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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.2010 11.2005.74

22. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,083 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

Volltext

Incarto n. 11.2005.74

Lugano 22 gennaio 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.821 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 novembre 2003 da

 AP 1   (patrocinata dall', )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  ),

giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 19 maggio 2005 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1 con l'atto introduttivo della lite;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 6 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1934) e AP 1 (1948), cittadina italiana,  si sono sposati a __________ il 6 dicembre 1979. A quel momento entrambi avevano già un figlio, nato da una precedente relazione. __________, figlio della moglie, è deceduto il 29 ottobre 1983 in un incidente della circolazione. Dal nuovo matrimonio è nato __________, il 4 aprile 1984. Il marito lavorava per la __________, __________, di cui è stato presidente e poi segretario. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2002, quando la moglie ha lasciato l'abitazione familiare di Savosa (particella n. 635, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno).   

                                  B.   Il 5 novembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione di determinati mobili e sup­pellettili e un contributo alimentare per sé di almeno fr. 2750.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare di quel medesimo giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, obbligando il marito a versare un contributo di mantenimento alla moglie di fr. 2750.– mensili (inc. DI.2003.822). All'udienza del 5 dicembre 2003, indetta per la discussione cautelare e delle misure protettrici, il convenuto si è opposto a tutte le richieste dell'istante. Con decreto cautelare del 17 marzo 2004, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha confermato l'assetto cautelare del 5 novembre 2003 (inc. DI.2003.822).

                                  C.   Il 1° gennaio 2004 AO 1 è passato al beneficio della pensione. Una sua domanda di informazioni presentata il 19 feb­braio 2004 a norma dell'art. 170 CC nei confronti della moglie  è stata accolta dal Pretore il 19 maggio 2005 (inc. DI.2004.205). Con decreto cautelare del 3 giugno 2005, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha respinto invece un'istanza di AP 1 volta a ottenere una restrizione della facoltà di disporre su determinati beni del marito, la confezione di un inventario dei beni da lui posseduti e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.–. All'udienza del 9 giugno 2005, indetta per la discus­sione, le parti hanno ottenuto una sospensione della causa (inc. DI.2005.641). Nel frattempo, con decisione del 19 maggio 2005, il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 con l'atto introduttivo della lite.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera l'8 giugno 2005, postulando il beneficio negatole dal primo giudice e sollecitando identico beneficio in appello. Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione. Con lettera del 25 gennaio 2008 il Pretore ha comunicato alla Camera che AO 1 era deceduto il 26 dicembre 2007.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria, rilevando che al momento dell'introduzione dell'istanza essa possedeva “titoli __________ per un valore di almeno fr. 48 653.46” (recte: US$), venduti due giorni dopo. Inoltre essa risultava comproprietaria di un immobile, sicché la sua indigenza non appariva verosimile.

                                   3.   La ricorrente fa valere che i titoli in questione sono stati acquistati con parte della somma da lei ricevuta come “indennità assicurativa” per la morte del figlio __________. Sostiene che simile riparazione del torto morale non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi altro attivo cui far capo per finanziare i fabbisogni correnti e non va presa in considerazione per valutare lo stato di indigenza. Adduce inoltre che, comunque sia, i titoli sono stati ven­duti il 7 novembre 2003 per colmare l'ammanco di un conto corrente (relazione poi estinta alla fine di dicembre 2003) e procurarsi liquidità, il contributo provvisionale di fr. 2750.– mensili bastandole appena per le spese correnti, ma non per affrontare gli ingenti costi – non coperti dall'assicurazione malattia – dovuti al suo precario stato di salute. Al Pretore l'interessata rimprovera altresì di avere statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria tenendo conto solo della sua situazione al momento del­l'inoltro dell'istanza, ma non di quella al momento della decisione.

