Incarto n. 11.2006.144
Lugano, 13 aprile 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 452.1998/R.31.2006 (tutela: approvazione di rendiconto parziale e del rendiconto finale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RA 1, , per sé e in rappresentanza di AP 1 (patrocinati dall' PA 1,)
alla
CO 1, riguardo all'operato dell' CO 2
quale tutore dello stesso AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 novembre 2006 presentato da AP 1 e RA 1 contro la decisione emessa il 17 ottobre 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Delegazione tutoria di __________ ha istituito il 7 settembre 1998 una tutela volontaria (art. 372 CC) in favore di AP 1 (1975), designando in qualità di tutore __________. L'amministrazione della tutela si è dimostrata lacunosa, tanto che solo dopo molti richiami il tutore ha redatto l'inventario (art. 398 CC) e i rendiconti annui dal 1998 al 2000. In seguito, nonostante vari solleciti, egli non ha più consegnato nulla. Con decisione del 14 gennaio 2004 la CO 1 ha sostituito così __________, dal 1° gennaio 2004, con l'CO 2 e ha diffidato __________ a presentare senza indugio i rendiconti dal 2001 al 2003. Senza esito.
B. Il 2 marzo 2004 RA 1, madre del tutelato, ha chiesto la revoca della tutela e il ripristino della propria autorità parentale. L'CO 2 ha comunicato il 17 marzo 2004 di rinunciare alla carica di tutore, dichiarandosi disponibile a continuare l'incarico solo fino alla nomina di un successore. RA 1 ha ripetuto la sua richiesta il 17 giugno e il 1° luglio 2004. Altrettanto ha fatto il pupillo nel giugno del 2004. Il 14 luglio 2004 la CO 1 ha revocato la tutela, ha ripristinato su AP 1 l'autorità parentale della madre e ha invitato i precedenti tutori a presentare con sollecitudine il rendiconto finanziario per il rispettivo periodo di gestione.
C. Il 4 agosto 2004 l'CO 2 ha inviato alla Commissione tutoria regionale il rendiconto della sua gestione (dal 1° gennaio al 14 luglio 2004), sottolineando le difficoltà incontrate nel reperire la documentazione necessaria da __________. Di tale invio egli ha dato comunicazione all'PA 1, patrocinatore di RA 1 e AP 1. Con lettera del 21 aprile 2005 alla Commissione tutoria regionale RA 1 ha lamentato la mancata produzione, da parte dei due tutori, di qualsivoglia documento contabile, ciò che le avrebbe pregiudicato la verifica del loro operato, a parer suo lesivo degli interessi del figlio. Con decisione del 20 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale ha approvato “il rendiconto parziale per la gestione 2004 e finale” e ha riconosciuto all'CO 2 un compenso di fr. 1589.–, senza prelevare tasse né spese.
D. Contro la decisione appena citata RA 1 ha ricorso il 9 maggio 2006, per sé e in rappresentanza del figlio, all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Tanto la Commissione tutoria regionale quanto l'CO 2 hanno proposto di respingere il ricorso. Le parti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista in un successivo scambio di allegati. Statuendo il 17 ottobre 2006, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza riscuotere tasse né spese.
E. Il 13 novembre 2006 i ricorrenti hanno presentato appello a questa Camera, chiedendo di annullare sia la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sia la decisione 20 aprile 2006 della Commissione tutoria regionale, di obbligare il tutore a presentare “un rendiconto finale corrispondente all'effettivo patrimonio del pupillo” e di invitare la Commissione tutoria regionale a statuire nuovamente sull'approvazione del rendiconto dopo aver conferito loro la facoltà di esprimersi. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2007 l'CO 2 propone di respingere l'appello. Analoga conclusione formula il 22 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni notificate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili nel termine di venti giorni (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura di appello era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile. Ai loro memoriali le parti accludono nuovi documenti (taluni già agli atti), ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC ticinese.
2. Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele è un rimedio giuridico ordinario, provvisto per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta degli appellanti intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2 con richiamo).
3. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che i ricorrenti lamentassero a torto di non essersi potuti esprimere sull'approvazione del rendiconto, il loro legale essendo stato avvertito dal tutore il 4 agosto 2004 che gli atti erano stati consegnati alla Commissione tutoria regionale. Bastava quindi che chiedesse di consultarli. Ciò premesso, l'Autorità di vigilanza ha dato atto che la tutela era stata gestita male, soprattutto per le carenze dimostrate da __________. Inoltre RA 1 aveva continuato a curare parte dell'amministrazione, benché al figlio fosse stato nominato un tutore. A mente dell'autorità era dunque ingeneroso muovere rimproveri all'CO 2. L'Autorità di vigilanza non ha mancato di giudicare insoddisfacente il rendiconto dell'CO 2, ma lo ha nondimeno approvato, il tutore avendo riportato in modo corretto gli importi di cui era a conoscenza e giustificato ogni sua operazione. Infine – essa ha soggiunto – non spettava all'CO 2 ricostruire la situazione finanziaria degli anni precedenti, tale compito incombendo a __________. Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.
