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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2007 11.2006.140

31. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,529 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Stralcio di un appello per transazione

Volltext

Incarto n. 11.2006.140

Lugano, 31 luglio 2007/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1999.90 (azione negatoria e di risarcimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 giugno 1999 dalla

CC 1 , unitamente a  AO 1  (D)  AO 2    AO 3 a  AO 4  (D)  AO 5 , e  AO 6    (tutti patrocinati dall'  PA 2, )  

contro

AP 1   (patrocinata dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 6 novembre 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto una petizione introdotta il 4 giugno 1999 dalla CC 1 unitamente a AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, oltre a AO 6, nel senso che ha vietato alla AP 1 “di procedere a interventi edilizi di qualsivoglia natura volti a trasformare in superfici abitabili” le proprietà per piani n. 7320, 7321 e 733 della particella n. 1177 RFD di __________. Inoltre il Pretore ha ordinato alla fondazione di “sopprimere, entro 90 giorni dall'eventuale diniego formale del consenso all'intervento da parte dell'assemblea dei comproprietari, l'utilizzazione abitativa della proprietà per piani n. 7320 (…), con

                                         ripristino della situazione esistente prima dello svolgimento dei lavori di cui alla licenza edilizia 14 agosto 1996 del Municipio di __________”. Infine il Pretore ha proibito alla AP 1 “di procedere alla ristrutturazione dei rustici, subalterni D, E e F della particella n. 1177 RFD di __________, così come al progetto di cui alla licenza edilizia 9 dicembre 1998 del Municipio di __________”. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese di fr. 6093.90 sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 30 000.– complessivi per ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata la AP 1 ha presentato un appello del 27 novembre 2006 in cui ha chiesto di an­nullare il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 16 gennaio 2007 gli attori hanno proposto di respingere l'appello. Il giorno stesso le parti hanno postulato una sospensione della procedura di appello in vista di comporre la lite nelle vie amichevoli. Con ordinanza del 23 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta e ha sospeso la causa fino al 31 agosto 2007, avvertendo le parti che, decorso infruttuoso il termine, la procedura si sarebbe riattivata d'ufficio.

                                  C.   Il 23 luglio 2007 la convenuta ha dichiarato di ritirare l'appello per intervenuta transazione e il 26 luglio 2007 ha fatto seguire alla Camera un esemplare originale dell'accordo stipulato con gli attori il 3 luglio 2007.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la transazione stragiudiziale conclusa dalle parti il 3 luglio 2007 ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata.

                                   2.   Ciò posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e sud­divise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi transazione, il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime hanno liberamente concordato, tanto meno in materia di ripetibili. Simile principio trova applicazione anche nel caso in esame. Circa l'entità della tassa di giustizia e delle spese di primo grado, non è il caso di intervenire nemmeno sul dispositivo del Pretore, la transazione non incidendo minimamente sui relativi ammontari. Va adeguatamente ridotta invece la tassa di giustizia in appello, la procedura terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG). Le ripetibili, come detto, seguono il contenuto dell'accordo davanti a entrambi i gradi di giurisdizione.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                    I.   Si prende atto della seguente

                                         convenzione

                                         conclusa tra

                                         la CC 1, __________

                                         (rappresentata dal sottoscritto __________ PA 2, __________)

                                         e singolarmente i signori

                                         AO 1, __________

                                         AO 2, __________

                                         AO 3, __________

                                         AO 4, __________

                                         AO 5, __________, e

                                         AO 6, __________

                                         (tutti pure rappresentati dal sottoscritto __________ PA 2, __________)

                                         per una parte

                                         e

                                         la AP 1, __________

                                         (rappresentata dal sottoscritto __________ PA 1, __________)

                                         per l'altra parte;

                                         –   premesso che le parti alla presente convenzione sono pure parti in una vertenza che le vede opposte e di cui alla sentenza 6 novembre 2006 del Pretore di Locarno Città (inc. OA.1999.90), al decreto supercautelare 3 novembre 1998 dello stesso Pretore (inc. DI.1998.281) e all'attuale procedura d'appello (inc. 11.2006.140),

                                         ­–   ritenuto che le parti intendono ora mettere definitivamente fine a detta vertenza, con parziale modifica di quanto pronunciato dal Pretore di Locarno Città nella sentenza 6 novembre 2006 (inc. OA.1999.90),

                                         si conviene quanto segue:

                                         1.  È fatto divieto alla AP 1, __________, di procedere a interventi edilizi di qualsivoglia natura nelle proprietà per piani n. 7321 e 7322 del fondo base particella n. 1177 RFD di __________, volti a trasformare in superfici abitabili tali unità condominiali.