                                         Quanto all'immobile in comproprietà con il marito, essa fa valere che il debito ipotecario eccede verosimilmente il valore venale del fondo, ciò che osta a ulteriori aggravi. Per tacere del fatto che, trattandosi dell'abitazione primaria del marito, non le sarebbe possibile ottenere l'accordo di vendere né di accendere altri mutui. Infine l'interessata rileva che le sue condizioni di salute sono destinate a peggiorare e, potendo contare solo sul contributo alimen­tare di fr. 2750.– mensili, essa non può essere tenuta a intaccare più di quanto non abbia già fatto l'esigua sostanza residua.

                                   4.   I presupposti per conseguire il beneficio dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla base della situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio qualora la grave ristrettezza del richiedente sia venuta meno nel frattempo (DTF 122 I 5), rispettivamente nel caso in cui le condizioni economiche di lui risultino essere mutate in pendenza di causa. Ciò premesso, controversa è appunto – nel caso specifico – l'indigenza della richiedente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag).

                                         Ora, l'in­digenza è data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombe anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).

                                   5.   Per quanto riguarda in concreto la situazione economica del­l'istante, è vero che dalla decisione impugnata nulla risulta circa il suo reddito e il suo fabbisogno. Alla discussione del 5 dicembre 2003 il marito ha dichiarato tuttavia di non contestare il fabbisogno quantificato dalla moglie in fr. 2750.15 mensili (inc. DI.2003.821: verbale del 5 dicembre 2003, pag. 8 in basso). D'altro canto il Pretore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria non perché l'interessata avesse entrate sufficienti per finanziare le spese del processo, ma perché essa possedeva sostanza mobiliare e immobiliare. Sui redditi di lei non giova dunque attardarsi.

                                         a)   La ricorrente non contesta che al momento di presentare la richiesta di assistenza giudiziaria essa disponesse “di titoli __________ per un valore di almeno fr. 48 653.46” (recte: US$). Obietta nondimeno che i titoli sono stati venduti subito dopo per “compensare il saldo negativo di fr. 44 169.21” (recte: US$) registrato dal suo conto corrente bancario (doc. S). Se non che, tale passivo era dovuto a quattro prelevamenti da lei eseguiti in meno di due mesi per US$ 44 794.09 complessivi. Quale sia stata la destinazione e l'uso di tali fondi essa non dice. Né il formale ordine rivoltole dal Pretore il 19 maggio 2005, quando ha accolto la domanda di informazioni posta dal marito, ha avuto migliore effetto (inc. DI.2004.205). Certo, l'istante evoca “ingenti spese mensili” occasionate dal suo “gravissimo nonché irreversibile stato di salute”, ma ciò non basta per rendere verosimile uno stato di indigenza. A tal fine occorre indicare almeno l'ammontare dei debiti, oltre al loro effettivo e regolare pagamento, ciò che in concreto fa difetto. Nelle circostanze descritte l'indigenza pretesa dalla richiedente non risulta per nulla sostanziata.

                                         b)   Si aggiunga che – come ha rilevato il Pretore – nella fattispecie i coniugi erano intestatari, metà ciascuno, della particella n. 635 RFD di __________. La ricorrente esclude che tale immobile potesse essere ulteriormente gravato, ma a ben vedere di tale fondo tutto si ignora, se non che il valore venale stimato dalle parti in vista di un'eventuale vendita era di almeno fr. 800 000.– (doc. 17, pag. 3 in fondo). Ciò non basta per rendere verosimile l'impossibilità di un ricarico ipotecario. Non si disconosce che il marito avrebbe potuto opporre resistenza, ma non si deve trascurare nemmeno che, stando alle risultanze del registro fondiario, il fondo è poi stato venduto, e ciò già nell'aprile del 2006. Per quanto riguarda infine “l'intangibilità della cosiddetta riserva di soccorso” cui la ricorrente allude, si è appena visto che l'interessata nulla ha reso verosimile circa la sua effettiva capacità finanziaria e il suo fabbisogno. Definire una “riserva di soccorso” in situazioni del genere non è ragionevolmente possibile. Se ne conclude che, destituito di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

                                   8.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. E il valore litigioso dell'azione principale superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie, che il marito contestava.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

                                   4.   Intimazione , .

                                         Comunicazione:

                                         –  , ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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