4. Gli appellanti ribadiscono anzitutto che il rendiconto del tutore non è stato loro sottoposto per approvazione. Ora, “il tutelato che ha compito gli anni sedici dev'essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti” (art. 413 cpv. 3 CC). Come l'Autorità di vigilanza ha avuto modo di accertare, tuttavia, nella fattispecie il loro patrocinatore sapeva che il tutore aveva inviato il rendiconto alla Commissione tutoria regionale (act. 25 nel fascicolo “documenti presentati dall'CO 2”, inc. 452.1998/R31.2006). Mai tuttavia egli ha chiesto di esaminarlo. Con tale motivazione gli appellanti non si confrontano. Al proposito non giova pertanto attardarsi.
5. Nel merito gli appellanti si dolgono che il rendiconto non corrisponde all'effettivo patrimonio del pupillo, l'CO 2
avendo ignorato il conto postale di quest'ultimo, “parte integrante (la più importante) del patrimonio di AP 1”. Il tutore eccepisce che il rendiconto è corretto per quanto lui ha avuto modo di amministrare, il suo predecessore non avendogli consegnato documentazione alcuna. Inoltre all'inizio del suo incarico “ci si era accordati, tramite la CTR” nel senso che RA 1
avrebbe continuato a occuparsi del figlio e che dopo le dimissioni da lui inoltrate il 17 marzo 2004 egli eseguisse solo i pagamenti correnti.
a) Il tutore deve amministrare diligentemente la sostanza del tutelato (art. 413 cpv. 1 CC). “Egli deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate e almeno ogni due anni” (art. 413 cpv. 2 CC). La contabilità dev'essere completa e veritiera. Se ravvisa errori o omissioni, la Commissione tutoria regionale – competente nel Cantone Ticino per approvare i rendiconti (art. 7 lett. d del regolamento d’applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1) – ne ordina la rettifica o la completazione (art. 423 cpv. 1 CC). Ciò posto, “essa accorda o nega l'approvazione alle relazioni ed ai conti del tutore e prende ove occorra le misure necessarie per garantire i beni del tutelato” (art. 423 cpv. 2 CC). Inoltre essa può sanzionare il tutore
inadempiente. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 385 n. 1009c con richiami).
b) Nella fattispecie è palese che il consuntivo presentato dall'CO 2 è incompleto, non contenendo esso alcuna menzione – né figurando in esso la benché minima movimentazione – del conto corrente postale __________ intestato al pupillo. La Commissione tutoria regionale o, ignorando essa l'esistenza del conto, l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto quindi ordinare l'integrazione del consuntivo, come chiedono gli appellanti. L'CO 2 obietta di non aver potuto stilare un rendiconto completo poiché il precedente tutore non gli ha consegnato documentazione alcuna. Egli trascura tuttavia che spettava a lui – come si dirà ancora – procurarsi i giustificativi necessari per redigere i conteggi, eventualmente rivolgendosi a __________ in forza del documento che attestava la sua nomina a tutore. Del resto gli appellanti chiedono unicamente di inserire nel noto consuntivo il saldo iniziale (il 1° gennaio 2004), la movimentazione e il saldo finale (il 14 luglio 2004) del conto corrente postale (fr. 10 509.12: allegato D nel fascicolo “documenti presentati dall'__________” all'Autorità di vigilanza). Essi non censurano la mancata indicazione di debiti e crediti o di altre poste ignote all'CO 2, né pretendono l'approvazione di un conto di chiusura (art. 451 CC). L'argomentazione del tutore cade dunque nel vuoto.
c) Soggiunge il tutore che RA 1 era d'accordo di lasciar gestire il conto corrente postale del figlio a __________, consegnando a lui in qualità di tutore solo il denaro indispensabile per far fronte alle spese correnti. Così argomentando, tuttavia, il tutore dimostra di non avere capito quale fosse il suo ruolo. __________ è stato rimosso dalla carica per le annose inadempienze (non ha mai allestito il rendiconto 2001, né quello del 2002 né men che meno quello del 2003 e sembra addirittura avere perduto ogni documento). Non si vede pertanto con quale legittimità egli continuasse a gestire il conto corrente postale, che secondo gli appellanti costituiva “la parte più importante” del patrimonio del tutelato. Poco importa che RA 1 fosse consenziente. E ancor meno che essa prendesse “molte iniziative nell'ambito della tutela del figlio”. All'CO 2 incombeva come tutore, per il bene del pupillo, di assumere d'autorità egli medesimo l'amministrazione di ogni attivo facente capo all'interdetto. Tanto più che su di lui gravava la responsabilità specifica di tutore (art. 454 segg. CC).
