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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2006 11.2006.123

18. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,792 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Consenso dell'autorità tutoria alla divisione di un'eredità cui è parte una persona munita di rappresentante provvisorio

Volltext

Incarto n. 11.2006.123

Lugano 18 novembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.46.2006 (consenso alla divisione per un rappresentato) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

 AP 1    

alla  

CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, di interdire AP 1 (1967), figlia di __________ nata __________ (1938) per cattiva amministrazione (art. 370 CC). AP 1 si è opposta al provvedimento il 7 dicembre 2002. Il 16 dicembre 2002 l'autorità di vigilanza ha affidato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni psichiche di lei, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione. La procedura, sospesa e riattivata più volte, è tuttora in corso, il citato servizio non avendo ancora allestito il referto.

                                  B.   Con risoluzione del 26 agosto 2003 l'autorità tutoria ha sospeso a titolo provvisorio AP 1 dall'esercizio dei diritti civili e le ha designato un rappresentante nella persona di __________, dell'Ufficio del tutore ufficiale (art. 386 cpv. 2 CC). Un ricorso presentato il 7 settembre 2003 dall'interessata contro tale provvedimento è stato dichiarato inammissibile dall'autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 16 settembre 2003.

                                  C.   La madre di AP 1, __________, è deceduta il 5 giugno 2003, lasciando quali eredi il marito __________ con le figlie __________ e __________. Tra i beni della successione figura la particella n. 821 RFD di __________ e un appartamento a __________ (foglio 14 part. 237 sub. 6 e “box garage” foglio 14 part. 244 sub. 35/14), dei quale la defunta era comproprietaria con il marito. Autorizzata AP 1 ad accettare la sua quota di eredità, con decisione del 30 agosto 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha approvato la vendita a trattative private della particella n. 821 RFD di __________.

                                  D.   Il 1° giugno 2006 la Commissione tutoria regionale 11 ha approvato la divisione dell'eredità anche per quel che concerne i beni mobili della successione e la cessione dell'appartamento di __________ al padre di AP 1, __________, a condizione che AP 1 riceva “un conguaglio non inferiore a 1/6 di € 181 500.–”. L'11 giugno 2006 AP 1 ha ricorso all'autorità di vigilanza, contestando la cessione dell'immobile al padre. Il rappresentante di lei, __________, ha proposto di respingere il ricorso. AP 1 è stata sentita personalmente dall'autorità di vigilanza il 25 luglio 2006. Invitata poi a esprimersi sul contrat­to di divisione, essa è rimasta silente. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 ottobre 2006 nel quale postula “la conferma del mio ricorso dell'11 giugno 2006 e il rifiuto e l'annullamento della decisione dell'Ufficio della vigilanza sulle tutele”. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella

                                         ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Ciò premesso, un appello deve conte­nere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Nondimeno, ove un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme del­l'espo­sto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie l'interessata postula l'annullamento dell'approvazione data dall'autorità tutoria alla divisione dell'eredità materna, e segnatamente il consenso alla cessione dell'immobile di Cannobio al padre, facendo valere una lesione dei suoi interessi. La critica è sufficientemente chiara. Tempestivo, l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   Dopo avere ricordato che sul contratto di divisione la ricorrente era stata sollecitata invano a esprimersi, l'autorità di vigilanza ha accertato che nella fattispecie l'unico punto litigioso consiste nell'attribuzione dell'immobile di __________ a __________. In proposito essa ha rilevato che le tensioni familiari giustificano lo scioglimento della comunione ereditaria fu __________ e che nel quadro della divisione gli interessi della rappresentata risulta­no convenientemente salvaguardati, la quota spettante a AP 1 essendo conforme al valore venale dell'apparta­mento. Donde, in sintesi, la reiezione del ricorso.

                                   3.   L'appellante evoca la sospensione provvisoria dall'esercizio dei diritti civili, a suo avviso illegale, sottolinea i cattivi rapporti con il rappresentante __________, censurandone comportamenti scorretti, e sostiene che nessuna misura tutelare si giustifica nel suo caso. Essa espone poi le proprie vicissitudini con il padre, il quale si adopererebbe per escluderla dall'eredità, e ripete che quanto prevede il contratto di divisione, ovvero l'assegnazione dell'appartamento di Cannobio al genitore, è contrario ai suoi interessi. In luogo di ciò essa chiede di poter conservare la comproprietà dell'appartamento, il che non la obbligherebbe a entrare in relazione con il padre, mentre quest'ultimo potrebbe continuare a usare l'immobile. Da parte sua, con il passare del tempo essa beneficerebbe dell'aumento di valore che acquisirebbe la sua quota di comproprietà, più vantaggioso rispetto a quanto essa potrebbe ricavare da un conguaglio in denaro.

