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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.2007 11.2006.121

28. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,024 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.

Volltext

Incarto n. 11.2006.121

Lugano 28 febbraio 2007/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2001.00609 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 30 agosto 2001 dalla

AO 1   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro

 AP 1   (patrocinati dagli avvocati  PA 2 e  , ),  

giudicando ora sul decreto del 18 ottobre 2006 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dei convenuti volta allo stralcio della causa;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 18 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 30 agosto 2001 l'impresa generale di costruzioni AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che sulla particella n. 1777 RFD di __________, proprietà AP 1, fosse iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 79 670.90 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001. Con decreto cautelare del 31 agosto 2001, emesso senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato l'iscrizione richiesta. All'udienza del 4 ottobre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la domanda e ha offerto mezzi di prova, mentre i convenuti hanno postulato il rigetto dell'istanza. Al termine della discussione l'istante si è offerta di ultimare i lavori esterni e di riparare piccoli difetti previo versamento di

                                         fr. 47 000.– da parte dei convenuti. Questi ultimi si sono riservati 15 giorni per decidere. Con decreto cautelare del 27 maggio 2002 il Pretore ha poi ridotto l'ammontare dell'ipoteca provvisoria a fr. 58 967.30 oltre interessi.

                                  B.   Nel frattempo, l'11 gennaio 2002, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha concesso alla AO 1 una moratoria concordataria di sei mesi, prorogata il 17 dicembre 2002 di altri 12 mesi a valere dall'11 gennaio 2003. Statuendo con sentenza del 20 gennaio 2004, il Pretore ha omologato il concordato proposto dalla società. Il 9 marzo 2004 la AO 1 ha ceduto a __________, __________ e __________ tutti i crediti scoperti al 31 dicembre 2003, fra cui quello verso AP 1.

                                  C.   Il 21 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha assegnato alle parti un termine fino al 20 gennaio 2006 per comunicare se vi fosse ancora interesse alla continuazione della procedura, con l'avvertimento che decorso infruttuoso il termine la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli. L'istante ha comunicato al Pretore il 23 dicembre 2005 che intendeva continuare il processo “nella speranza che parte convenuta possa accettare la soluzione bonale del caso”. Il 9 agosto 2006 il Pretore ha poi assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per esprimersi su una proposta di liquidazione formulata dall'istante, precisando che “in caso di risposta negativa si procederà nell'istruttoria della causa”. Il 21 agosto 2006 i convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa dai ruoli per perenzione processuale. L'istante vi si è opposta. Con decreto del 18 ottobre 2006 il Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, ponendo le spese con una tassa di giustizia di fr. 400.– a carico dei convenuti.

                                  D.   Contro il decreto appena citato AP 1 sono insorti con un appello del 26 ottobre 2006 per ottenere che la causa sia stralciata dai ruoli e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2006 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 22 febbraio 2007.

Considerando

in diritto:                  1.   Sui presupposti processuali (art. 97 CPC), tra cui l'esistenza di un interesse legittimo (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile, Zurigo 2000, pag. 340), il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In un processo appellabile tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). L'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta sotto questo profilo alla trattazione del rimedio giuridico (art. 96 cpv. 4 CPC).

                                   2.   Il Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, rilevando che sebbene la procedura non fosse stata formalmente sospesa e nessun atto processuale sia intervenuto fra il 27 maggio 2002 e il 21 dicembre 2005, i convenuti non si sono mai pronunciati sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001 e nemmeno hanno dato riscontro all'ordinanza del 21 dicembre 2005, mentre avrebbero già potuto chiedere lo stralcio della causa per perenzione processuale. Di conseguenza, ha soggiunto il primo giudice, le parti dovevano ritenere in buona fede che nell'attesa di una reazione dei convenuti e in pendenza di moratoria concordataria la causa fosse – almeno di fatto – sospesa.

                                   3.   Gli appellanti ribadiscono che in concreto l'ultimo atto processuale risale al 27 maggio 2002 e che niente è più avvenuto da allora fino al 21 dicembre 2005. La procedura non essendo stata formalmente sospesa giusta l'art. 107 CPC, il termine biennale di perenzione è pertanto decorso. Essi sottolineano inoltre di essersi espressi sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001 – finalizzata per altro alla mera conclusione dei lavori di costruzione e non a trovare un accordo globale – già il 19 ottobre 2001. Quanto al fatto di non avere reagito all'ordinanza del 21 dicembre 2005, i convenuti rilevano che nulla li obbligava a rispondere, il loro silenzio dovendo interpretarsi come rinuncia alla continuazione della procedura. Gli appellanti contestano infine che si attendessero sviluppi della procedura concordataria, la proposta di moratoria essendo stata omologata dal Pretore nel gennaio del 2004.