Certo, l'CO 2 pretende che la Commissione tutoria regionale avesse accondisceso al fatto che egli si limitasse ad amministrare le somme elargitegli via via da __________ (fr. 5000.– il 4 marzo 2004, fr. 3500.– il 25 marzo 2004, fr. 7500.– il 13 maggio 2004). Non spiega però quando ciò sarebbe avvenuto né indica una sola decisione della Commissione tutoria regionale in tal senso. Per altro, quand'anche ciò fosse, egli sarebbe rimasto responsabile dell'ausiliario lasciato agire in sua vece (Guler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 413 CC con richiami). Nulla lo esentava quindi dal redigere un rendiconto completo.
d) L'autorità di vigilanza sulle tutele assume che, comunque sia, una Commissione tutoria regionale deve approvare i rendiconti di un tutore seppure quest'ultimo “risulti essere venuto meno al proprio dovere di diligenza nell'amministrazione della sostanza” (decisione impugnata, consid. 3). L'assunto è equivoco. In realtà, ove ravvisi errori o omissioni in un rendiconto, l'autorità tutoria deve ordinare l'emendamento o la completazione del medesimo (sopra, consid. a). Essa non può approvare qualsivoglia consuntivo con l'argomento che, comunque sia, l'approvazione non libera il tutore dalle proprie responsabilità. Inoltre l'Autorità di vigilanza dà adito al malinteso anche quando pretende che non toccava all'CO 2 ricostruire la situazione pregressa del tutelato. Ciò è senz'altro vero per quanto riguarda gli anni dal 2001 al 2003. Mancando di ogni documento giustificativo, tuttavia, al momento di assumere la carica – il 1° gennaio 2004 – CO 2 avrebbe dovuto promuovere di sua iniziativa le necessarie indagini per sapere quali fossero gli attivi e i passivi del tutelato (della cui gestione egli diveniva responsabile). Che egli potesse limitarsi ad amministrare il denaro stanziatogli a beneplacito da __________, come reputa in definitiva l'Autorità di vigilanza sulle tutele, non è sostenibile né era conforme al bene del pupillo.
6. Se ne conclude che, contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza (e della Commissione tutoria regionale), il rendiconto presentato dall'CO 2 dal 1° gennaio al 14 luglio 2004 non può essere approvato così com'è. In esso va integrato per lo meno il saldo iniziale, la movimentazione e il saldo finale del conto corrente postale __________ intestato al pupillo. Che RA 1 abbia sollevato la questione solo davanti all'Autorità di vigilanza poco sussidia. Intanto perché la Commissione tutoria regionale non ha conferito al pupillo il diritto di esprimersi sul rendiconto (in violazione dell'art. 413 cpv. 3 CC). Avesse rispettato tale prescrizione, RA 1 non avrebbe verosimilmente avuto motivo di ricorrere all'Autorità di vigilanza sulle tutele. In secondo luogo perché determinante è la veridicità materiale di un rendiconto, non il momento in cui il tutelato (o un terzo) fa valere eventuali manchevolezze del consuntivo. Se mai il tutelato (o il terzo) può essere chiamato a sopportare le spese inutili cagionate dalla sua eventuale remora, ma ciò non esime l'autorità tutoria dal far rettificare o integrare il conteggio. In concreto la decisione impugnata va riformata pertanto di conseguenza. L'Autorità di vigilanza è libera di far completare il rendiconto essa medesima, statuendo sull'approvazione dopo aver dato al pupillo il diritto di esprimersi, oppure di ritornare il caso alla Commissione tutoria regionale perché proceda in tal senso. Sotto questo profilo non spetta a questa Camera sostituirsi al suo margine d'apprezzamento.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Quanto alle ripetibili, conviene far capo per analogia all'art. 31 LPAmm, identico all'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Davanti ai primi due gradi di giurisdizione si è applicata in effetti, nel caso specifico, la legge di procedura per le cause amministrative e ciò varrà anche davanti a questa Camera per i ricorsi introdotti contro le decisioni notificate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dopo il 31 dicembre 2010 (nuovo art. 48 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, art. 74a cpv. 2 e 3 LPAmm).
Ne segue che autorità inferiori soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo. Se esse hanno partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami; analogo principio regge l'art. 64 cpv. 2 PA: v. Maillard in: Waldmann/Weissenberger [curatori], VwVG, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 47, 48 e 49 ad art. 64). Nella fattispecie non vi sono privati cittadini che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria regionale nella proposta di respingere l'appello (il tutore non è intervenuto nella procedura alla stregua di un privato cittadino, ma nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria regionale va tenuta così a rifondere ai ricorrenti un'equa indennità per ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di secondo grado giudicherà l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in cui emanerà la nuova decisione.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di relazioni e conti di un tutore può formare – in sé – oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso delle modifiche postulate nel caso specifico non raggiunge tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché integri o faccia integrare nel rendiconto del tutore CO 2 il saldo iniziale (1° gennaio 2004), la movimentazione e il saldo finale (14 luglio 2004) del conto corrente postale __________ intestato a AP 1, conferendo a quest'ultimo la possibilità di esprimersi prima dell'approvazione.
2. Non si riscuotono tasse o spese di appello. La CO 1 rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.