                                   4.   La legittimità della procedura d'interdizione – tuttora pendente –avviata il 19 novembre 2002 dalla Commissione tutoria regionale non è oggetto dell'attuale giudizio, come non è oggetto dell'attua­le giudizio la sospensione provvisoria di AP 1 dai diritti civili e la designazione del rappresentante. Al riguardo le doglianze addotte nell'appello non sono dunque ricevibili. Preoccupa invero che a tutt'oggi l'autorità di vigilanza non sia ancora riu­scita a ottenere una perizia sulle condizioni dell'interessata né, tanto meno, a pronunciarsi sull'eventuale misura da adottare. Certo, la procedura è stata ripetutamente sospesa e AP 1 rifiu­ta di collaborare con il Servizio psico-sociale di __________. È anche vero tuttavia che essa resiste perché la dott. __________, responsabile del citato Servizio, ha già espresso una propria opi­nione sulla malattia di lei (rapporto del 13 dicembre 2001, nell'incarto della Commissione tutoria regionale). Potrebbe quindi versare in stato di esclusione o di ricusa (DTF 118 II 249). Per quale ragione l'autorità di vigilanza insista nel far capo a tale specialista (invece di rivolgersi allo specialista di un altro Servizio) è difficile capire. Com'è difficile capire perché, volesse davvero insistere, l'autorità di vigilanza non abbia diffidato l'interdicenda a presentarsi dalla dottoressa __________, con la comminatoria dell'ese­cuzione forzata.

                                   5.   Ciò posto, oggetto dell'attuale giudizio è unicamente la legittimità del consenso rilasciato dall'autorità tutoria alla divisione dell'eredità fu Letizia Marchesini e, in particolare, quello relativo alla cessione dell'appartamento di __________ a __________ dietro “conguaglio non inferiore a 1/6 di € 181 500.–”. Ora, spetta all'autorità tutoria, anche in caso di rappresentanza provvisoria (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 421/422 CC), consentire a una divisione ereditaria (art. 421 n. 9 CC). Trattandosi di immobili, fa stato l'art. 404 CC, secondo cui la vendita avviene ai pubblici incanti e l'aggiudicazione dev'essere approvata dall'autorità tutoria (cpv. 2 ) o, eccezionalmente, può avvenire a trattative private con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cpv. 3). La questione di sapere se tale norma sia applicabile anche nel caso in cui un immobile della successione sia attribuito a un erede è controversa (Meier, Le consentement des autoritées de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 336 segg.; Guler in: Basler Kom­mentar, op. cit., n. 6 ad art. 404 CC). Il Tribunale federale ha lasciato il quesito indeciso (DTF 117 II 20 consid. 4a). Nella fattispecie, trattandosi di un contratto di divisione senza l'intervento di terzi, ci si può domandare se sia sufficiente il consenso dell'autorità tutoria (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 372 n. 975; v. anche RJN 1998 pag. 46). Sia come sia, in concreto anche l'autorità di vigilanza ha approvato l'operazione, definita opportuna e nell'interesse della rappresentata. La quota di 1/6 corrisponde del resto alla spettanza ereditaria di lei nella successione della madre e il valore venale di € 181 500.– è quello peritalmente accertato nel dicembre 2005 dell'appartamento a __________.

                                   6.   L'appellante chiede di poter conservare la sua quota di comproprie­tà sull'appartamento, rinunciando al conguaglio. Nella misura in cui pretende di rimanere in comunione ereditaria con il padre, essa trascura tuttavia che l'art. 604 cpv. 1 CC conferisce a ogni erede il diritto di esigere la divisione dell'eredità in ogni tempo, salvo – ma l'ipo­tesi è estranea alla fattispecie (cfr. Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 574 n. 1234 segg.) – che il richiedente non sia tenuto a rimanere in comunione per legge o per contratto. In concreto __________ non può dunque essere obbligato a restare in comunione ereditaria con l'appellante. Nella misura per converso in cui l'appellante chiede che le sia attribuita, in esito alla divisione dell'eredità materna, una quota di comproprietà sull'appartamento di __________, essa disconosce che nessun erede può essere costretto a rimanere in comproprietà con altri (art. 650 CC). La prospettiva che in un futuro prossimo l'appartamento aumenti di valore potrebbe giustificare, se mai, il differimento della divisione ereditaria (art. 604 cpv. 2 CC). L'appellante non adombra tuttavia un'eventualità del genere. Chiede solo di poter conservare la sua quota di comproprietà in vista di rivenderla a maggior prezzo. Ciò non è fattibile tuttavia senza il consenso del genitore, le cui intenzioni sono antitetiche (come dimostra il contratto di divisione da lui proposto: doc. 4). D'altro lato l'appellante non asserisce – per avventura – di poter rilevare lei medesima l'intero appartamento. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – in via eccezionale – a prelevare spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, che non ha dovuto sopportare costi presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–   ; – , .

                                         Comunicazione a:

                                         – ;

                                         – .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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