                                   4.   Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). Tale presunzione è irrefragabile, nel senso che si opera d'ufficio e non può essere sovvertita da alcuna controprova (Rep. 1982 pag. 132 consid. 5 in fine). Il termine non decorre, ad ogni modo, ove il processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti siano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC).

                                   5.   Nella fattispecie, come ha accertato il Pretore, dopo l'emanazione del decreto cautelare del 27 maggio 2002 con cui è stato ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale nessun atto processuale è più stato compiuto. Il processo non essendo sospeso a norma dell'art. 107 CPC (né le parti essendo in attesa della sen­ten­za), in simili circostanze la perenzione della causa si è irrimediabilmente compiuta il 27 maggio 2004. E siccome la presunzione è assoluta, il giudice avrebbe dovuto stralciare la causa d'ufficio. Poco importa che i convenuti non abbiano reagito alla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001, per tacere del fatto che in ogni modo essi hanno risposto il 19 ottobre 2001 (allegato alla lettera 21 agosto 2006, agli atti). Eventuali trattative non inibiscono invero la perenzione processuale (Cocchi/Trez­zini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351). Poco importa altresì che essi siano rimasti silenti di fronte all'ordinanza del 21 dicembre 2005, il loro silenzio dovendo essere interpretato ad ogni modo “quale rinuncia al proseguimento della causa, per cui si procederà al suo stralcio”.

                                   6.   Quanto alla procedura di moratoria concordataria, contrariamente all'apertura del fallimento (art. 207 cpv. 1 LEF) essa non sospende il corso di una causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 106; Olgiati, op. cit., pag. 418 nel mezzo con riferimento a Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur Aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau/Francoforte sul Meno/Salisburgo 1998, n. 2 al § 272). Il divieto di promuovere o proseguire esecuzioni contro il debitore (art. 297 cpv. 1 LEF), così come la sospensione delle prescrizioni e perenzioni durante la moratoria, non riguarda i processi civili (Vollmar in: Basler Kommentar, SchKG III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 297; Fritsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3ª edizione, n. 43 al § 72). Il comportamento tenuto dai convenuti nella procedura concordataria non è dunque di rilievo ai fini del presente giudizio. Tanto meno ove si pensi che neppure gli atti processuali eseguiti in sede cautelare impediscono la decorrenza della perenzione della causa di merito (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c).

                                   7.   Del resto le parti non potevano reputare in buona fede che nella fattispecie la causa fosse sospesa. In un precedente questa Camera ha avuto modo di proteggere l'affidamento riposto da una parte nel comportamento del Pretore, il quale non aveva sospeso la causa, ma aveva garantito alle parti che avrebbe assegnato al convenuto il termine per la risposta non appena fosse stato confezionato l'inventario della successione. Stralciando la causa dai ruoli, egli aveva deluso così il legittimo assegnamento dell'attore in tale assicurazione (sentenza inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997: massima in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC). Simile eventualità è del tutto estranea al caso specifico. Ne discende che, provvisto di buon diritto, in concreto l'appello merita accoglimento e la causa va stralciata dai ruoli.

                                   8.   Relativamente agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta – per principio – l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso precipuo si trattava dell'istante e non sussistono ragioni per scostarsi da tale regola. La tassa di giustizia, moderata per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), comprende quella del decreto cautelare del 31 agosto 2001 (fr. 600.–), nell'ambito del quale il Segretario assessore – invero a torto (Rep. 1985 pag. 306) – ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.

                                   9.   Per quel che concerne le ripetibili, gli appellanti chiedono di fissarle in fr. 4800.–, corrispondenti all'aliquota del 10% secondo l'art. 9 cpv. 1 TOA e a quella del 60% secondo l'art. 15 prima frase TOA calcolata su un valore litigioso di fr. 79 670.90. L'argomentazione è solo parzialmente fondata.

                                         a)   Nella fattispecie il valore litigioso corrisponde a quello della domanda iniziale di fr. 70 843.55, la successiva mutazione essendo ininfluente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 5 CPC; appendice 2000/2004, n. 20 ad art. 5 CPC). Per una procedura tendente all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale la tariffa dell'Ordine degli avvocati, alla quale si ispira il giudice per la determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3), prevede per un simile valore un onorario variante dal 30 all'80% di quello normale (art. 15 cpv. 1 prima frase TOA, con riferimento all'art. 4 n. 19 LAC), il quale si situa a sua volta fra il 6 e il 10% del valore (art. 9 cpv. 1 TOA). Ove il patrocinio finisca anzitempo – come nella fattispecie – per sopravvenuta mancanza d'interesse (art. 11 cpv. 2 TOA) l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad horam mediante la formula:

                                               O = 2 x Ov x Ot

                                                         Ov + Ot

                                               dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).