                                         2.  È  consentita l'attuale utilizzazione abitativa della proprietà per piani n. 7320 del fondo base particella n. 1177 RFD di __________.

                                             Dal momento della conclusione della presente convenzione la AP 1 si impegna a liberare il locale dall'attuale inquilino (v. i problemi di emanazioni di fumo e di rumore), sostituendolo con un altro inquilino più rispettoso della comunione dei comproprietari (presumibilmente che fungerebbe anche da portinaio) entro il primo termine utile di disdetta dell'attuale contratto di locazione.

                                             Si rinuncia a chiedere alla AP 1 sia i rimborsi per i proventi delle pigioni da essa percepite con l'utilizzazione abitativa della proprietà per piani n. 7320, sia il pagamento dei conguagli spese accessorie e oneri comuni che sarebbero dovuti venir fissati tenendo conto della maggiore utilizzazione quale spazio abitativo della proprietà per piani n. 7320, utilizzazione non corrispondente pertanto alla quota di 250/1000 finora fissati per regolamento.

                                             A seguito della trasformazione della proprietà per piani n. 7320 in locale abitativo la AP 1 procederà al ricalcolo della ripartizione dei millesimi, con relativo aggiornamento del regolamento della proprietà per piani e delle iscrizioni a registro fondiario, a proprie spese, e l'amministrazione della proprietà per piani sarà tempestivamente e regolarmente informata di ciò.

                                             AP 1 dovrà procedere con queste modifiche subito dopo la firma della presente convenzione. AP 1 sopporterà ogni costo ad essa connessa, fermo restando che gli altri condomini non accetteranno nessun addebito.

                                              Il nuovo ricalcolo della ripartizione dei millesimi avrà effetto (ev. retroattivamente) dal 1° luglio 2007 per quanto riguarda le spese e gli oneri comuni (punto 2.10 e 2.11 del regolamento della proprietà per piani), nonché per quanto riguarda i contributi per il fondo di riserva (punto 2.12 del regolamento della proprietà per piani).

                                         3.  È fatto divieto alla AP 1, __________, di procedere alla ristrutturazione dei rustici, subalterni D, E e F della particella n. 1177 RFD di __________, così come al progetto di cui alla licenza edilizia 9 dicembre 1998 del Municipio di __________.

                                             Per più precisazioni su quest'ultimo aspetto si rinvia a quanto esposto dal Pretore al punto 2.2 delle motivazioni della sentenza 6 novembre 2006 (inc. OA.1999.90).

                                         4.  Considerato quanto concordato ai punti precedenti, nonché quanto previsto al punto 3 della sentenza 6 novembre 2006 del Pretore di Locarno Città (inc. OA.1999.90), la AP 1 verserà complessivamente in favore dell'altra parte un importo di fr. 67 000.– (sessantasettemila) entro 10 giorni dalla conclusione del presente accordo, secondo le seguenti modalità:

–   fr. 16 684.25 sul conto corrente bancario dell'__________ PA 2, __________ (v. indicazione in calce al presente accordo);

–   fr. 50 315.75 a favore di tutto il “__________” (conto/i comune/i che verranno indicati dall'amministrazione).

                                         5.  Dal momento della conclusione del presente accordo ognuna delle parti è abilitata a richiedere lo stralcio della procedura d'appello inc. 11.2006.140; eventuali tasse e spese restano a carico dell'appellante AP 1, compensate le ripetibili.

                                         6.  La presente convenzione è stesa e sottoscritta in due esemplari, una per ogni parte.

                                             __________ PA 2                                                  __________ PA 1

                                             Locarno, 3 luglio 2007

                                   II.   Si prende atto che in seguito alla transazione sopra riprodotta la Casavita Stiftung dichiara di ritirare l'appello, il quale è stralciato dai ruoli.

                                   III.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 400.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                 IV.   Gli oneri processuali di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 8000.– e nelle spese di fr. 6093.90, da anticipare dagli attori in solido, sono posti a carico della AP 1. Le ripetibili sono compensate.

                                  V.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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