Comunione ereditaria è da considerarsi definitivamente sciolta.

                                         4.  Le parti prendono atto che presso l'avv. __________ rimane depositato l'importo di fr. 4878.75, che verrà suddiviso fra i coeredi secondo le rispettive interessenze ereditarie, una volta che non vi saranno più pagamenti da effettuare relativi alla successione.

                                             In ogni caso, nell'ipotesi in cui, in futuro, dovessero emergere ulteriori attivi/passivi relativi alla successione a oggi né noti né prevedibili (in particolare crediti/debiti per imposte), gli stessi verranno suddivisi/posti a carico dei coeredi secondo le interessenze ereditarie citate sub a).

                                         5.  Per quanto attiene alle spese di giudizio di prima e di seconda istanza le parti suddivideranno le stesse secondo le rispettive interessenze ereditarie, mentre che le ripetibili di prima e di seconda istanza sono compensate.

                                             Le spese del presente contratto sono pure a carico delle parti in ragione delle rispettive interessenze ereditarie e verranno dedotte dall'importo di fr. 4878.75 tuttora depositato presso il notaio divisore come indicato sub 3.

                                         Steso in sei copie originali, una per ciascuna parte, una per l'Ufficio imposte di successione e di donazione di Lugano e una per l'avv. __________ __________. Di quest'ultima verranno autenticate le firme e l'esemplare verrà tenuto in deposito.

                                         __________, luglio/agosto 2008

                                         AP 1

                                         AO 1

                                         __________, in rappresentanza di AP 2

                                         __________, in rappresentanza di AP 3

                                   II.   L'appello è stralciato dai ruoli per transazione.

                                   III.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 250.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 300.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti per un mezzo a carico di AO 1, per un quarto a carico di AP 1, per un ottavo a carico di AP 2 e per il rimanente ottavo a carico di AP 3. Le ripetibili sono compensate.

                                 IV.   Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3000.– e nelle spese di fr. 5300.–, con saldo da anticipare dagli attori, sono posti per un quarto a carico di AP 1, per un ottavo a carico di AP 2 e per il rimanente ottavo a carico di AP 3. Le ripetibili sono compensate.

                                  V.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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