                                         b)   In concreto il patrocinio non è risultato particolarmente complesso. I convenuti si sono semplicemente opposti all'istanza, chiedendo al Pretore di verificare la tempestività della doman­da, e per il resto si sono riservati di far valere le loro ragioni nella causa di merito (verbale del 4 ottobre 2001, pag. 2 in alto). In tali circostanze si giustifica di far capo all'aliquota minima del 6%. Ciò posto, per definire il tasso adeguato di riduzione previsto dall'art. 15 prima frase TOA occorre ponderare la situazione concreta, in specie il grado di semplificazione della proce­dura seguita per rapporto a quella di una causa contenziosa ordinaria (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006, consid. 7). Il rito degli art. 361 segg. CPC non si scosta apprezzabilmente da quello di istanza

                                               unica (art. 291 segg. CPC), il quale tuttavia non è un “procedimento civile speciale di natura contenziosa” e non comporta per il patrocinatore alcuna riduzione d'onorario.

                                               Nella fattispecie conviene attenersi pertanto alla riduzione minima del 20%, in linea con quanto il Consiglio di moderazione ha già avuto modo di decidere in azioni di mantenimento (sentenza inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 4), di locazione (sentenza inc. 19.1998.21 del 9 luglio 1999, consid. 4), in azioni derivanti da contratti di lavoro (inc. 19.2000.5 del 20 marzo 2000, consid. 3) e in misure a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 19.2002.7 del 1° luglio

                                               2002, consid. 5, in: BOA n. 24 pag. 49). L'onorario ad valorem ammon­terebbe così a fr. 3800.–.

                                         c)   Quanto al tempo, nella fattispecie il legale dei convenuti ha partecipato all'udienza del 4 ottobre 2001 (la posizione dei suoi patrocinati è stata riassunta in sette righe di verbale), ha instato per il rinvio di un'udienza e ha presentato osservazioni all'ordinanza del 9 agosto 2006 (una pagina). Ciò avrebbe impegnato un legale solerte e diligente per una mezza giornata di lavoro. Tenuto conto altresì della presumibile attività stragiudiziale, il dispendio di tempo complessivo può essere stimato in otto ore. E per una causa come quella in rassegna, condotta fra il 2001 e il 2006, una retribuzione di fr. 250.–

                                               orari sarebbe stata senz'altro dignitosa, onde un compenso ad horam di fr. 2000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto perciò quanto segue:

                                                            2 x 3800 x 2000 = fr. 2620.–.

                                                    3800 + 2000

                                               A ciò si aggiungono le presumibili spese e l'IVA, per un totale di fr. 2800.– arrotondati.

                                10.   Gli oneri processuali del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono lo stralcio della causa, ma soccombono parzialmente sull'ammontare delle ripetibili. Tutto ponderato, si giustifica così di porre a loro carico un ottavo degli

                                         oneri (la rimanenza va addebitata alla controparte), con diritto di riscuotere dall'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte.

                                11.   Quanto alla cancellazione dell'annotazione a registro fondiario, le decisioni riguardanti le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali sono finali e suscettibili di ricorso in materia civile (Von Werdt in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 6 ad art. 90). Il problema è che, di regola, un ricorso del genere non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e nel caso in esame non si ravvisano eccezioni a tale principio (cfr. l'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). La presente sentenza sarà dunque esecutiva sin dalla sua emanazione. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante per ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale. Al momento in cui l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 225 n. 2894 con riferimenti).

                                         Occorre quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare sufficiente e ragionevole (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.128 del 9 luglio 2002, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato.

                                         1. L'istanza è dichiarata senza interesse per intervenuta perenzione processuale e la causa è stralciata dai ruoli.

                                         2.  L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15 giorni dopo avere ricevuto la presente sentenza, l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria sulla particella n. 1777 RFD di __________, proprietà di AP 1, in favore della ditta AO 1, __________, per l'importo di fr. 58 967.30 con interessi al 5% dal 25 maggio 2002 in poi, oltre interessi al 5% su fr. 79 670.90 dal 7 giu­gno 2001 al 24 maggio 2002 (documenti giustificativi n. 17 062 del 31 agosto 2001 e n. 12 342 del 27 maggio 2002).

                                         3. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2800.– complessivi per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti per un ottavo a carico degli appellanti in solido e per sette ottavi a carico della AO 1, tenuta a rifondere alla controparte complessivi fr. 1500.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

 , per sé    e per   ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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